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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 39356/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto le violazioni di prescrizioni erano risalenti nel tempo e modeste, insufficienti a fondare un giudizio di non ammissione alle misure alternative; ritenuto che il ricorso ha contenuto di merito, in quanto propone una lettura alternativa dei medesimi dati valutati dal provvedimento impugnato, senza articolare una critica alla struttura della motivazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 giugno 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto le violazioni di prescrizioni erano risalenti nel tempo e modeste, insufficienti a fondare un giudizio di non ammissione alle misure alternative; ritenuto che il ricorso ha contenuto di merito, in quanto propone una lettura alternativa dei medesimi dati valutati dal provvedimento impugnato, senza articolare una critica alla struttura della motivazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022
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