CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28732/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] GUERRA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 18/12/2020 la Corte di appello di Bari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascritti ai capi E), F), G) perché estinti per prescrizione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, rideterminava la pena per il residuo delitto di cui al capo B) (art. 110, 56, 629, primo ed ultimo comma in relazione all'art. 628, ultimo comma, n. 1 cod. pen.). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, proponendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1. La difesa ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; il Tribunale di Foggia ha illegittimamente disposto l'acquisizione di tutte le dichiarazioni rese durante la fase delle indagini preliminari dai testimoni sentiti in dibattimento, ritenendo, in evidente violazione di legge/di attribuire valenza piena ed attendibilità solo a queste ultime piuttosto che alle dichiarazioni rese in dibattimento, che di fatto escludevano la tentAestorsione contestata; la decisione era stata contestata sin dal primo grado non essendo emersa, né essendo stato provato che alcun testimone fosse stato sottoposto a minaccia, offerta o promessa di denaro e di altra utilità. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico, non consentito e manifestamente infondato. 2. Va in tal senso osservato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità dei ricorrenti, con motivazione pienamente conforme a quella del giudice di primo grado. I motivi proposti si caratterizzano per la mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità dei ricorrenti sia dal giudice di primo grado, che da quello di appello. 2.1. Nel motivare in modo logico, persuasivo, convincente, ed in assenza di qualsiasi aporia, quanto alla responsabilità dei ricorrenti per il reato di cui al capo B) della rubrica la Corte di appello, confermando l'affermazione di responsabilità anche tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testimoni in fase di indagine, acquisite ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., ha fatto buon governo del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli "elementi concreti", sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino - con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna - l'esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell'intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali (Sez. 2, n. 29393 del 22/04/2021, Antoniello, Rv. 281808-01). 2.2. Si deve in tal senso rilevare la presenza di una motivazione chiara e logica, del tutto persuasiva, quanto all'esistenza di elementi concreti, dimostrativi del condizionamento dei testimoni sentiti, tali da aver indotto i dichiaranti a rendere deposizioni non rispondenti al vero, oltre che del mutato atteggiamento rispetto alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini. Dunque, non è solo in presenza di elementi fattuali che dimostrino positivamente l'esistenza di atti di violenza o minaccia indirizzati verso il testimone che si possa ritenere raggiunta la prova della condotta illecita, che consente l'acquisizione della prova in giudizio attraverso l'utilizzazione di atti sottratti al contraddittorio delle parti, ma anche quando emerga il dato obiettivo del radicale mutamento di atteggiamento manifestato dai dichiaranti nel sottrarsi all'esame dibattimentale, sostanzialmente ed anche per reticenza, o ancora rendendo all'evidenza una falsa testimonianza, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che gli "elementi concreti", necessari onde ritenere che il testimone esaminato sia stato sottoposto a violenza o minaccia, possono essere desunti da qualunque circostanza sintomatica dell'intimidazione, purché connotata da obiettività e significatività. In tal senso si è anche aggiunto che, alla stregua del contenuto testuale della stessa disposizione, quegli elementi concreti possono esser desunti anche da circostanze emerse nello stesso dibattimento (Sez. 2, n. 25069 del 19/05/2010, Solito, Rv. 247848-01), come nelle ipotesi di improvvisi vuoti di memoria rispetto a fatti accaduti meno di un anno prima delle deposizioni (Sez. 2, n. 5224 del 14/01/2009, Zingale, Rv. 243302-01); di deposizioni rese da più testimoni nel medesimo processo, tutte dal contenuto completamente diverso rispetto a quello delle dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini, in assenza di giustificazioni plausibili (Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Cicero, Rv. 258638-01); di versioni radicalmente difformi - rispetto alla originaria narrazione dei fatti, resa nel corso delle indagini - fornite dai testimoni a dibattimento, sino a giungere alla ritrattazione di circostanze ammesse dallo stesso imputato (Sez. 5, n. 16055 del 02/12/2011, dep. 2012, Piscopo, Rv. 252468-01); di atteggiamenti che nel loro complesso si giustificano come effetti di pressioni esterne (sottoscrizione con firma apocrifa o illeggibile dei verbali di sommarie informazioni fornite alla P.G.; completa ritrattazione in dibattimento, senza alcuna plausibile giustificazione, delle dichiarazioni; richiesta, avanzata in prossimità dell'udienza fissata per la deposizione, di essere collocato in reparto diverso da quello nel quale erano detenuti gli imputati: Sez. 6, n. 21699 del 19/02/2013, Bruzzese, Rv. 255661-01). Il principio è stato ribadito sottolineando che la sottoposizione del teste a pressioni può essere desunta dal suo narrato e, soprattutto, dalla deposizione dello stesso resa a dibattimento, spettando alla prudente valutazione del giudice di cogliere dall'atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale i segni della subita intimidazione, senza che rilevi la mancata esecuzione degli accertamenti incidentali previsti dall'art. 500, comma quinto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49031 del 22/10/2014, L.S., Rv. 261254). Non ci si può quindi limitare, nel verificare e accertare l'insussistenza di "comportamenti minacciosi o intimidatori", positivamente individuabili, subiti dai dichiaranti; né può essere considerato e valutato in modo atomistico e selettivo l'insieme degli elementi di fatto omettendo di considerare la portata attribuibile al convergente esito di "neutralizzazione degli elementi di accusa contenuti nelle originarie dichiarazioni, ignorando del tutto il contesto ambientale in cui erano avvenuti i fatti storici oggetto di imputazione e si era svolto il processo". (Sez. 2, n. 29393 del 22/04/2021, Antoniello, Rv. 281808- 01). Va ricordato che lo standard probatorio richiesto per ritenere dimostrata l'esistenza di pressioni che possano aver influito sulla genuinità delle dichiarazioni rese dal testimone non deve coincidere con l'acquisizione di elementi di prova necessari per una pronuncia di condanna, essendo sufficiente che siano raccolti elementi sintomatici (e non solo vaghe ragioni o meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale), secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività (Sez. 1, Sentenza n. 9646 del 19/10/2016, dep. 2017, Marzano, Rv. 269272-01; Sez. 2, n. 22440 del 05/05/2016, Kosteva, Rv. 267039-01; Sez. 1, n. 25211 del 12/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264016-01; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257978-01). 2.3. [OSCURATO:PERSONA] di appello (pag. 13 e seg.), che il giudice di primo grado, hanno compiutamente motivato sul punto, evidenziando il contesto territoriale di riferimento e l'insieme delle sostanziali ritrattazioni realizzate dai testimoni in giudizio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), senza minimizzare le ragioni poste a base della ritrattazione, come sostenuto dalla difesa con il suo motivo di ricorso, basato su una lettura meramente formale della disposizione in questione, in deciso contrasto con l'ampia ed argomentazione resa sul punto dalla Corte di appello. Non ricorre, dunque, la lamentata violazione di legge, né tanto meno l'asserito vizio di motivazione in presenza di una motivazione del tutto persuasiva, ampia ed articolata sul punto, che ha richiamato molteplici elementi significativi (uno tra i molti la presenza dei Perrucci nel ruolo di dipendenti di alcuni dei testimoni, pur non esplicando gli stessi alcuna attività lavorativa) quanto alla deposizione dei testimoni per i quali sono state acquisite le dichiarazioni rese in fase di indagine ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod, proc. pen. 2.4. La proposizione del ricorso difetta, dunque, della necessaria correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità. Di fatto, quindi, la difesa, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, ha sollecitato una rilettura delle acquisizioni effettuate nel corso del giudizio, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere, infatti, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). 3. Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per la condotta ascritta, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico - argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti a