Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07230/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BARI012==.finEni udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Bari con la sentenza impugnata parzialmente riformando la sentenza resa il 18 dicembre 2019 dal Tribunale di Foggia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il Procuratore Generale ai sensi dell'articolo 599 bis cod. proc.pen..

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione dell'articolo 129 cod. proc.pen.

Con una dichiarazione depositata presso la corte di appello di Bari il 26 ottobre 2020 il ricorrente e il suo difensore hanno dichiarato di rinunziare al ricorso per cassazione.

Il ricorso è inammissibile poiché il ricorrente vi ha rinunziato .

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 500 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BARI012==.finEni udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Bari con la sentenza impugnata parzialmente riformando la sentenza resa il 18 dicembre 2019 dal Tribunale di Foggia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il Procuratore Generale ai sensi dell'articolo 599 bis cod. proc.pen.. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione dell'articolo 129 cod. proc.pen. Con una dichiarazione depositata presso la corte di appello di Bari il 26 ottobre 2020 il ricorrente e il suo difensore hanno dichiarato di rinunziare al ricorso per cassazione. Il ricorso è inammissibile poiché il ricorrente vi ha rinunziato . Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 500 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07230/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris