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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 40123/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo sulla mancata qualificazione secondo l'ipotesi lieve è generica riproposizione in fatto rispetto alla incensurabile valutazione della Corte di merito che ha considerato le oltre cento dosi ricavabili dallo stupefacente e dalle circostanze della condotta realizzata nel corso degli arresti domiciliari; Ritenuto che il secondo motivo in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti c.d. generiche è generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato l'assenza di un effettivo contributo alle indagini e l'obiettivo rilievo della recidiva.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7.10.2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo sulla mancata qualificazione secondo l'ipotesi lieve è generica riproposizione in fatto rispetto alla incensurabile valutazione della Corte di merito che ha considerato le oltre cento dosi ricavabili dallo stupefacente e dalle circostanze della condotta realizzata nel corso degli arresti domiciliari; Ritenuto che il secondo motivo in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti c.d. generiche è generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato l'assenza di un effettivo contributo alle indagini e l'obiettivo rilievo della recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022
Sentenza Cassazione n. 40123/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris