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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11296/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per Raimondi e Maccechini, nonché l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per Santi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 novembre 2020, la Corte di appello di Brescia - disponendo la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Brescia del 13 luglio 2019, nel senso che devono intendersi inserite le parole "dichiara [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A e B" - ha confermato la predetta sentenza, con la quale gli imputati erano stati condannati - ritenuto il vincolo della continuazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per i seguenti reati: A) art. 6-ter della legge n. 401 del 1989, perché, in quanto ultras della c.d.

"[OSCURATO:PERSONA]", nelle ore immediatamente antecedenti e successive all'incontro di calcio "Brescia vs Verona", muovendosi in gruppo formando un corteo lungo il perimetro dello stadio Rigamonti di Brescia e cercando più volte di avvicinarsi e di introdursi nell'area - a loro interdetta - riservata al passaggio e al settore dei tifosi avversari, impugnavanò aste con bandiere arrotolate fissate con nastro adesivo e cinture, nonché una cintura con fibbia, tutti oggetti finalizzati all'offesa; B) art. 6-bis della legge n. 401 del 1989, perché, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e con le stesse modalità di cui al capo A), lanciavano ciascuno un fumogeno in direzione del settore ospiti in modo da creare un concreto pericolo per le persone; C) art. 5 della legge n. 152 del 1975, perché [OSCURATO:PERSONA], nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui ai capi A) e B), indossava indumenti e accessori al fine di travisarsi il volto e in modo da rendere difficoltoso il proprio riconoscimento.

2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i propri difensori e mediante un unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 6-ter della legge n. 401 del 1989.

La difesa precisa che la contestazione andrebbe riferita al solo porto di una bandiera e non anche di cinture, come sarebbe possibile evincere dal complesso delle informative di polizia giudiziaria presenti in atti e come confermato dal testo delle sentenze di primo e secondo grado, dovendosi addebitare il riferimento alle cinture ad un mero refuso.

Alla luce del testo della norma applicata nel caso di specie, il reato ascritto agli imputati non sarebbe stato realizzato, per la mancanza di un concreto pericolo per le persone.

I ricorrenti si sarebbero limitati a tenere in mano una bandiera arrotolata composta da asta e vessillo, come emergerebbe dalle stesse fotografie allegate alla informativa; dunque, un oggetto di per sé non idoneo ad offendere e lecitamente trasportabile dai tifosi nel corso di manifestazioni sportive.

Inoltre, l'art. 4, decimo comma, della legge n. 110 del 1975 prevede una scriminante per l'utilizzo di bandiere nel corso di pubbliche manifestazioni.

Né vi sarebbero in atti prove relative ad un utilizzo improprio o pericoloso delle predette bandiere da parte dei ricorrenti, limitandosi gli stessi a tenerle in mano.

Mancherebbero, inoltre, elementi atti a ricondurre gli imputati all'interno del corteo improvvisato dai tifosi bresciani.

La Corte d'appello avrebbe fondato la conferma della condanna sulla base di mere congetture, in particolare: la circostanza che gli oggetti in esame sarebbero da qualificarsi contundenti alla luce dell'intenzione dei tifosi di provocare uno scontro fisico con gli "avversari" o con le forze dell'ordine, nonostante tali scontri non siano mai avvenuti; il fatto che il drappo di tela fosse arrotolato all'asta della bandiera e fissato da nastro adesivo in modo da rendere l'oggetto più idoneo ad un utilizzo quale arma impropria, essendo, al contrario, questa una tipica prassi dei tifosi, funzionale a preservare l'integrità del drappo.

2.2. Con una seconda doglianza, la difesa lamenta la erronea applicazione dell'art. 6-bis della legge n. 401 del 1989, rilevando, anche in questo caso, l'assenza di un concreto pericolo per le persone creato dal lancio di fumogeni da parte dei ricorrenti.

Le annotazioni di P.G. non darebbero atto della presenza di persone nel luogo in direzione del quale sarebbe stato lanciato il predetto fumogeno, come confermato dall'assenza di denunce o testimonianze di persone attinte dallo stesso, nonché dalla stessa comunicazione di reato, in cui si riferisce del ritardato arrivo del pullman della tifoseria ospite presso lo stadio.

