CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 ottobre 2024
Cassazione n. 44979/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2017 del TRIBUNALE di PRATOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per morte del reo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è volto ad impugnare la sentenza del giudice monocratico presso il Tribunale di Prato emessa il 24/01/2017 che, in sede di appello rispetto alla sentenza del giudice di pace della medesima città toscana pronunciata il 18 gennaio 2016, confermava la condanna dell'imputato rideterminando il risarcimento del danno in favore della parte civile e condannando Menici al pagamento della residua somma di euro 50, oltre alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile. 2. Dalla lettura del certificato di morte del Comune di Prato rilasciato in data 01/10/2024, anticipato con nota dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si evince che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Prato; pertanto, il Collegio deve dichiarare il reato estinto per morte dell'imputato. 3. Il :collegio altresì deve revocare le statuizioni civili disposte in merito alla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per morte dell'imputato. Revoca le statuizioni civili. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024 il Consig