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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 05362/2026

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorsoiscritto al n. 26176 / 202 0 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] eBRUSEGAN MARINA elettivament e domiciliat i in AGROPOLI, VIAQ.

SELLA 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata– avverso la sentenza n. 754 /20 19 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2026dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] ; Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con un primo atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] , proprietari a di un immobile edificato in Agropoli, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari dell’immobile confinante, innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, per ivi sentirli condannare alla demolizione delle opere pregiudizievoli al godimento della servitù di veduta, realizzat e dai convenuti in violazione della normativa urbanistico-edilizia e di quella delle distanze legali , oltre che al ripristino dei luoghie al risarcimento dei danni .

Si costituirono il Cirillo e la Brusegan, resistendo e proponendo domanda riconvenzionale per la demolizione o arretramento delle opere illegittime realizzate da parte attrice.

Nel corso del giudizio la Fico propose azione di manutenzione nel possesso della veduta diretta sul fondo dei convenuti, chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi attraverso la demolizione della sovrastruttura in legno e cemento e delle tegole appost e dai convenuti,e lamentando, altresì , la realizzazione di ulteriori opere - una struttura in ferro a pochi centimetri dalla veduta ed unterrazzino con parapetto- in violazione delle distanze dal confine e dalla propria veduta.

Il Tribunale, in accoglimento parziale del ricorso,ordinò ai convenuti l’arretramento dei loro manufatti fino alla distanza di tre metri e rigettò la domanda possessoria relativa alle distanze legali violate dalla sovrastruttura in legno e cemento, dichiarandosi incompetente per le residue pretese.

Con successivo atto di citazionela Fico, asserendo che l’immobile di proprietàavesse mantenuto le vedute originarie ( finestra e terrazza a livello)così come realizzate dal costruttore, convenne nuovamente in giudizio il Cirillo e la Brusegan , per sentirli condannare alla demolizione della sopraelevazione e del terrazzo da questi realizzat i in violazione del vincolo di inedificabilità, delle distanze dal confine e dalle vedute, come già accertato in sede possessoria, chiedendo altresì dichiararsi l’intervenuta usucapione della servitù di veduta, nonché la condanna alla rimozione di ulteriori opere abusive (serbatoio, tubazioni), al ripristino dei luoghi e a l risarcimento dei danni, e, in subordine, al risarc i mento per il deprezzamento dell’immobile.

I convenuti si costituirono resist endo e proponendo domanda riconvenzionale di demolizione d elle opere abusive realizzatedall’attrice.

Previa riunione dei procedimenti pendenti tra le parti, il Tribunale rigettò le domande attoree formulate nel primo giudizio e le riconvenzionali proposte in entrambi, rigettò la domanda attorea di usucapione della servitù di veduta,accogliendo le ulteriori domande principali proposte nel secondo giudizio , con assorbimento delle subordinate, ordinando per l’effetto la demolizione delle porzioni di sopraelevazione abusivecome individuate nella C.T.U.

Avverso l’anzidetta sentenza propose appello ValentinaFico, mentre i convenuti resistettero conimpugnazione incidentale.

La Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò gli appellati alla demolizione dell’intera sopraelevazione edelle annesse strutture, con conseguente rigetto della censura incidentale, nonché al risarcimento del danno patito medio temporeper la violazione delle distanze tra costruzioni.

Le opere dei convenutivennero qualificate come “nuove costruzioni” e,rilevando la loro esecuzione in zona soggetta a divieto assoluto di edificazione, ve nne applicata la disciplina ex art. 9 del D.M. n.1444/1968, nonché, per quanto afferente la violazione delle distanze legali,quella codicistica ex art. 873 c.c. , in virtù della quale la demolizione ed il ripristino andavano disposti per la parte non realizzata in aderenza tra i fabbricati; il danno venne ritenuto “conseguenza”dell’abusiva imposizione di una servitù sul fondo e della susseguente limitazione al godimento del medesimo , traducendosi in una temporanea diminuzione del valore della proprietàrisarcibile in via equitativa.

Contro l’anzidetta sentenza ricorr ono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] scorta di tre motiv i .

