CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 25045/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giovanni B. Bartolini cheha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTOCon l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in qualità digiudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. promossada [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere, in fase esecutiva, ilriconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenzemeglio indicate nell’istanza sub 22, 24, 25 e 27 del certificato del casellariogiudiziale e, per l’effetto, ha rideterminato la pena complessiva in quella finale dianni nove, mesi dieci di reclusione ed euro 2.166 di multa.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha ritenuto in concreto più grave il reato di furto inabitazione accertato con la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] sub28 con cui, in ordine ad un solo episodio furtivo, è stata irrogata la pena di anni4 di reclusione ed euro 1.000 di multa; quindi, quanto agli altri reati di cui allasentenza sub 27 del casellario, nel rispetto del limite massimo degli aumenti percome già rideterminati nella continuazione “interna” dal giudice della cognizione,ha determinato l’aumento complessivo, includendo la pena-base suindicata, inanni 4 e mesi 6 di reclusione (mesi 9 per i reati ritenuti in continuazione, ridottadi un terzo per il rito abbreviato) ed euro 1.000 di multa; a tali aumenti haaggiunto quelli, pari ad anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.166,00 di multa,già operati in sede di primo riconoscimento in sede esecutiva con ordinanza del21 gennaio 2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], relativi alle sentenze sub 22,24 e 25 del casellario, così giungendo complessivamente alla determinazionedella pena finale da scontare con riferimento alle sentenze per le quali èintervenuta l’applicazione dell’art. 81 cpv. cod. pen., par ad anni 9, mesi 10 direclusione ed euro 2.166,00 di multa.2. Avverso la suindicata ordinanza, limitatamente al trattamentosanzionatorio, propone ricorso per cassazione, a mezzo difensore, DamianoVincenzo [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi, di seguito sintetizzati negli strettilimiti necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod.proc. pen., per avere l’ordinanza impugnata, anziché procedere allo scorporointegrale dei reati componenti il medesimo disegno criminoso e alladeterminazione di autonomi aumenti per ciascun reato satellite, sommato “inblocco” l’intero esito dell’ordinanza esecutiva del 21 gennaio 2025 (anni 5 e mesi4) al calcolo effettuato per i reati di cui alle sentenze sub 27 e 28, in spregio alprincipio nomofilattico sancito da Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024,Giampà, Rv. 285865-01.Si aggiunge che l’ordinanza non dà conto di quali siano, in concreto, gliautonomi aumenti applicati per ciascuno dei reati satellite sub 22) 24) e 25) nédella verifica che tali aumenti – nella continuazione esecutiva globale – nonsuperino quelli già riconosciuti in sede di cognizione.2.2. Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 442 cod.proc. pen., per avere il Tribunale erroneamente applicato la riduzione di un terzoper il rito abbreviato unicamente ai reati di cui alla sentenza sub 27, limitandosia ridurre a mesi sei l’aumento di mesi 9 in precedenza citato, mentre nella specieanche i reati di cui alle sentenze sub 22, 24 e 25 sono stati giudicati tutti con ritoabbreviato, come risulta espressamente dall’ordinanza impugnata e dallaprecedente del 21 gennaio 2025.Si eccepisce che l’omessa applicazione della metodologia corretta hadeterminato una rideterminazione della pena in misura eccedente a quella chesarebbe risultata dalla corretta applicazione del rito abbreviato, con conseguenteviolazione del diritto del ricorrente alla riduzione premiale.2.3. Con il terzo motivo di deducono violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 81, secondo comma, e 133 cod. pen., nellaparte in cui l’ordinanza impugnata non illustra i criteri utilizzati per laquantificazione degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione.3. Il sostituto Procuratore generale, Giovanni B. Bartolini, con requisitoriascritta del 27 maggio 2026, ha chiesto, in accoglimento del ricorso,l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata con rinvio al giudicedell’esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.I vizi del provvedimento impugnato sono tre, come denunciati dal ricorrentenei rispettivi motivi di ricorso.1. Anzitutto giova premettere in diritto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc.pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l’istituto dellacontinuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati inprocedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte peri reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma.Secondo costante giurisprudenza di legittimità (da ultimo ribadita ad es. daSez. 1, n. 17498 del 1/01/2024, S., Rv. 286261-01), qualora sia applicata insede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a penapiù grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio dicognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena basequella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosidall’aumento per i reati satelliti che va determinato ex novo dal giudicedell’esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, P.G. in proc. Esposito, Rv.229822-01): ciò anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato piùgrave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009,Neder, Rv. 243375-01).In altri termini, il giudice dell'esecuzione che deve procedere allarideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamentegiudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate anorma dell'art. 81 cpv. cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che ilgiudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello piùgrave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dalgiudice, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riunitiin continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1 n. 21424del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845-01), al fine di consentire il vaglio dicongruità della pena che lo stesso è tenuto ad effettuare, facendo peraltrosuperiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabiledi condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735;Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 25/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265909-01;Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847-01).È del tutto evidente che il provvedimento impugnato non abbia fatto alcunaapplicazione, anzitutto, di tale principio, non operando il necessario scorporo.2. In secondo luogo, l’ordinanza impugnata è affetta dall’ulteriore e piùradicale vizio di cui al secondo motivo di ricorso perché il Tribunale ha applicatola riduzione premiale di un terzo unicamente ai reati di cui alla sentenza sub 27del casellario, e non anche ai reati di cui alle sentenze sub 22, 24 e 25 che sonostati tutti giudicati con rito abbreviato, come risulta dal testo stessodell’ordinanza impugnata.Quata Corte ha più volte puntualizzato che «in tema di riconoscimento dellacontinuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia statocelebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art.81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc.pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di taleriduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita dialcuna motivazione in ordine al quantum (Sez. 1, n. 22065 del 12/06/2025,Nuccio, non mass.; Sez. 1, n. 20613 del 5/02/2025, Careddu, non mass.; Sez. 1,n. 26269 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281617-01: fattispecie in cui la Corte, haannullato, in parte, con rinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dalcui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell'aumento dellapena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzionecomportata dal rito abbreviato; nello stesso senso, v. anche Sez. 1, n. 12591 del13/03/2015, Reale, Rv. 262888-01).3. Il terzo vizio concerne l’omessa motivazione dei singoli aumenti di pena,non esplicitata quanto ai criteri di proporzionalità che hanno guidato la scelta diconfermare la misura già fissata nella precedente ordinanza e la determinazionedell’aumento in continuazione nella misura di mesi nove (poi ridotto a sei) direclusione per i reati di cui alla condanna sub 27), posto che «in tema diquantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reatocontinuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un poterediscrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod.pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base,ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81,comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivodel percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, nonessendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo dellapena-base» (Sez. 1, Sentenza n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv.279316; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216-01).Nel medesimo senso si è affermato che «in tema di quantificazione dellapena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice ètenuto a fornire una congrua motivazione non solo in ordine alla individuazionedella pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81, cpv., cod. pen.,specie quando questo, pur contenuto nel limite massimo stabilito dalla legge,determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesimefattispecie di reato» (Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016, Cocomazzi. Rv. 268131;Sez. 1, n. 21641 del 08/01/2016, Lendano, Rv. 266885-01).Anche sotto questo aspetto, come denunciato nel terzo motivo di ricorso, ilprovvedimento impugnato non ha fatto buon governo del principio che imponeanche al giudice dell’esecuzione, nell’esercizio del suo potere discrezionale inpunto di rideterminazione della pena in ragione del riconoscimento dellacontinuazione, di esplicitare le ragioni delle sue scelte, onde consentire ilcontrollo sulla correttezza del percorso seguito per giungere alla determinazionefinale.4. Tanto induce a ritenere sussistenti i vizi dedotti dal ricorrente e a disporrel’annullamento dell’ordinanza impugnata – nella sola parte, ovviamente, relativaal trattamento sanzionatorio – con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], indiversa composizione collegiale (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovoesame affinché, libero nell’esito, si conformi ai principi di diritto suindicati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente al trattamento sanzionatorio, conrinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]