CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 14674/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14489/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n. 3165/2018 depositata il 30/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di accertamento, notificati dal Comune di Bari, per omesso versamento della TARSU,con riferimento agli anni 2009, 2014, per un immobile di proprietà sito in Bari, [OSCURATO:PERSONA] n. 20. La ricorrent e deduce v a, tra l’altro, la nullità degli avvisi di accertamento per carenza di potere di rappresentanza dell'ente locale impositore del soggett o sottoscrittoree conseguentemente il di fett o di legittimazione del funzionario che liaveva sottoscritti. [OSCURATO:PERSONA] di Bari , con sentenza n. 1427/2017 , respingeva ilricorso. La contribuente proponeva appelloe riproponeva , per quanto ancora d’interesse, l’insussistenza del potere rappresentativo del dott. [OSCURATO:PERSONA] , funzionari o che aveva sottoscritto gli avvisi , stante l’intervenuta decadenza dalla nomina del dirigente alla direzione dell a [OSCURATO:PERSONA] , essendo onere del Comune produrre in giudizio il provvedimento sindacale attestante la perdurante legittimazione alla data di emissione degli avvisi di accertamento impugnati. [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, con sentenza n. 3165/2018, respingeva il gravame, rilevando che il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso gli avvisi impugnati quale funzionario responsabile del tributo , in forza della deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 68 del 2 marzo 2011, mai revocata o modificata da deliberazioni successive (ed anzi, come dimostrato dal Comune, il dottor [OSCURATO:PERSONA] è stato successivamente designato quale funzionario responsabile anchedi altri tributi TARES; IMU; TARI e TASI) . Avverso tale pronuncia la contribuent e propon e ricorso per cassazione , svolgendo un unico articolato motivo. Il Comune di Barisi è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo si denuncia violazionee/o falsa applicazione dell’art. 74, d.lgs. n. 507 del 1993, dell’art. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006, degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n.5, per avere la CTR erroneamente valutato o del tutto omesso di valutare la documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente, considerato che la delibera della [OSCURATO:PERSONA] richiamata in sentenza evidenzia la mera designazione (non la nomina) del dott. [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile del settore Tributi comunali e che tale indicazione non è sufficiente a fondare l’esercizio del potere impositivo essendo necessaria una successiva e formale nomina da parte del Sindaco . Assume, ancora, laricorrente che l’unico provvedimento di nomina prodott o in giudizio era pr i v o di efficacia in epoca ben anteriore alla notifica degli atti impugnati, s i a considerando i l termine t r iennale dell’incarico di direzione della [OSCURATO:PERSONA], sia considerando la scadenza del mandato del Sindaco , tanto è vero che il nuovo Sindaco,nell’anno 2015 , aveva provveduto a conferire al dott. [OSCURATO:PERSONA] l’incarico già del dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2. La contribuente, con memoria datata 4 maggio 2023,pervenuta in prossimità dell’adunanza camerale, ha chiesto il rinvio del giudizio , avendo presentato istanza di definizione agevolata con rateizzazione del debito tributario ed ottenuto dall’Agenzia delle Entrate la rateizzazione del pagamento di € 4.396,00 (importo complessivo rateizzato € 4.708,49, numerodelle rate 72 , prima rata in scadenza il 17/11/2018, l’ultima in scadenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3. La richiesta va accolta per quanto diseguito precisato. 4. L’odierna ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per verificare la riferibilità della “rateizzazione”al rapporto tributario oggetto di causa (avvisi di accertamento TARSU varie annualità), non è stata prodotta la “istanza di definizione agevolata” di cui si discute , né risulta comprovato alcun versamento in relazione alle “rate” scadute. La documentazione versata in atti vain tal senso integrata. Così deciso in Roma, nella camera di