Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 27339/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8638/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentata e difesa dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]- AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rapp.te p.t.,rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato -intimata- avverso DECRETO di TRIBUNALE TRANI n. 732 /201 8 depositat o i l 06/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dalla presidenteMAGDA CRISTIANO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] Onlus (di seguito ONLUS) ha proposto ricorso, affidato a d ue motivi e illustrato da memoria , per la cassazione del decreto del Tribunale di Trani del 6.2.2018 che, in accoglimento dell’opposizione proposta dall’allora Equitalia, [OSCURATO:SOCIETA]., ha ammesso allo stato passivo della procedura i crediti (per € 28.855.,79) vantati dall’opponente a titolo di sanzioni, aggi e spese maturati sui credit i d i imposta già ammessi ( in massima parte con riserva), rilevando in primo luogo che il G.D. era privo di giurisdizione a decidere dell’inesigibilità delle poste in contestazione e, escludendo, comunque, che la ONLUS rivestisse la qualità di ente ecclesiastico non commerciale, come tale avente diritto alla sospensione dal pagamento dei crediti in questione, ai sensi dell’art. 1, co. 225 della l. n. 311/2004, prorogato dall’art. 1 co.188 della l. n. 147/2013 [OSCURATO:PERSONA], succeduta ad Equitalia nella titolarità del diritto controverso, ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 1 co. 225 l. 311/2004 e succ. modd., 41 co. 7 l.289/02 e 4 d.l. n.245/02, e degli artt. 73 e 149 TUIR, la ricorrente contesta la decisione impugnata rilevando di essere un EECR (ente ecclesiastico, di diritto pontificio, civilmente riconosciuto dallo Stato italiano), avente per statuto precipue finalità di solidarietà sociale, in ragione delle quali, oltre all’attività di culto, ha per oggetto attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria; osserva ancora: i) che il legislatore tributario riconosce un valore speciale alle attività civili (compresa quella commerciale) e religiose svolte dagli EECR, ai quali non si applicano le disposizioni relative alla perdita della qualifica di ente non commerciale, salvo che non sia provato che l’attività commerciale venga svolta in modo prevalente e travalichi i principi statutari di matrice canonica; ii) che ove ricorra questa prova l’EECR perderebbe in primis la qualità di ente ecclesiastico e poi il riconoscimento civile dello Stato, ma dietro emissione di un decreto del Presidente della Repubblica, nella specie non intervenuto; iii) che il tribunale ha errato nel ritenere che la prova di non esercitare in maniera prevalente attività di impresa fosse a suo carico; iv) che il giudice, inoltre, ha apoditticamente ritenuto che la sua ammissione alla procedura di A.S. fosse indicatore dirimente della prevalenza dell’attività commerciale, di natura sanitaria, prestata.

2. Il motivo è infondato. 2.1 Come correttamente rilevato dal giudice del merito, e come già affermato da questa Corte in sede di esame di altro ricorso della stessa ONLUS, avente ad oggetto la medesima questione (Cass. n. 35548/2023), la sentenza che, a norma dell’art. 8 del d. lgs. n. 270/99, dichiara lo stato di insolvenza delle imprese che possono accedere all’amministrazione straordinaria ai sensi dall’art. 2 del decreto stesso (e cioè imprese, aventi particolari requisiti dimensionali, soggette alle disposizioni sul fallimento, e dunque necessariamente esercenti attività commerciale, come si ricava dall’art. 1, 1° comma, l. fall.) è suscettibile di passare in giudicato anche per ciò che riguarda l’accertamento dello status di impresa commerciale dell’ente posto in A.S. e resta ferma, mantenendo tutti i suoi effetti, salvo che non ne intervenga la revoca con sentenza non più impugnabile.

2.2. Pertanto, al di là del fatto che non risulta pendente l’opposizione alla dichiarazione di insolvenza, la ricorrente non può pretendere che venga accertata la sua natura di ente non commerciale in un giudizio, quale il presente, che tipicamente si innesta nell’ambito di una procedura che presuppone la sua contraria qualità di impresa commerciale.

2.3. E’ del resto copiosa la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini dell’applicabilità dello statuto di imprenditore commerciale ad un ente, rileva solo che l’ente svolga in concreto, in via esclusiva o prevalente, attività di impresa commerciale (Cass. nn. 9589/1993, 8374/2000, 22955/2020), e ciò anche quando la stessa sia finalizzata al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali altruistici, in quanto il fine altruistico (inteso come destinazione dei proventi ad iniziative connesse a detti scopi) non pregiudica il carattere imprenditoriale dei servizi resi, rimanendo giuridicamente irrilevante il movente soggettivo che induca l’imprenditore a esercitare la sua attività (Cass. 22955/2020 cit., Cass. nn. 17399/2011, 6835/2014, 4418/2022). 2.4 Da ultimo, va rilevato che l’accertamento dello status di impresa commerciale della ricorrente non può venir meno per effetto di una sentenza, seppure passata in giudicato, che l’abbia negato ad altri fini e al di fuori della procedura concorsuale.

3. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente deduce l’erroneità dell’affermazione del tribunale secondo cui il G.D. era privo di giurisdizione a decidere dell’inesigibilità dei crediti controversi, è assorbito.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3 5 00 per compensi, oltre spese prenotabili a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8638/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentata e difesa dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]- AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rapp.te p.t.,rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato -intimata- avverso DECRETO di TRIBUNALE TRANI n. 732 /201 8 depositat o i l 06/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dalla presidenteMAGDA CRISTIANO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] Onlus (di seguito ONLUS) ha proposto ricorso, affidato a d ue motivi e illustrato da memoria , per la cassazione del decreto del Tribunale di Trani del 6.2.2018 che, in accoglimento dell’opposizione proposta dall’allora Equitalia, [OSCURATO:SOCIETA]., ha ammesso allo stato passivo della procedura i crediti (per € 28.855.,79) vantati dall’opponente a titolo di sanzioni, aggi e spese maturati sui credit i d i imposta già ammessi ( in massima parte con riserva), rilevando in primo luogo che il G.D. era privo di giurisdizione a decidere dell’inesigibilità delle poste in contestazione e, escludendo, comunque, che la ONLUS rivestisse la qualità di ente ecclesiastico non commerciale, come tale avente diritto alla sospensione dal pagamento dei crediti in questione, ai sensi dell’art. 1, co. 225 della l. n. 311/2004, prorogato dall’art. 1 co.188 della l. n. 147/2013 [OSCURATO:PERSONA], succeduta ad Equitalia nella titolarità del diritto controverso, ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 1 co. 225 l. 311/2004 e succ. modd., 41 co. 7 l.289/02 e 4 d.l. n.245/02, e degli artt. 73 e 149 TUIR, la ricorrente contesta la decisione impugnata rilevando di essere un EECR (ente ecclesiastico, di diritto pontificio, civilmente riconosciuto dallo Stato italiano), avente per statuto precipue finalità di solidarietà sociale, in ragione delle quali, oltre all’attività di culto, ha per oggetto attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria; osserva ancora: i) che il legislatore tributario riconosce un valore speciale alle attività civili (compresa quella commerciale) e religiose svolte dagli EECR, ai quali non si applicano le disposizioni relative alla perdita della qualifica di ente non commerciale, salvo che non sia provato che l’attività commerciale venga svolta in modo prevalente e travalichi i principi statutari di matrice canonica; ii) che ove ricorra questa prova l’EECR perderebbe in primis la qualità di ente ecclesiastico e poi il riconoscimento civile dello Stato, ma dietro emissione di un decreto del Presidente della Repubblica, nella specie non intervenuto; iii) che il tribunale ha errato nel ritenere che la prova di non esercitare in maniera prevalente attività di impresa fosse a suo carico; iv) che il giudice, inoltre, ha apoditticamente ritenuto che la sua ammissione alla procedura di A.S. fosse indicatore dirimente della prevalenza dell’attività commerciale, di natura sanitaria, prestata. 2. Il motivo è infondato. 2.1 Come correttamente rilevato dal giudice del merito, e come già affermato da questa Corte in sede di esame di altro ricorso della stessa ONLUS, avente ad oggetto la medesima questione (Cass. n. 35548/2023), la sentenza che, a norma dell’art. 8 del d. lgs. n. 270/99, dichiara lo stato di insolvenza delle imprese che possono accedere all’amministrazione straordinaria ai sensi dall’art. 2 del decreto stesso (e cioè imprese, aventi particolari requisiti dimensionali, soggette alle disposizioni sul fallimento, e dunque necessariamente esercenti attività commerciale, come si ricava dall’art. 1, 1° comma, l. fall.) è suscettibile di passare in giudicato anche per ciò che riguarda l’accertamento dello status di impresa commerciale dell’ente posto in A.S. e resta ferma, mantenendo tutti i suoi effetti, salvo che non ne intervenga la revoca con sentenza non più impugnabile. 2.2. Pertanto, al di là del fatto che non risulta pendente l’opposizione alla dichiarazione di insolvenza, la ricorrente non può pretendere che venga accertata la sua natura di ente non commerciale in un giudizio, quale il presente, che tipicamente si innesta nell’ambito di una procedura che presuppone la sua contraria qualità di impresa commerciale. 2.3. E’ del resto copiosa la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini dell’applicabilità dello statuto di imprenditore commerciale ad un ente, rileva solo che l’ente svolga in concreto, in via esclusiva o prevalente, attività di impresa commerciale (Cass. nn. 9589/1993, 8374/2000, 22955/2020), e ciò anche quando la stessa sia finalizzata al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali altruistici, in quanto il fine altruistico (inteso come destinazione dei proventi ad iniziative connesse a detti scopi) non pregiudica il carattere imprenditoriale dei servizi resi, rimanendo giuridicamente irrilevante il movente soggettivo che induca l’imprenditore a esercitare la sua attività (Cass. 22955/2020 cit., Cass. nn. 17399/2011, 6835/2014, 4418/2022). 2.4 Da ultimo, va rilevato che l’accertamento dello status di impresa commerciale della ricorrente non può venir meno per effetto di una sentenza, seppure passata in giudicato, che l’abbia negato ad altri fini e al di fuori della procedura concorsuale. 3. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente deduce l’erroneità dell’affermazione del tribunale secondo cui il G.D. era privo di giurisdizione a decidere dell’inesigibilità dei crediti controversi, è assorbito. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3 5 00 per compensi, oltre spese prenotabili a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo d
Decreto Cassazione n. 27339/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris