CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33696/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA nel procedimento per la revoca l'ordinanza n. 14533/19 emessa il 21 marzo 2019 dalla Settima sezione penale di questa Corte nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti e la nota di trasmissione della Corte d'appello di Napoli; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto revocarsi l'ordinanza indicata; 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] A seguito della sollecitazione della Corte d'appello di Napoli, Terza sezione penale, è stato attivato il procedimento per la revoca della decisione adottata da questa Corte in data 21/03/2019, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in epoca antecedente a quella della pronuncia. Dal certificato di morte in atti risulta confermato l'avvenuto decesso dell'imputato prima che l'ordinanza fosse deliberata. La sentenza di condanna emessa dopo la morte del reo è, invero, giuridicamente inesistente, mancando il soggetto processuale contro il quale deve essere fatta valere la pretesa punitiva e nei cui confronti la sentenza stessa è pronunciata (Sez. U, n. 3489 del 23/01/1982, Renna, Rv. 153021 - 01); la dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva ordinanza, che va pertanto revocata. Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza (Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv. 273330 - 01; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541). Alla revoca dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], segue l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello, in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione di questa Corte di legittimità. P.Q.M