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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 09341/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GRAGNANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di pace di Gragnano ha dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, il reato di minaccia, contestato a [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione; - che il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, sostenendo che l'imputato avrebbe posto in essere la condotta riparatoria solo all'udienza di comparizione e non prima di essa, come prescritto dalla norma; - che «in tema di procedimento davanti al giudice di pace, il termine previsto dall'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato ha natura perentoria, a condizione che l'imputato - prima dell'udienza di comparizione - sia stato effettivamente edotto della possibilità di estinguere il reato contestatogli, dando corso alle attività riparatorie» (Sez. 5, n. 30094 del 14/03/2018, Salimbene, Rv. 273328); - che, nel caso in esame, non risulta che l'imputato, prima dell'udienza di comparizione, sia stato effettivamente reso edotto della possibilità di estinguere il reato contestatogli, dando corso alle attività riparatorie; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero.

Così deciso, il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GRAGNANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di pace di Gragnano ha dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, il reato di minaccia, contestato a [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione; - che il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, sostenendo che l'imputato avrebbe posto in essere la condotta riparatoria solo all'udienza di comparizione e non prima di essa, come prescritto dalla norma; - che «in tema di procedimento davanti al giudice di pace, il termine previsto dall'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato ha natura perentoria, a condizione che l'imputato - prima dell'udienza di comparizione - sia stato effettivamente edotto della possibilità di estinguere il reato contestatogli, dando corso alle attività riparatorie» (Sez. 5, n. 30094 del 14/03/2018, Salimbene, Rv. 273328); - che, nel caso in esame, non risulta che l'imputato, prima dell'udienza di comparizione, sia stato effettivamente reso edotto della possibilità di estinguere il reato contestatogli, dando corso alle attività riparatorie; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Così deciso, il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09341/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris