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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 34626/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Ravenna, con sentenza in data 6 aprile 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di furto aggravato e ricettazione in concorso; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il comune motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (non costituente motivo ammissibile di ricorso: Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0), risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]• 9 e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Ravenna, con sentenza in data 6 aprile 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di furto aggravato e ricettazione in concorso; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il comune motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (non costituente motivo ammissibile di ricorso: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0), risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]• 9 e [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34626/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris