CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02566/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 15314 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa in forza di procura speciale inatti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] – RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ria Regionale del Lazio n. 3804/01/20depositata i n data 30 / 11 /20 20 ; Oggetto: cartella di pagamento – termine prescrizione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 4 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'intimazione di pagamento notificatale sulla base di 5 cartelle di pagamento delle quali contestava la regolare notifica e l'intervenuta prescrizione delle sommeivi intimate; - la CTP rigettava il ricorso; appellava la contribuente; la CTR con lasentenza qui gravata rigettava l'appello; - ricorr e a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivie illustrato da memoria ; il concessionario per la riscossione resistecon controricorso; Consideratoche: - osserva il Collegio che preliminarmente, come segnalato da Agenzia delle Entrate R isc ossione, va dichiarata cessata materia del contendere per quanto alla cartella n. 09720060037533734000 nella partita n. 0000457364 e nelle partiten. 0000457386 e 0000457408 , in quanto trattasi di debiti tributariaffidati in riscossione dal 2000 al 2010 p er importi fino a 1.000,00euro, come tali ex lege annullati in forza dell'art. 4 c. 1 deld.l. n. 119 del 2018 convertito in legge n. 136 del 2018; - venendo ora i motivi di impugnazione, il primo motivo di ricorso censurala pronuncia impugnata per n on ave re la CTR rilevato la prescrizione delle pretese tributarie azionate con le cartelle delle quali nell'intimazione qui impugnata si richiedeva i l pagamento, stante l'applicazione a detti tributi del termine quinquennale di prescrizione; - il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione ; - invero, la CTR ha accertato in fatto che “il termine di prescrizione decennaledi cui all’art. 2946 c.c. non è decorso tenuto conto delle datedi notifica delle cartelle e degli atti successivi inviati …”; - detto accertam ento risulta inidoneo a risolvere la questione che è stataposta alla CTR; poiché infatti la contribuente ha sicuramente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 eccepito la prescrizione delle pretese, era compito del giudice adito determinare il termine applicabile al caso di specie , sia quantoalle pretese per tributi sia quanto alle pretese per interessi e sanzioni; tale verifica, da quanto scrive la CTR, che fa riferimentounicamente alla prescrizione “decennale”, non è stata operatané concretamente in fatto né correttamente in diritto; - sul p unto, questa Corte opera la nota e consolidata distinzion e tra le due pretese, ritenendo (Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020 ) che in tema IRPEF,IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso dispostodi cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsil'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'a rt. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamentonon è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove edautonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi; - s pecificamente poi con riferimento alla manifestazione dell e altre pretese per mezzo dell’emissione di cartella di pagamento, si è chiaramente precisato (in termini Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 7 486 del 08/03/2022) che i n caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passatain giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa allesanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto,rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 del d. L gs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma1, n. 4, c.c.; - per tali ragioni, quindi, in accoglim ento del motivo la sentenza è sul punto cassata con rinvio al giudice dell’appello che dovrà, separatamente per tributi e sanzioni e interessi, prima determinarequale termine è applicabile alle pretese manifestate dall’Amministrazione,quindi – poi - verificare il rispetto dei termini prescrizionalidi cui si è detto per ciascuna pretesa ; - ciò in quanto secondo questa Corte (Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 1980 del 24/01/2022 ) anche in materia tributariatrova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazionedel te rmine legale applicabile è rimessa al giudice dimerito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto ad interpretare la volontà della parte nella formulazione dellarelativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositivaed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione eprova grava sul creditore erariale; - il secondo motivo di ricorso denuncia l'eccesso di potere e la violazione di legge manife stat e nella inesistente motivazione in quantosecondo parte ricorrente sarebbero inesisten ti e ille c it i , gli atti amministrativi (notifiche, cartelle, pignoramenti, ipoteche) oggetto del giudizio in quanto formati da dipendenti privati privi di titolo perché mai assunti quali organi della pubblica amministrazionein violazione dell'art. 97 Cost.; - il terzo motivo censura la pronuncia impugnata per nullità assoluta ditutti gli atti posti in essere da Agenzia delle entrate riscossione dal1° luglio 2017 ancora in quanto formati da dipendenti privati cheerano sforniti del potere di sottoscrivere atti amministrativi e agirecome organo della pubblica amministrazione in quanto privi dititolo e inidonei a manifestare la volontà dell'ente; - i motivi in parola sono manifestamente infondati; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - i n primo luogo , va rilevato che alla luce della piana lettura dell’art. 1c. 9 del d. l . n. 193 del 2016 pare evidente come il legislatore abbiadisposto che ”il personale delle società del gruppo Equitalia concontratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato fino a scadenza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto senza soluzione di continuità (sottolineatura aggiunta) e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica economiche previdenziale maturata la data del trasferimento e trasferitoall'ente pubblico economico di cui al comma 3”; - conseguentemente , v a rilevata la piena continuità tra il soggetto precedente e il soggetto attuale anche nei poteri attribuiti al personaleche redige e sottoscrive gli atti del medesimo; - in tal senso milita anche la statuizione - correttamente richiamata in controricorso - resa da questa Corte nella massima funzione nomofilattica(Cass. Sez. U., s entenza n. 30008 del 19/11/2019); - p er tali ragioni , accolto il primo motivo, il secondo ed il terzo motivosono rigettat i ; - la sentenza è quindi cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvioal giudice dell’appello; p.q.m. accoglieil primo motivo di ricorso; rigetta il secondo e d il terzo ; c