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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24599/2023

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el.

ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 23232 /2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresen- tantep.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Grande, con domicilio eletto presso lo studio del secondo di- fensorein Roma, via XXIV Maggio n.43; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- panian.5649/1/2014 depositata il 3 giugno 2014.

Udita la relazione svolta in pubblica udienza in data 24 maggio 2023 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Vistele conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del So- stitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso.

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia veniva accolto l’appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- vincialedi Napoli n.974/17/13, la quale aveva rigettato il ricorso intro- duttivorelativo all’avviso di accertamento per IVA ed accessori relativi all’annodi imposta 2005. 2.Le riprese avevano ad oggetto la detraibilità dell’IVA ad aliquota del 20%pari ad euro 24.092.224,00 gravante sul contratto di cui al rogito per notaio Panzera del 1.11.2005 e alla relativa fattura n.1 del 2.11.2005 emessa dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in re lazione al trasferi- mentodi un centro commerciale alla contribuente.

Con tale atto veniva rogatala transazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la COMES ritrasferiva alla contribuente il “[OSCURATO:PERSONA]” di Marcianise, oggi “CentroCommerciale Campa nia” al prezzo di euro 120.461.124,00 ol- treIVA al 20%, pari appunto all’importo di cui alla suddetta fattura.

Il costoveniva ritenuto dall’Agenzia indeducibile ai fini IRES ed IRAP, og- gettodi separato giudizio, e indetraibile ai fini IVA, ripresa ad imp osi- zionealla base del presente processo.

Oggetto del presente processo èla ripresa per imposizione armonizzata. 3.Nel merito, il giudice d’appello non condivideva la decisione di primo gradoe riteneva che la pretesa nullità del contratto di ritrasferimento nonpotesse comportare per la contribuente la perdita del diritto al ri- conoscimentodetrazione dell’IVA sul prezzo contrattuale, richiamando l’interpretazionedata dalla Corte di Giustizia il 6.7.2006 all’art.17 della Sestadirettiva IVA n.77/388/CE nelle cause C - 439/04 e C - 440/04 ed escludendoanche potesse configurarsi nella fattispecie l’abuso del di- ritto. 4.Avverso la sentenza della CTR propone ricorso l’Agenzia affidato ad otto motivi, illustrati con memoria ex art.378 cod. proc. civ., cui la contribuente replica con controricorso.

Da ultimo la società deposita memoriacon istanza di sospensione del giudizio per procedura di con- dono.

Consideratoche:

5. In via preliminare va dato atto che la società controricorrente ha depositato in data 19 aprile 2023 istanza di sospensione ai sensi dell'art.1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio diprevisione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio plurien- naleper il triennio 2023 - 2 025, in vigore dall'1 gennaio 2023. 5.1.L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenziadelle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi allaCorte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del gi udizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo parial valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 ». 5.2.A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, pressol'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi do- vutio della prima rata ». 5.3.L'art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, recitano, inoltre, che: «Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in ca- meradi consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate » e che « L'e- ventualediniego della definizione agevolata deve essere notifica to en- troil 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il qualepende la controversia.

Nel c aso in cui la definizione della contro- versiaè richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniegodella definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ul- timoovvero dalla controparte nel medesimo termine ». 6.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine dicui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 23232 /2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresen- tantep.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Grande, con domicilio eletto presso lo studio del secondo di- fensorein Roma, via XXIV Maggio n.43; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- panian.5649/1/2014 depositata il 3 giugno 2014. Udita la relazione svolta in pubblica udienza in data 24 maggio 2023 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Vistele conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del So- stitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia veniva accolto l’appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- vincialedi Napoli n.974/17/13, la quale aveva rigettato il ricorso intro- duttivorelativo all’avviso di accertamento per IVA ed accessori relativi all’annodi imposta 2005. 2.Le riprese avevano ad oggetto la detraibilità dell’IVA ad aliquota del 20%pari ad euro 24.092.224,00 gravante sul contratto di cui al rogito per notaio Panzera del 1.11.2005 e alla relativa fattura n.1 del 2.11.2005 emessa dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in re lazione al trasferi- mentodi un centro commerciale alla contribuente. Con tale atto veniva rogatala transazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la COMES ritrasferiva alla contribuente il “[OSCURATO:PERSONA]” di Marcianise, oggi “CentroCommerciale Campa nia” al prezzo di euro 120.461.124,00 ol- treIVA al 20%, pari appunto all’importo di cui alla suddetta fattura. Il costoveniva ritenuto dall’Agenzia indeducibile ai fini IRES ed IRAP, og- gettodi separato giudizio, e indetraibile ai fini IVA, ripresa ad imp osi- zionealla base del presente processo. Oggetto del presente processo èla ripresa per imposizione armonizzata. 3.Nel merito, il giudice d’appello non condivideva la decisione di primo gradoe riteneva che la pretesa nullità del contratto di ritrasferimento nonpotesse comportare per la contribuente la perdita del diritto al ri- conoscimentodetrazione dell’IVA sul prezzo contrattuale, richiamando l’interpretazionedata dalla Corte di Giustizia il 6.7.2006 all’art.17 della Sestadirettiva IVA n.77/388/CE nelle cause C - 439/04 e C - 440/04 ed escludendoanche potesse configurarsi nella fattispecie l’abuso del di- ritto. 4.Avverso la sentenza della CTR propone ricorso l’Agenzia affidato ad otto motivi, illustrati con memoria ex art.378 cod. proc. civ., cui la contribuente replica con controricorso. Da ultimo la società deposita memoriacon istanza di sospensione del giudizio per procedura di con- dono. Consideratoche: 5. In via preliminare va dato atto che la società controricorrente ha depositato in data 19 aprile 2023 istanza di sospensione ai sensi dell'art.1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio diprevisione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio plurien- naleper il triennio 2023 - 2 025, in vigore dall'1 gennaio 2023. 5.1.L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenziadelle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi allaCorte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del gi udizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo parial valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 ». 5.2.A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, pressol'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi do- vutio della prima rata ». 5.3.L'art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, recitano, inoltre, che: «Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in ca- meradi consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate » e che « L'e- ventualediniego della definizione agevolata deve essere notifica to en- troil 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il qualepende la controversia. Nel c aso in cui la definizione della contro- versiaè richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniegodella definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ul- timoovvero dalla controparte nel medesimo termine ». 6.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine dicui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicem
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