CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 39604/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Caltagirone avverso la sentenza in data 29/04/2020 del Tribunale di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due mesi undici di reclusione ed euro 3.833,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, unificato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. con quello oggetto di separata sentenza di applicazione di pena emessa dal G.i.p. del Tribunale di Caltagirone. 2. Ha proposto ricorso Baltico, tramite il suo difensore, deducendo con il primo motivo violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e con il secondo motivo l'illegalità della pena, in ragione del fatto che la pena imputata alla continuazione con il reato oggetto del separato processo non era stata ridotta in misura di un terzo, come quella calcolata nel processo originario. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Deve infatti ritenersi preclusa la deduzione della violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., peraltro solo genericamente prospettata e comunque non desumibile dalla motivazione (sul punto, ex plurimis, Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Parimenti preclusa risulta l'ulteriore doglianza, che in realtà non ha ad oggetto un profilo di illegalità della pena, risultante dall'accordo intercorso tra le parti e peraltro non eccedente per difetto o per eccesso i limiti di pena applicabile nel caso di specie, a prescindere da eventuali vizi rilevabili nei passaggi intermedi di computo (sul punto, in motivazione, Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin; nonché Sez. U. n. 33040 del 26/02/2015, Jazoulí). Va comunque osservato che la deduzione è manifestamente infondata, in quanto nell'ambito del nuovo accordo il reato separatamente giudicato è stato inserito come reato satellite e la relativa pena è stata autonomamente imputata a titolo di continuazione. 4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre te al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav re della Cassa delle amme