CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 35216/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui, in data 4.2.2021., il Tribunale di Ravenna aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di utilizzo indebito di carta di credito o di pagamento di cui ai capi a) e c) della rubrica e del delitto di furto (così riqualificati i fatti contestati in termini di ricettazione) di cui ai capi b) e d) della rubrica e lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito al riconoscimento fotografico, si risolve, in realtà, in una contestazione di merito sulla attendibilità della prova alla luce della (asserita ma non comprovata) scarsa qualità del "frames" estratti dalle immagini video che avevano immortalato il ricorrente prelevare il denaro dalla cassa Bancomat utilizzando le tessere sottratte poco prima alle persone offese; la Corte di appello ha dato conto, in maniera puntuale, che il Fonte era stato riconosciuto da tre ufficiali di PG che avevano riferito in aula di aver visionato i "frannes" e che le foto estratte erano "nitide" del ricorrente (cfr., pag. 2); rilevato che, con il secondo motivo, la difesa lamenta la omessa considerazione della richiesta difensiva, avanzata con memoria depositata in data 17.6.2022, di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: il motivo è tuttavia inammissibile in quanto la Corte ha comunque diffusamente motivato in merito alla personalità del ricorrente argomentando a tal proposito in punto di recidiva (cfr., pag. 3); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che l'inammissibilità del ricorso rende non rilevante la sopravvenuta procedibilità a querela dei delitti di furto per cui è intervenuta condanna nella sentenza qui impugnata dovendo trovare applicazione il principio che fu affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del D. L.vo. 10 aprile 2018, n. 36 (cfr., Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551) quando si era ribadito che la "pendenza" del processo, cui consegue l'obbligo del giudice di rilevare, anche in sede di legittimità, il difetto di querela, è legata alla corretta instaurazione del contraddittorio che, come è noto, non può dirsi intervenuta in presenza di un ricorso inammissibile non soltanto per ragioni di natura formale ma, anche, per la manifesta infondatezza o genericità delle doglianze (cfr., Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01), con conseguente impossibilità, da parte del giudice di attivare i propri poteri cognitivi anche di natura officiosa. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/