CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13693/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 337, 341-bis, cod. pen., e 6 -bis, comma 2, legge n. 401 del 1989, lamentando la violazione: 1) dell'art. 337, per l'inesistenza di un comportamento ostativo all'attività di servizio dei pp.uu., ma solo ingiurioso verso costoro; 2) del cit. art. 6, perché il fatto non è stato commesso durante una manifestazione sportiva, ma dopo la sl:essa. 2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi. 2.1. Quanto al primo, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che — così come contestato — le ingiurie sono state accompagnate anche da esplicite minacce verso i carabinieri (pag. 6, sent.), anch'esse finalizzate ad ostacolare lo svolgimento del servizio di protezione degli arbitri della partita, in cui i militari erano impegnati. 2.2. Il secondo motivo, prim'ancora che manifestamente infondato (perché la contestualità con lo svolgimento della manifestazione è espressamente prevista solo per la diversa condotta della invasione del terreno di gioco, e non per quella, invece contesta, del superamento delle barriere dell'impianto), non è consentito, in quanto non proposto con l'atto d'appello ma soltanto con il presente ricorso. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10