CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 36473/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8276-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO; -intimato - Oggetto R.G.N.8276/2018 Cron. Rep. Ud.16/11/2023 CC avverso la sentenza n. 1962/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/09/2017 R.G.N. 100/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 8276/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 4.9.17 n. 1962 , l a Corte d’appello di Lecce accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del tribunale di Lecce che aveva respinto la domanda proposta da quest’ultimo avverso l’Inps volta a chiedere il ricalcolo della pensione, previa inclusione nella base retributiva pensionabile annua dei contributi figurativi relativi agli emolumenti extramensili relativi agli anni 2002 – 2006 e la condanna dell’Inps al pagamento dei ratei differenziali. Il tribunale ha respinto la domanda, ritenendo non provato l’inesatto adempimento da parte dell’Inps. La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame di [OSCURATO:PERSONA], per quanto ancora d’interesse, ha rilevato che alla data del deposito del ricorso di primo grado era già in vigore la normativa – di immediata applicazione – introdotta dall’art. 38 del DL n. 98/11, convertito in L. n. 111/11, con la quale è stata disposta l’applicazione dell’istituto della decadenza anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o degli accessori. Secondo la Corte d’appello, detta norma riferisce la decorrenza del termine a quo alla data del riconoscimento parziale della prestazione stessa o a quella del pagamento della sorte capitale. Pertanto, il termine di decadenza di cui all’art. 47 del DPR n. 639/70, come novellato dall’art. 38 cit., decorre, in caso di pagamento parziale della prestazione previdenziale, dalla maturazione del diritto ai singoli ratei pensionistici, ognuno dei quali da intendersi liquidato in misura parziale rispetto a quanto assertivamente ritenuto dovuto dal pensionato. Ad avviso della Corte d’appello, per le differenze pensionistiche maturate prima dell’entrata in vigore del citato articolo 38 (6 luglio 2001) si applica l’art.252 disp. att.c.c., per cui il termine di decadenza inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa che lo prevede, trattandosi di termine ex novo; pertanto, per la medesima Corte d’appello, nella presente vicenda, sia per le differenze pensionistiche maturate prima del predetto 6.7.01 che per quelle maturate successivamente, non risultava essersi verificata la decadenza dall’azione giudiziaria. Nel merito, la Corte territoriale ha osservato che, in riferimento ai periodi di contribuzione figurativa, nella retribuzione pensionabile dovevano ritenersi inclusi gli emolumenti extramensili, quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutiva di ferie non godute, poiché rientrano nell’ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dall’art. 12 della legge n. 153/69, poi modificato dal d.lgs. n. 314/97 e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente, cui fa riferimento l’art. 8 della legge n. 155/81, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile: nella specie, l’Inps non aveva provato il fatto estintivo dell’obbligazione a cui era tenuto, inoltre, sulla base delle circolari dell’Istituto esaminate, potevano desumersi specifici elementi presuntivi che le sedi territoriali nel momento della liquidazione delle prestazioni pensionistiche si fossero adeguati alle indicazioni e alle direttive impartite dai vertici dell’Inps attraverso le predette circolari. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inpsricorre per cassazione sulla base di due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato difese scritte. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che:Con il motivo di ricorso l’Inps lamenta che erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che l’Istituto previdenziale non avesse provato di aver correttamente calcolato la pensione, anche fondandosi sul contenuto di circolari interne, quando, invece, le stesse, non erano state esaminate integralmente ma sulla base di stralci non attinenti alla contribuzione figurativa richiesta, anche perché l’inclusione degli emolumenti in oggetto nella contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità era prevista direttamente dalla legge (art. 8 comma 4 della legge n. 155/81 e art. 7 comma 9 della legge n. 223/91) e quindi l’Inps li aveva già considerati nel calcolo della pensione in parola, alla luce delle predette norme e in assenza di circolari interne di senso contrario. Il motivo è infondato. Infatti, la Corte d’appello ha affermato che, vertendosi in materia di diritto di credito alla prestazione pensionistica, spettava al [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di creditore, solo l’allegazione e non la prova dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento altrui; incombeva invece sull’Inps, che affermava l’avvenuto pagamento dei ratei comprensivi anche degli emolumenti extramensili riferiti ai periodi di contribuzione figurativa, dimostrare il fatto estintivo dell’altrui diritto di credito, ovvero il pagamento. Ciò in aderenza a un costante orientamento giurisprudenziale definitivamente affermato da Cass. S.U. n.13533/01. Il motivo di ricorso, laddove pretende di addossare sul pensionato l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto e quindi del diritto di credito al ricalcolo della pensione, non considera che la prova richiesta è solo quella della fonte legale del diritto – prova nel caso di specie nemmeno necessaria, non avendo mai l’Inps contestato che per i periodi coperti da contribuzione figurativa la base di calcolo della retribuzione pensionabile dovesse computare gli emolumenti extramensili. Una volta stabilito che la pronuncia ha correttamente applicato l’art.2697 c.c., resta da aggiungere che il motivo non si confronta con l’ assunto della pronuncia , in base al quale la prova del fatto estintivo (avvenuto pagamento di ratei di pensione che computassero gli emolumenti extramensili) non fu fornita dall’Inps. Il motivo si incentra invece sull’altro assunto contenuto in sentenza, in sé non decisivo e non tale da elidere l’autonoma rilevanza del precedente, ovvero la esistenza di argomenti presuntivi tali da far ritenere che l’Inps non avesse conteggiato gli emolumenti extramensili. La critica esposta nel motivo sull’esegesi compiuta dalla Corte d’appello relativamente alle circolari Inps attiene infatti tutta, e solo, alla ratio decidendi sulla raggiunta prova presuntiva del mancato pagamento da parte dell’Inps. Ma, come detto, tale ratio decidendi non vale ad assorbire in sé il precedente argomento sull’assenza di prova, sicché sotto tale profilo il motivo è inammissibile. Del resto, al di là dell’interpretazione delle circolari invocate, l’Inps non ha dedotto alcun elemento di fatto sul quale poter fondare la prova dell’avvenuto pagamento di ratei pensionistici inclusivi degli emolumenti extramensili. La mancata predisposizione di difese scritte da parte di [OSCURATO:PERSONA], esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’Ente ricorrente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’Ente ricorrente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo