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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28543/2026

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o a CERIGNOLA il 08/05/1998 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, ha rideterminato la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 commi 1, 1 bis e 5 d.P.R. 309 del 1990.

Il ricorrente formula un motivo unico di ricorso con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 c.p.v., 110 cod. pen., alla luce della qualificazione delle condotte di cessione e detenzione delle sostanze stupefacenti come due distinte fattispecie di reato, unite dal vincolo della continuazione.

Rilevato che il motivo non è stato dedotto in appello e quindi è inammissibile perché costituisce motivo nuovo inerente violazioni di legge non dedotte in precedenza.

Invero, è stato recentemente ribadito che non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 19194 del 06/05/2025, Bergamini, non massimata; Sez. 4, n. 19005 del 27/03/2025, L., non massimata; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 28 LU 2026 L'ASSISTENTE Dott.ssa K mente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a CERIGNOLA il 08/05/1998 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, ha rideterminato la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 commi 1, 1 bis e 5 d.P.R. 309 del 1990. Il ricorrente formula un motivo unico di ricorso con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 c.p.v., 110 cod. pen., alla luce della qualificazione delle condotte di cessione e detenzione delle sostanze stupefacenti come due distinte fattispecie di reato, unite dal vincolo della continuazione. Rilevato che il motivo non è stato dedotto in appello e quindi è inammissibile perché costituisce motivo nuovo inerente violazioni di legge non dedotte in precedenza. Invero, è stato recentemente ribadito che non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 19194 del 06/05/2025, Bergamini, non massimata; Sez. 4, n. 19005 del 27/03/2025, L., non massimata; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 28 LU 2026 L'ASSISTENTE Dott.ssa K mente
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