ValentinaFico è rimasta intimata .

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la prima censura i ricorrenti dedu cono la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del D.M. n.1444/1968 e dell’art. 873 c.c. in relazione all’art. 360, comma1 n.3 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto illegittima l’intera sopraelevazione, malgrado l’accertata regolarità di tutta la porzione di essa realizzata nel rispetto delle distanze, come verificato dalla C.T.U in primo grado.

Il primo motivo è infondato, anche se va corretta la motivazione ai sensi dell’art. 384 ultimo comma cod. civ..

La Corte d’appello di Salerno ha basato il suo accertamento sulla sopraelevazione della sagoma e su un conseguente aumento di volume rispetto alla preesistente costruzione.

In particolare , la sentenza impugnata (pag g . 9 - 10 ) ha affermato: “Nel caso che ci occupa risulta dirimente osservare che l’edificio oggetto di causa ricade in zona “A” per la quale vige il divieto assoluto di edificabilità, salvo risanamenti o ristrutturazioni conservative, nei limiti, quindi, dei volumi edificati preesistenti….

Dalla relazione tecnica dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], depositata il 31 agosto 1998, e dalla relazione tecnica dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], depositata il 19 ottobre 2011, nonché dalla integrazione del 12 dicembre 2014, si evince con chiarezza come i convenuti appellati abbiano realizzato una sopraelevazione, costituente nuova costruzione vietata, in quanto, anche se l’intervento è stato eseguito per il rifacimento del tetto ammalorato, nella esecuzione dei lavori è stato compiuto l’innalzamento del piano costituente la falda originaria del tetto di mt. 1,25….A ciò si aggiunga che oltre al nuovo volume ricavato con la sopraelevazionei convenuti appellati hanno anche realizzato, per quanto qui di interesse, un balcone ad ante con relativo terrazzino, parapetto e struttura in ferro e vetro con apertura (finestra) verso il terrazzo dell’attrice appellante, in violazione delle distanze legali”.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, “Nelle zone A, nelle quali sono consentiti esclusivamente interventi di risanamento conservativo senza incremento delle densità edilizia di zona e territoriale preesistenti, é stato in sostanza imposto un vincolo conformativo inerente alle caratteristiche intrinseche del territorio – non temporaneo e, come tale, non caducabile.

Ciò comporta che il vincolo di inedificabilità assoluta impedisce in radice che possano trovare applicazione i criteri stabiliti dall'art. 873 cod. civ., nonché quelli di cui alla L. n. 875 del 1967, art. 17, comma 1” (Sez. 2, n. 12562 del 10 maggio 2023; Sez. 2, n. 29732del 12 dicembre 2017.

Cfr. altresì Sez. 2, n. 6767 del 14 marzo 2025; Sez. 2, n. 19405 del 15 luglio 2024; Sez. 2, n. 1360 del 19 gennaio 2018).

Nel caso in esame, trattandosi di interventi eseguiti in zona A ove esiste il vincolo assoluto di inedificabilità, la sopraelevazione non era ammessa e quindi, così corretta la motivazione, l’ordine di demolizione impartito dalla Corte d’Appello appare conforme a diritto.

2. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 390 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure nella parte in cui aveva disposto la demolizione integrale delle operesarebbe altresì incorso nel vizio di motivazione, avendo erroneamente applicato nel giudizio petitorio relativo alla violazione delle distanze tra costruzioni, elementi istruttori tratti dal distinto giudizio possessorioinstaurato a tutela delle distanze dalle vedute, nonostante l’appellante avesse rinunciato alla relativa domanda.

Il motivo è inammissibile.

Per un verso, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018).

Nel motivo non viene censurato alcun singolo fatto storico , ma si parla piuttosto di “erroneaapplicazione delle risultanze del giudizio possessorio nel decidere la domanda petitoria, aventi causa petendi e petitum diversie così incorrendo anche nel vizio di ultrapetizione”.

Per altro verso, nel vigente ordinamento processuale, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico, riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Sez. 1, n. 9507 del 6 aprile 2023) .

Pertanto, la censura non coglie nel segno, non essendo censurabile la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito.

