CassazionedecretoSezione UDecisione del 17 maggio 2026
Cassazione n. 14569/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iusta procura in calce al ricorso;Numero registro generale 21450/2025Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 14569/2026Data pubblicazione 17/05/2026- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso;- controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 5994/2025 del CONSIGLIO DI STATO,depositata il 9/07/2025;Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella personadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;lette le memorie dei ricorrenti;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. Con citazione notificata il 13 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] ePersichilli Patrizia (nella qualità di comproprietaridell’appezzamento di terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] – RM,identificato al foglio n. 7, part.lla 1886), e [OSCURATO:PERSONA] (nellaqualità di proprietaria dell’appezzamento di terreno sito in AlbanoLaziale identificato al foglio n. 7 part.lla 40), premesso di aversubito l’esproprio parziale dei terreni in loro proprietà perconsentire la realizzazione della tangenziale di [OSCURATO:PERSONA],giusta decreto di esproprio n. B5203 del 27 dicembre 2006,hanno convenuto innanzi al Tribunale di Velletri la SocietàRic. 2025 n. 21450 sez. SU - ud. 12-05-2026 -2-Numero registro generale 21450/2025Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 14569/2026Data pubblicazione 17/05/2026Costruzioni [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) S.r.l. e la RegioneLazio deducendo:- che gli appezzamenti di terreno sopra descritti, erano statioccupati in via di urgenza dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dellaBo.[OSCURATO:SOCIETA]., quale capogruppo di raggruppamentotemporaneo di imprese, in data 28 dicembre 2001;- che successivamente i medesimi appezzamenti di terreno eranostati fatti oggetto di parziale esproprio giusta decreto n. B5203del 27 dicembre 2006, e precisamente quello distinto al foglio 7,particella 1886, per complessivi mq. 52, mentre quellodistinto al foglio 7, particella 40, per complessivi mq. 16;- che tale esproprio era funzionale alla realizzazione dell’operapubblica meglio nota come “[OSCURATO:PERSONA]”, e/o Tangenziale di AlbanoLaziale e l’esecuzione dei lavori ad essa relativi risultava affidataall’associazione di imprese tra la [OSCURATO:SOCIETA]., che agivaquale mandataria dell’associazione, la [OSCURATO:SOCIETA]., la I.co.Gi.s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e [OSCURATO:SOCIETA].;- che l’area occupata ed interessata dai lavori in corso risultavairreversibilmente trasformata a seguito della costruzione dellanuova arteria stradale, ed era ben maggiore rispetto a quellaindicata nel decreto di esproprio;- che una parte residua del terreno di proprietà degli attori erastata coperta dall’imponente viadotto della tangenziale della S.S.7, la quale corre a brevissima distanza dagli immobili di proprietàdegli attori, così come l’installazione dei piloni di sostegno dellastrada all’interno del terreno di proprietà degli attori a pochimetri dagli immobili aveva ridotto drasticamente l’areadisponibile sia per l’accesso che per la manovra;Ric. 2025 n. 21450 sez. SU - ud. 12-05-2026 -3-Numero registro generale 21450/2025Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 14569/2026Data pubblicazione 17/05/2026- che l’estrema vicinanza del viadotto agli immobili avevaprovocato un notevole pregiudizio in termini di perdita di visuale,di conseguente degradamento del panorama, di diminuzione deltempo di esposizione degli edifici al sole, di areazione dellaproprietà nel suo complesso, determinando, più in generale, unirrimediabile deturpamento e declassamento di tutto il plessoimmobiliare;- che le loro proprietà, anche e soprattutto nella parte che nonera stata fatta oggetto di provvedimenti ablativi, aveva subitouna notevole diminuzione di valore.I ricorrenti, pertanto, chiedevano la condanna delle convenutealla restituzione dei suoli, all’integrale risarcimento, in forza deldisposto dell’art. 44, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, per ilpregiudizio determinato dalla diminuzione di valore della parzialeperdita ed il ridotto esercizio del diritto di proprietà cagionatidalla realizzazione dell’opera viaria, nonché al risarcimento deidanni ulteriori derivati dalla maggiore onerosità delle operazionidi pulizia e manutenzione ordinaria, e di quelli derivati dalmancato godimento del bene e dalla messa in funzione dellanuova arteria stradale.Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 181/2014, dopo averriscontrato la definitiva trasformazione dei suoli nonché laperfetta coincidenza (come da risultanze della disposta CTU) fral’area acquisita e quanto previsto nel decreto di esproprio, presofattispecie dedotta in termini di occupazione acquisitiva, conconseguente giurisdizione del giudice amministrativo sulladomanda risarcitoria complessivamente considerata.Ric. 2025 n. 21450 sez. SU - ud. 12-05-2026 -4-Numero registro generale 21450/2025Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 14569/2026Data pubblicazione 17/05/2026La domanda è stata riproposta da [OSCURATO:PERSONA] e PersichilliPatrizia dinanzi al TAR [OSCURATO:PERSONA], i quali, dopo aver ribadito il difettodi interesse alla domanda restitutoria, hanno dedotto che “lanorma in concreto invocata nella citazione introduttiva delprocesso civile risulta essere quella dell’art. 44 del DPR327/2001, quando in realtà, assai più verosimilmente, ladomanda doveva in quella sede essere formulata con riguardoall’omologo art. 46 L. 25/6/1865 n. 2359 applicabile rationetemporis alla fattispecie in argomento, atteso che la dichiarazionedi pubblica utilità dell’opera in argomento è antecedenteall’entrata in vigore del DPR 327/2001". Hanno, infine, precisatoche “A ben vedere, poi, neppure questo riferimento normativo siappalesa del tutto conferente ed appropriato atteso che, comenoto, entrambe le norme in esame trovano applicazione all’ipotesidel proprietario non espropriato (come del resto si evince,sintomaticamente, dalla rubrica stessa degli articoli incommento)”.Pertanto, hanno sostenuto che la disposizione concretamenteinvocabile nel caso di specie era quella del previgente art. 40della citata Legge 2359/1865, in quanto applicabile rationetemporis, cui corrisponde oggi la previsione contenuta nell’art. 33del vigente TUE”Il TAR, con la decisione 14 aprile 2023, n. 6414, ha respinto ilricorso, ritenendo che la richiesta risarcitoria proposta inriassunzione dai ricorrenti avesse determinato una mutatio libellirispetto a quella promossa dinanzi al giudice ordinario.Ric. 2025 n. 21450 sez. SU - ud. 12-05-2026 -5-Numero registro generale 21450/2025Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 14569/2026Data pubblicazione 17/05/2026Avverso tale sentenza hanno proposto appello i ricorrenti e nellaresistenza della Regione [OSCURATO:PERSONA] il Consiglio di Stato con lasentenza n. 5994 del 9 luglio 2025 ha rigettato il gravame.In relazione al motivo di appello, che sosteneva che con l’atto diriassunzione si era proceduto ad una mera emendatio libelli, e ciòin quanto il mutamento del titolo della domanda risarcitoria eragià avvenuto nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale, il giudicedi appello lo reputava privo di fondamento.Rilevava che l’art. 11, c.p.a., stabilisce che la proposizione di unricorso giurisdizionale davanti ad un giudice privo di giurisdizionenon comporta la perdita degli effetti sostanziali e processualidella domanda, se vi è tempestiva riproposizione davanti algiudice munito di giurisdizione.Tuttavia, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito chein sede di translatio iudicii non è ammessa la mutatio libelli.Difatti, la norma processale di cui all'art. 11 c.p.a. definisceespressamente la riassunzione operata innanzi al giudice ritenutomunito di giurisdizione come "prosecuzione" del giudizio,presupponendo, pertanto, l'identità di petitum sostanziale che,del resto, resta presupposto imprescindibile dello spostamentodella controversia innanzi ad altro giudice. Pur non potendoreputarsi in assoluto preclusa la possibilità di avanzare innanzi algiudice ad quem nuove domande, tuttavia non è consentitomodificare quella originaria che radica la giurisdizione se la parteintende giovarsi degli effetti positivi della comunicazioneprocessuale assicurata dalla translatio iudicii.La mutatio libelli si presenta quando la parte avanza una pretesaobiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nelRic. 2025 n. 21450 sez. SU - ud. 12-05-2026 -6-Numero registro generale 21450/2025Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 14569/2026Data pubblicazione 17/05/2026processo un petitum diverso e più ampio oppure una causapetendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima eparticolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, dimodo che si ponga al giudice un nuovo tema di indagine e sispostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientarela difesa di controparte ed alterare il regolare svolgimento delprocesso; viceversa, si ha semplice emendatio quando si incidesulla causa petendi in modo che risulti modificata soltantol’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo deldiritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo perrenderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento dellapretesa fatta valere.Nella fattispecie, secondo il Consiglio di Stato, doveva reputarsiche gli appellanti avessero modificato l’originaria domanda dirisarcimento nella richiesta dell'indennità di esproprio ex art. 40della L. n. 2359 del 1865 (che, peraltro, è devoluta allagiurisdizione del G.O.) con conseguente integrazione del divietodi mutatio libelli.In origine, e dinanzi al GO, gli attori, a seguito della realizzazionedell’intervento e dell’esproprio parziale del fondo di loroproprietà, avevano avanzato una prima domanda che contestavala presunta occupazione e trasformazione illegittima di unaporzione del fondo parzialmente espropriato, eccedente lasuperficie espropriata, con conseguente richiesta di restituzionedell’area illegittimamente occupata e trasformata a seguito delc.d. “sconfinamento” rispetto al progetto approvato ed al decretodi esproprio, ed una seconda domanda, in relazione al fondoresiduato all’esito dell’espropriazione, che lamentava ilRic. 2025 n. 21450 sez. SU - ud. 12-05-2026 -7-Numero registro generale 21450/2025Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 14569/2026Data pubblicazione 17/05/2026pregiudizio permanente conseguente alla realizzazione dellatangenziale a pochi metri dai propri immobili, nonché quellotemporaneo derivante dalla pregressa cantierizzazione dei lavori.Nel ricorso in riassunzione dinanzi al TAR, l’originaria richiesta dirisarcimento danni per pregiudizi arrecati alla proprietàconfinante a quella oggetto del provvedimento espropriativo, erastata sostituita con la richiesta finalizzata ad ottenere l’indennitàdi esproprio, secondo il criterio del valore differenziale ex art. 40legge n. 2359/1865, applicabile ratione temporis.La richiesta di tale ultima indennità di esproprio, formulata per laprima solo in sede di riassunzione del giudizio dinanzi al giudiceamministrativo, introduceva un tema di indagine del tutto nuovo,e costituiva una nuova domanda incompatibile con quelle fattevalere nel giudizio originario, ed in quanto tale da ritenersiinammissibile.Infine, la sentenza ricordava che restava impregiudicata lapossibilità per la parte appellante di proporre la richiestadell'indennità di esproprio ex art. 40 della L. n. 2359 del 1865dinanzi al giudice ordinario quale giudice munito della relativagiurisdizione.2. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso PatriziaOPersichilli e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre l’altraintimata non ha svolto difese in questa fase.I ricorrenti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.3. Il motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 11 c.p.a. e362, comma 1 c.p.c., con conseguente difetto relativo digiurisdizione e/o diniego di giurisdizione.Ric. 2025 n. 21450 sez. SU - ud. 12-05-2026 -8-Numero registro generale 21450/2025Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 14569/2026Data pubblicazione 17/05/2026Si assume che la sentenza sarebbe viziata in quanto il Consigliodi Stato ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoriapromossa dagli odierni ricorrenti, su cui, per converso, avrebbedovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore delGiudice ordinario ovvero dichiarare la propria giurisdizione.Si specifica che i fatti costitutivi della pretesa sono stati dedottiallo stesso modo nell’atto di riassunzione promosso dinanzi alTAR [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della domanda riproposta a seguito deldifetto di giurisdizione dichiarato dal Giudice ordinario con lasentenza n. 181/2014 e nell’atto di citazione introduttivo, cosìche risultano identici la causa petendi ed il petitum addotto dairicorrenti a sostegno della domanda risarcitoria originariamentespiegata dinanzi al giudice ordinario e pedissequamente riassuntadinanzi al giudice amministrativo di primo e secondo grado. Neconsegue che nella riassunzione della causa dal Giudice ordinarioal Giudice amministrativo non si è verificata alcunasostituzione/modificazione della originaria domanda dirisarcimento nella richiesta dell'indennità di esproprio.Il riferimento della domanda risarcitoria in sede di riassunzioneall’art. 33, d.lgs. n. 327/2001 (o previgente 40, legge n.2539/1865), anziché all’originario art. 44 del medesimo T.U.espropri (o al previgente art. 46 legge n. 2539/1865), attieneesclusivamente a un’operazione di sola qualificazione giuridicadella stessa da parte dei ricorrenti, come tale emendabile anchealla stregua del potere-dovere riconosciuto al Giudice diaddivenire a una differente qualificazione dei fatti dedotti in lite.Pertanto, ove si reputi che la domanda avanzata dinanzi al GARic. 2025 n. 21450 sez. SU - ud. 12-05-2026 -9-Numero registro generale 21450/2025Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 14569/2026Data pubblicazione 17/05/2026parziale con conseguente diminuzione di valore dell’unitariocompendio immobiliare e/o perdita di esercizio del diritto diproprietà – e non a una “domanda risarcitoria” secondo laqualificazione della stessa assunta dal Giudice ordinariooriginariamente adito, il giudice amministrativo avrebbe dovutodichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore nuovamentedel giudice ordinario; viceversa, ove la stessa domanda siqualifichi ab origine come “risarcitoria”, allora il giudiceamministrativo avrebbe dovuto dichiarare la propria giurisdizioneex art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a., rilevando nella specie, comeancora ritenuto in prima istanza, una “occupazione acquisitiva,con conseguente giurisdizione del Giudice amministrativo”.4. Il ricorso è infondato, sebbene si imponga un’integrazionerispetto alla motivazione della sentenza impugnata.Deve reputarsi che, proprio alla luce delle emergenze del giudiziointentato dinanzi al Tribunale, che aveva permesso di appurareche il decreto di esproprio era stato legittimamente emesso e cheaveva avuto ad oggetto proprio la porzione degli immobili deiricorrenti effettivamente interessata dalla occupazione e dallasuccessiva realizzazione dell’opera pubblica, la domanda direstituzione dei fondi, ovvero in alternativa di riconoscimentodell’occupazione acquisitiva, per la quale era stato appuntodichiarato il difetto di giurisdizione da parte del Tribunale, è statarinunciata dai ricorrenti, che hanno inteso coltivare solo il dirittoal ristoro del pregiudizio subito dalla parte di proprietà nonsoggetta ad espropriazione.Va però evidenziato che nell’atto introduttivo del giudizio dinanzial giudice ordinario gli attori avevano espressamente dedotto cheRic. 2025 n. 21450 sez. SU - ud. 12-05-2026 -10-Numero registro generale 21450/2025Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 14569/2026Data pubblicazione 17/05/2026siffatto pregiudizio alle parti non direttamente attinte dallaprocedura ablatoria (in tesi illegittima), costituiva un danno, cheil Tribunale ha reputato del pari attratto dalla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo.In sede di riproposizione della domanda dinanzi al TAR ex art. 11c.p.a., i ricorrenti alla pag. 12 dell’atto di riassunzione, hannoesplicitamente riferito di avere inizialmente avanzato due distintedomande: l’una restitutoria, inerente alle aree che avevanoformato oggetto di asserita illegittima occupazione (come dettorinunciata) e l’altra di carattere indennitario, afferente alrisarcimento del pregiudizio economico patito in dipendenza dellaperdita e della riduzione della possibilità di esercizio del diritto diproprietà che gli stessi istanti sussumono ab origine nellaprevisione dell’art. art. 44 del TUE, già art. 46 della legge n.2359/1865.Quanto a questa seconda pretesa, che è l’unica ad essere stataeffettivamente coltivata dinanzi al giudice amministrativo, iricorrenti alla pag. 14 dell’atto con il quale hanno riassunto ilgiudizio, hanno chiarito che la norma invocata nella citazioneintroduttiva del processo civile era, come detto, quella dell’art. 44del DPR 327/2001, quando in realtà, assai più verosimilmente, ladomanda doveva in quella sede essere formulata con riguardoall’omologo art. 46 L. 25/6/1865 n. 2359, applicabile rationetemporis alla fattispecie, atteso che la dichiarazione di pubblicautilità dell’opera in esame è antecedente all’entrata in vigore delDPR 327/2001.Precisavano altresì che neppure questo riferimento normativoappariva del tutto conferente ed appropriato atteso che, comeRic. 