CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26823/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse del ricorrente,con cui si deduce la violazione di legge e l’illogicità della motivazione posta abase del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, non è consentitodalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente reiterativo di profili didoglianza già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito,dovendosi considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso lasentenza oggetto di ricorso;che a tale riguardo deve ribadirsi come, secondo il consolidato orientamentodi questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente lecensure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, intermini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenzaimpugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e nonprendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, leargomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr.Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01);considerato, inoltre, che le doglianze proposte dal ricorrente appaionofinalizzate a prefigurare un’alternativa rilettura delle fonti probatorie, del tuttoestranea al sindacato di legittimità ed avulsa da pertinente individuazione dispecifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici delmerito;che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendoapplicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione diresponsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato di ricettazione, tantosotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo ed offrendo specifico edapprofondito riscontro alle doglianze difensive prospettate con i motivi digravame (si veda pagina 2 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]