3. Attraverso il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 c.c. e 872 c.c.in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 , c.p.c . giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente pronunciato la condanna al risarcimento del danno in assenza dei presupposti, essendo il danno per violazione delle distanze tra edifici in re ipsa, e non avrebbe illustrato i criteri e l’iter logico seguito per giungere alla determinazione della somma in concreto liquidatain via equitativa.

Il rilievo è infondato.

Va premesso che ildanno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni ( Sez. 2, n. 10328 del 18 aprile 2025; Sez.

U. n. 33645del 15 novembre 2022).

I ricorrenti assumono che nella decisione di secondo grado non sarebbe possibile rinvenire il criterio “che dia conto dell’iter logico seguito dalla Corte per giungere alla determinazione della somma in concreto liquidata”.

L’assunto è però smentito dalla lettura della sentenza impugnata, secondo cui, in mancanza di ulteriori parametri (come il valore reddituale dell’immobile), la lesione del diritto di proprietà non avrebbe impedito in assolutola veduta dal terrazzo della Fico, posto in posizione più elevata, e comunque si effettuava su un tetto da ristrutturare perché ammalorato, mentre l’ampia veduta frontale non sarebbe stata compromessa .

In conseguenza di ciò, la Corte di Salerno ha provveduto ad una liquidazione equitativa , a decorrere dalla domanda e fino alla decisione di primo grado, in misura di € 200,00all’anno (dal gennaio 1997 al gennaio 2016).

In altri termini, i giudici di appello si sono conformati al principio, ribadito da questa Suprema Corte, secondo cui, n el caso diliquidazione equitativa del danno, il giudice di merito, al fine di assolvere l'onere di rendere una motivazione chiara ed esauriente, deve esplicitare le ragioni per cui ildanno non può essere provato nel suo esatto ammontare e dar conto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterio seguito per la monetizzazione, indicando il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima(Sez. 3, n. 21607 del 28 luglio 2025).

In definitiva, il ricorso deve essere rigettatosenza alcuna pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell'altra parte in questa sede.

La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da parte dei ricorrenti.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigettail ricorso.