2025 n. 21450 sez. SU - ud. 12-05-2026 -11-Numero registro generale 21450/2025Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 14569/2026Data pubblicazione 17/05/2026noto, entrambe le norme richiamate trovano applicazioneall’ipotesi del proprietario non espropriato, come peraltrospecificato anche da Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 30settembre 2013 n. 4871.Pertanto, la disposizione “….concretamente invocabile nel caso dispecie è giustappunto quella del previgente art. 40 della citataLegge 2359/1865, in quanto applicabile ratione temporis, cuicorrisponde oggi la omologa previsione contenuta nell’art. 33 delvigente TUE.”Ad avviso dei giudici amministrativi, quella posta in essere dairicorrenti costituirebbe una inammissibile mutatio libelli, inquanto si tradurrebbe non già in una mera riqualificazione indiritto della vicenda, ma nella allegazione di una diversafattispecie costitutiva del diritto al pagamento della somma didenaro volta a ristorare il pregiudizio alla proprietà residua.In questi termini, ritiene il Collegio che la censura che investe laqualificazione della domanda proposta dinanzi al TAR in termini didomanda nuova, rispetto a quella inizialmente fatta valeredinanzi al giudice ordinario, sia inammissibile in quanto voltanella sostanza a denunciare un error in procedendo da parte delgiudice amministrativo che esula dal novero di quelli suscettibilidi legittimare l’impugnazione delle sentenze del Consiglio di Statoper motivi di giurisdizione (non senza rilevare anche la nonmanifesta erroneità della soluzione del giudice amministrativo, inquanto, a ben vedere, tra le due domande è solo apparentel’identità dei fatti costitutivi, atteso che dinanzi al Tribunale lapretesa era correlata all’assenza di un valido procedimentoespropriativo, e quindi al pregiudizio correlato all’esecuzione deiRic. 2025 n. 21450 sez. SU - ud. 12-05-2026 -12-Numero registro generale 21450/2025Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 14569/2026Data pubblicazione 17/05/2026lavori ed alla riduzione delle utilità della parte non interessatadalla costruzione della strada, nel mentre, dinanzi al giudiceamministrativo, gli istanti, una volta avvedutisi della definizionelegittima della procedura espropriativa, hanno rivendicato, nonpiù il diritto al risarcimento del danno ovvero al versamentodell’indennità di cui al citato art. 46 della legge n. 2359/1865, mail diritto alla liquidazione della diversa indennità di esproprio dicui all’art. 40 della detta legge, e ciò sul presupposto cheoccorresse ristorare il pregiudizio della parte di proprietà del beneunitario non oggetto di espropriazione).Il motivo di ricorso, però, non si esaurisce nella sola allegazionedell’errore di qualificazione della domanda riproposta come nuovarispetto a quella inizialmente avanzata in Tribunale, ma lamentaaltresì che la declaratoria di inammissibilità da parte del Consigliodi Stato avrebbe eluso il dovere del giudice amministrativo didover delibare la domanda avanzata, anche se qualificata comenuova.4.1 Questa Corte ha affermato il principio per cui, in tema dirapporti tra la giurisdizione amministrativa e le altre giurisdizioni,ordinaria e speciali, l'art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2010 -ponendosi in rapporto di specialità rispetto alla disciplina dettata,in via generale, dall'art. 59 della l. n. 69 del 2009 (la quale,pertanto, interviene soltanto in via sussidiaria) - individua nellasola riproposizione del processo, innanzi al Giudice indicato nellapronuncia declinatoria della giurisdizione, il mezzo di tutelaesperibile ai fini della salvezza degli effetti sostanziali eprocessuali della domanda originariamente proposta, a differenzadel dettato del citato art. 59, che invece contempla anche, oveRic. 2025 n. 21450 sez. SU - ud. 12-05-2026 -13-Numero registro generale 21450/2025Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 14569/2026Data pubblicazione 17/05/2026ricorrano determinate condizioni, l'istituto della riassunzione.Pertanto, la domanda, ai detti fini, deve essere semprenuovamente e tempestivamente proposta, con contenuto nondiverso dalla precedente, dinanzi al giudice munito digiurisdizione, così determinando l'instaurazione di un giudizionuovo, secondo la disciplina applicabile a quest'ultimo, anche conriguardo alla ritualità del contraddittorio (Cass. S.U. n.27163/2018).Tuttavia, non è escluso che a seguito della declaratoria di difettodi giurisdizione del giudice ordinario, la parte non si limiti allasola riassunzione (rectius riproposizione) della domanda giàavanzata, ma ben potrebbe ampliare il novero delle domandeproposte, ovvero, come ritenuto nella fattispecie, sostituire aquella originaria altra domanda (cfr. Cass. n. 15223 del 2016,che ribadisce che è consentito alla parte, che riproponga ladomanda innanzi al giudice indicato nella decisione che declina lagiurisdizione, di formulare, al contempo, una nuova e distintadomanda, connessa con quella originaria, ma che in tal casol'atto introduttivo del secondo giudizio produrrà gli effettisostanziali e processuali di cui agli artt. 11, co. 2, c.p.a. e 59della L. n. 69 del 2009 limitatamente alla domandaoriginariamente formulata e riproposta, e non ancherelativamente al diverso petitum e alla diversa causa petendi,aggiunti alla primigenia domanda).Per questa ipotesi, è stato perciò affermato che, ai sensi dell'art.11, comma 3, c.p.a. (e dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009), intanto il conflitto può essere sollevato dal giudice successivamenteadito, in quanto - oltre a ricorrere gli altri requisiti (laRic. 2025 n. 21450 sez. SU - ud. 12-05-2026 -14-Numero registro generale 21450/2025Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 14569/2026Data pubblicazione 17/05/2026tempestività della riproposizione della domanda; il nonsuperamento del termine preclusivo della prima udienza; lamancanza di pronuncia delle Sezioni Unite nel processo, sullaquestione di giurisdizione) - la causa dinanzi a lui promossacostituisca riproposizione di quella per la quale il giudicepreventivamente adito aveva dichiarato il proprio difetto digiurisdizione. Ove, invece, si sia di fronte alla proposizione di unanuova ed autonoma domanda, di contenuto diverso da quellaazionata nel precedente giudizio, il giudice aditosuccessivamente, non può investire direttamente le Sezioni Unitedella S.C. ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione,ma è, se del caso, tenuto a statuire sulla stessa (Cass. S.U. n.19045/2018; Cass. S.U. n. 21642/2025; Cass. S.U. n.4249/2020; Cass. S.U., n. 19256/2010; Cass. S.U. n.15868/2011; Cass. S.U. n. 5493/2014).La sentenza impugnata è però solo apparentemente elusiva deldetto principio, la cui violazione potrebbe porre un profilo didiniego di giurisdizione, atteso che la lettura della motivazionedella pronuncia de qua, oltre ad evidenziare la declaratoria diinammissibilità sul presupposto che non sarebbe dato modificarela domanda riproposta ex art. 11 c.p.a., ha comunquesottolineato che la richiesta di riconoscimento dell’indennità di cuial citato art. 40 della legge n. 2359/1865 è devoluta allagiurisdizione del giudice ordinario (cfr. in tal senso, con specificoriferimento all’indennità per espropriazione parziale, Cass. S.U. n.1643/2017).Rilevano al riguardo i passaggi di cui alla pag. 7, rigo 12 (che nelriferirsi alla detta indennità aggiunge che “... peraltro è devolutaRic. 2025 n. 21450 sez. SU - ud. 12-05-2026 -15-Numero registro generale 21450/2025Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 14569/2026Data pubblicazione 17/05/2026alla giurisdizione del G.O.)”, e di cui al punto 4. riportato allapag. 10 (“Resta impregiudicata la possibilità per la parteappellante la possibilità di proporre la richiesta dell’indennità diesproprio ex art. 40 della legge n. 2359 del 1865 dinanzi algiudice ordinario, quale giudice munito della relativagiurisdizione”).In definitiva, in presenza di una domanda nuova, il giudiceamministrativo non avrebbe potuto sollevare conflitto digiurisdizione sulla stessa (in assenza di una precedente pronunciasulla giurisdizione per tale domanda da parte del Tribunale), ma,proprio decidendo sulla stessa, ben avrebbe potuto dichiarare ilproprio difetto di giurisdizione.Nella sostanza è quanto è avvenuto nella fattispecie, atteso che igiudici amministrativi, oltre a rilevare la pretesa violazionedell’art. 11 c.p.a., hanno ritenuto che non potessero pronunciarsisulla domanda di indennità di esproprio ex novo avanzata,impregiudicata la possibilità per la parte di poter coltivare lastessa dinanzi al giudice ordinario.Il ricorso è pertanto rigettato.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti alrimborso delle spese del presente giudizio in favore della RegioneLazio, che si liquidano come da dispositivo.Nulla va invece disposto quanto alla parte intimata che non hasvolto difese in questa fase.6. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annualee pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che haRic. 2025 n. 21450 sez. SU - ud. 12-05-2026 -16-Numero registro generale 21450/2025Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 14569/2026Data pubblicazione 17/05/2026aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui ald.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo diversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.rigetta il ricorso;condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spesedel presente giudizio in favore della controricorrente, che siliquidano in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi,oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori dilegge se dovuti;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidel contributo unificato a norma dell’art. 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] FrascaRic. 2025 n. 21450 sez. 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