Dà atto che sussistono le condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorsoiscritto al n. 26176 / 202 0 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] eBRUSEGAN MARINA elettivament e domiciliat i in AGROPOLI, VIAQ. SELLA 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata– avverso la sentenza n. 754 /20 19 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2026dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] ; Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con un primo atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] , proprietari a di un immobile edificato in Agropoli, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari dell’immobile confinante, innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, per ivi sentirli condannare alla demolizione delle opere pregiudizievoli al godimento della servitù di veduta, realizzat e dai convenuti in violazione della normativa urbanistico-edilizia e di quella delle distanze legali , oltre che al ripristino dei luoghie al risarcimento dei danni . Si costituirono il Cirillo e la Brusegan, resistendo e proponendo domanda riconvenzionale per la demolizione o arretramento delle opere illegittime realizzate da parte attrice. Nel corso del giudizio la Fico propose azione di manutenzione nel possesso della veduta diretta sul fondo dei convenuti, chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi attraverso la demolizione della sovrastruttura in legno e cemento e delle tegole appost e dai convenuti,e lamentando, altresì , la realizzazione di ulteriori opere - una struttura in ferro a pochi centimetri dalla veduta ed unterrazzino con parapetto- in violazione delle distanze dal confine e dalla propria veduta. Il Tribunale, in accoglimento parziale del ricorso,ordinò ai convenuti l’arretramento dei loro manufatti fino alla distanza di tre metri e rigettò la domanda possessoria relativa alle distanze legali violate dalla sovrastruttura in legno e cemento, dichiarandosi incompetente per le residue pretese. Con successivo atto di citazionela Fico, asserendo che l’immobile di proprietàavesse mantenuto le vedute originarie ( finestra e terrazza a livello)così come realizzate dal costruttore, convenne nuovamente in giudizio il Cirillo e la Brusegan , per sentirli condannare alla demolizione della sopraelevazione e del terrazzo da questi realizzat i in violazione del vincolo di inedificabilità, delle distanze dal confine e dalle vedute, come già accertato in sede possessoria, chiedendo altresì dichiararsi l’intervenuta usucapione della servitù di veduta, nonché la condanna alla rimozione di ulteriori opere abusive (serbatoio, tubazioni), al ripristino dei luoghi e a l risarcimento dei danni, e, in subordine, al risarc i mento per il deprezzamento dell’immobile. I convenuti si costituirono resist endo e proponendo domanda riconvenzionale di demolizione d elle opere abusive realizzatedall’attrice. Previa riunione dei procedimenti pendenti tra le parti, il Tribunale rigettò le domande attoree formulate nel primo giudizio e le riconvenzionali proposte in entrambi, rigettò la domanda attorea di usucapione della servitù di veduta,accogliendo le ulteriori domande principali proposte nel secondo giudizio , con assorbimento delle subordinate, ordinando per l’effetto la demolizione delle porzioni di sopraelevazione abusivecome individuate nella C.T.U. Avverso l’anzidetta sentenza propose appello ValentinaFico, mentre i convenuti resistettero conimpugnazione incidentale. La Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò gli appellati alla demolizione dell’intera sopraelevazione edelle annesse strutture, con conseguente rigetto della censura incidentale, nonché al risarcimento del danno patito medio temporeper la violazione delle distanze tra costruzioni. Le opere dei convenutivennero qualificate come “nuove costruzioni” e,rilevando la loro esecuzione in zona soggetta a divieto assoluto di edificazione, ve nne applicata la disciplina ex art. 9 del D.M. n.1444/1968, nonché, per quanto afferente la violazione delle distanze legali,quella codicistica ex art. 873 c.c. , in virtù della quale la demolizione ed il ripristino andavano disposti per la parte non realizzata in aderenza tra i fabbricati; il danno venne ritenuto “conseguenza”dell’abusiva imposizione di una servitù sul fondo e della susseguente limitazione al godimento del medesimo , traducendosi in una temporanea diminuzione del valore della proprietàrisarcibile in via equitativa. Contro l’anzidetta sentenza ricorr ono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] scorta di tre motiv i . ValentinaFico è rimasta intimata . Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la prima censura i ricorrenti dedu cono la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del D.M. n.1444/1968 e dell’art. 873 c.c. in relazione all’art. 360, comma1 n.3 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto illegittima l’intera sopraelevazione, malgrado l’accertata regolarità di tutta la porzione di essa realizzata nel rispetto delle distanze, come verificato dalla C.T.U in primo grado. Il primo motivo è infondato, anche se va corretta la motivazione ai sensi dell’art. 384 ultimo comma cod. civ.. La Corte d’appello di Salerno ha basato il suo accertamento sulla sopraelevazione della sagoma e su un conseguente aumento di volume rispetto alla preesistente costruzione. In particolare , la sentenza impugnata (pag g . 9 - 10 ) ha affermato: “Nel caso che ci occupa risulta dirimente osservare che l’edificio oggetto di causa ricade in zona “A” per la quale vige il divieto assoluto di edificabilità, salvo risanamenti o ristrutturazioni conservative, nei limiti, quindi, dei volumi edificati preesistenti…. Dalla relazione tecnica dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], depositata il 31 agosto 1998, e dalla relazione tecnica dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], depositata il 19 ottobre 2011, nonché dalla integrazione del 12 dicembre 2014, si evince con chiarezza come i convenuti appellati abbiano realizzato una sopraelevazione, costituente nuova costruzione vietata, in quanto, anche se l’intervento è stato eseguito per il rifacimento del tetto ammalorato, nella esecuzione dei lavori è stato compiuto l’innalzamento del piano costituente la falda originaria del tetto di mt. 1,25….A ciò si aggiunga che oltre al nuovo volume ricavato con la sopraelevazionei convenuti appellati hanno anche realizzato, per quanto qui di interesse, un balcone ad ante con relativo terrazzino, parapetto e struttura in ferro e vetro con apertura (finestra) verso il terrazzo dell’attrice appellante, in violazione delle distanze legali”. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, “Nelle zone A, nelle quali sono consentiti esclusivamente interventi di risanamento conservativo senza incremento delle densità edilizia di zona e territoriale preesistenti, é stato in sostanza imposto un vincolo conformativo inerente alle caratteristiche intrinseche del territorio – non temporaneo e, come tale, non caducabile. Ciò comporta che il vincolo di inedificabilità assoluta impedisce in radice che possano trovare applicazione i criteri stabiliti dall'art. 873 cod. civ., nonché quelli di cui alla L. n. 875 del 1967, art. 17, comma 1” (Sez. 2, n. 12562 del 10 maggio 2023; Sez. 2, n. 29732del 12 dicembre 2017. Cfr. altresì Sez. 2, n. 6767 del 14 marzo 2025; Sez. 2, n. 19405 del 15 luglio 2024; Sez. 2, n. 1360 del 19 gennaio 2018). Nel caso in esame, trattandosi di interventi eseguiti in zona A ove esiste il vincolo assoluto di inedificabilità, la sopraelevazione non era ammessa e quindi, così corretta la motivazione, l’ordine di demolizione impartito dalla Corte d’Appello appare conforme a diritto. 2. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 390 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure nella parte in cui aveva disposto la demolizione integrale delle operesarebbe altresì incorso nel vizio di motivazione, avendo erroneamente applicato nel giudizio petitorio relativo alla violazione delle distanze tra costruzioni, elementi istruttori tratti dal distinto giudizio possessorioinstaurato a tutela delle distanze dalle vedute, nonostante l’appellante avesse rinunciato alla relativa domanda. Il motivo è inammissibile. Per un verso, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018). Nel motivo non viene censurato alcun singolo fatto storico , ma si parla piuttosto di “erroneaapplicazione delle risultanze del giudizio possessorio nel decidere la domanda petitoria, aventi causa petendi e petitum diversie così incorrendo anche nel vizio di ultrapetizione”. Per altro verso, nel vigente ordinamento processuale, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico, riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Sez. 1, n. 9507 del 6 aprile 2023) . Pertanto, la censura non coglie nel segno, non essendo censurabile la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito. 3. Attraverso il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 c.c. e 872 c.c.in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 , c.p.c . giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente pronunciato la condanna al risarcimento del danno in assenza dei presupposti, essendo il danno per violazione delle distanze tra edifici in re ipsa, e non avrebbe illustrato i criteri e l’iter logico seguito per giungere alla determinazione della somma in concreto liquidatain via equitativa. Il rilievo è infondato. Va premesso che ildanno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni ( Sez. 2, n. 10328 del 18 aprile 2025; Sez. U. n. 33645del 15 novembre 2022). I ricorrenti assumono che nella decisione di secondo grado non sarebbe possibile rinvenire il criterio “che dia conto dell’iter logico seguito dalla Corte per giungere alla determinazione della somma in concreto liquidata”. L’assunto è però smentito dalla lettura della sentenza impugnata, secondo cui, in mancanza di ulteriori parametri (come il valore reddituale dell’immobile), la lesione del diritto di proprietà non avrebbe impedito in assolutola veduta dal terrazzo della Fico, posto in posizione più elevata, e comunque si effettuava su un tetto da ristrutturare perché ammalorato, mentre l’ampia veduta frontale non sarebbe stata compromessa . In conseguenza di ciò, la Corte di Salerno ha provveduto ad una liquidazione equitativa , a decorrere dalla domanda e fino alla decisione di primo grado, in misura di € 200,00all’anno (dal gennaio 1997 al gennaio 2016). In altri termini, i giudici di appello si sono conformati al principio, ribadito da questa Suprema Corte, secondo cui, n el caso diliquidazione equitativa del danno, il giudice di merito, al fine di assolvere l'onere di rendere una motivazione chiara ed esauriente, deve esplicitare le ragioni per cui ildanno non può essere provato nel suo esatto ammontare e dar conto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterio seguito per la monetizzazione, indicando il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima(Sez. 3, n. 21607 del 28 luglio 2025). In definitiva, il ricorso deve essere rigettatosenza alcuna pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell'altra parte in questa sede. La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da parte dei ricorrenti. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigettail ricorso. Dà atto che sussistono le condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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