Per altro verso, gli operatori di polizia giudiziaria non avrebbero in alcun modo riferito della presenza di altre persone o tifosi nel luogo adiacente al lancio dei fumogeni, cosicché non sarebbe possibile accertare l'esistenza di un pericolo concreto.

La Corte distrettuale avrebbe, invece, presunto la presenza della tifoseria ospite nell'area interessata da due circostanze, di per sé inconferenti, vale a dire: l'atteggiamento incuriosito di alcuni tifosi bresciani e il gesto del dito medio alzato rivolto verso quell'area, che lascerebbero intendere la presenza, in quel momento, della tifoseria ospite.

2.3. Con una terza censura, si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 163 cod. pen., per non avere la Corte territoriale motivato la mancata concessione dei benefici di legge richiesti, in particolare, la sospensione condizionale della pena.

Oltre a rilevare la concreta offensività penale delle condotte contestate e gli effetti deterrenti della sentenza di primo grado, la difesa precisa che: [OSCURATO:PERSONA] è soggetto incensurato, avendo superato con esito positivo un precedente procedimento di messa alla prova; [OSCURATO:PERSONA] è gravato da un unico precedente giudiziario, estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., oltre che risalente nel tempo, non specifico rispetto al reato contestato in questa sede e punito in concreto con pena tale che, sommandosi a quella irrogata nel procedimento in esame, non osta alla concessione del beneficio. 3 As

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, mediante il difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza, chiedendone l'annullamento.

3.1. In primo luogo, si deducono la violazione degli artt. 6-ter della legge n. 401 del 1989 e 25, comma 2, Cost., nonché vizi della motivazione, nella parte in cui la sentenza afferma che il mero possesso di una cintura integra il delitto in contestazione, a nulla rilevando la concreta offensività del fatto.

Non sarebbe possibile qualificare in astratto una semplice cintura come oggetto pericoloso o idoneo ad offendere, trattandosi di comune accessorio di abbigliamento il cui mero possesso non è vietato in nessun luogo o circostanza, neppure qualora, al posto di essere indossata, sia tenuta in mano arrotolata.

Rileva, inoltre, la difesa che, nonostante soltanto l'art. 6-bis della legge n. 401 del 1989 richieda la creazione di un concreto pericolo per le persone, anche nel caso di applicazione dell'art. 6-ter della legge n. 401 del 1989- come nel caso di specie - debba essere accertata una effettiva concretizzazione del rischio per poter ritenere integrato il reato di pericolo astratto contestato, pena la violazione del principio di offensività in concreto.

La Corte d'appello avrebbe completamente omesso una siffatta verifica, pure a fronte di specifici motivi di doglianza, con i quali si era dedotto che: l'imputato era stato presente sui luoghi dello scontro solo per pochi istanti; non vi era stato alcun tentativo di aggressione né verso i tifosi ospiti né verso le forze dell'ordine; il ricorrente aveva mantenuto la cintura sempre arrotolata e abbassata, limitandosi ad impugnarla per pochissimi attimi, senza mai esibirla in modo minaccioso o rivolgendola contro alcuno.

La difesa, infine, ribadisce che le condotte non possono tutte essere indistintamente inserite nell'unico contesto del corteo degli ultras bresciani, dovendosi invece rilevare distinti eventi per luoghi, orari e persone coinvolte, in particolare per quanto riguarda il ricorrente, che sarebbe stato presente unicamente nelle immediate vicinanze dello stadio e negli attimi di poco antecedenti l'inizio della partita.

Non vi sarebbe, inoltre, alcuna prova di scontri tra la tifoseria bresciana e le forze dell'ordine nelle fasi antecedenti alla partita stessa, la cui "estremamente probabile" prossima commissione, per di più, sarebbe da riferire ad una fase ("fase A") nella quale l'imputato non era presente.

Dunque, il rischio concreto per la pubblica incolumità non si sarebbe affatto realizzato in maniera evidente nel caso in esame.

3.2. Con un secondo motivo, si censurano la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., oltre al vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità.

La difesa sostiene che i giudici di merito avrebbero illegittimamente escluso la fattispecie astratta contestata al ricorrente dal novero dei reati cui sarebbe applicabile l'esimente de qua.

Conclusione contraddetta anche dall'intervento normativo del 2019, con cui il legislatore ha espressamente escluso dall'ambito applicativo della norma i delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; modifica non applicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la semplice condotta di tenere in mano una cintura arrotolata non equivarrebbe all'intenzione di volerla usare come tirapugni.

Inoltre, il ricorrente non sarebbe affatto un soggetto aduso a condotte violente di alcun tipo, vantando un unico precedente per guida in stato di ebrezza.

L'occasionalità della condotta contestata e la presumibile volontà di emulare altri soggetti più esperti e disinvolti, oltre alla giovane età del ricorrente, avrebbero dovuto condurre i giudici di appello ad applicare la richiamata causa di non punibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

1.1. Il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 6-ter della legge n. 401 del 1989, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge non dedotta con i motivi di appello.

Quanto al profilo dell'idoneità della bandiera a costituire oggetto finalizzato all'offesa, deve comunque ricordarsi che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 6-ter della legge n. 401 del 1989, costituisce possesso di oggetti contundenti o comunque atti ad offendere nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli di sosta, transito ecc. dei soggetti interessati, anche quello che attiene a strumenti di uso comune, idonei ad essere utilizzati per l'offesa alla persona, e la cui detenzione risulti ingiustificata in relazione alla naturale destinazione degli oggetti stessi e alle circostanze di tempo e di luogo in cui è accertata (Sez. 3, n. 3945 del 17/12/2014 - dep. 2015, Rv. 262262).

Con riguardo a fattispecie diversa da quella in esame, è stato espresso il principio - applicabile anche in materia di porto di aste di bandiera nelle pubbliche manifestazioni, in quanto oggetti finalizzati ad offendere - secondo cui, in tema di armi, anche un oggetto appuntito, utilizzato come strumento di offesa, costituisce arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, cod. peri., considerato che qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, ma in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, rientra nel novero delle armi improprie, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma (Sez. 5, n. 49582 del 26/09/2014, Rv. 261342).

In applicazione di tali principi, la Corte d'appello ha precisato le circostanze concrete in base alle quali ritenere che la detenzione di una bandiera, arrotolata attorno all'asta con nastro adesivo, fosse espediente adottato dai tifosi al fine di rendere il bastone maggiormente idoneo all'offesa.

In particolare, si sottolineano: il contesto in cui è avvenuta la detenzione (manifestazione sportiva notoriamente "ad alto rischio" per l'ordine pubblico, stante l'accesa rivalità tra le due tifoserie); le evidenti intenzioni dei tifosi bresciani di avvicinarsi e introdursi all'area riservata al settore ospite, per arrivare ad uno scontro fisico, come rilevato dalla DIGOS attraverso fotografie e attività di osservazione diretta; la circostanza che la stoffa risultasse arrotolata e schiacciata sull'asta da nastro adesivo, così da renderne la sagoma perfettamente aderente al supporto e da trasformare l'oggetto in un bastone, agevolmente utilizzabile come corpo contundente; il fatto che una parte della estremità dell'asta risultasse rafforzata con ulteriore scotch, non altrimenti spiegabile se non con lo scopo di approntare una sorta di impugnatura della bandiera come fosse un'arma.

E, alla luce di tali circostanze di fatto, non può ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 4, decimo comma, della legge n. 110 del 1975.

Gli ulteriori profili di doglianza, richiamandosi alle immagini e alle annotazioni contenute nelle informative di polizia, sono volte ad ottenere una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, adeguatamente e motivatamente vagliato dai giudici di merito.

1.2. Il secondo motivo, con il quale la difesa si duole dell'erronea applicazione dell'art. 6-bis della legge n. 401 del 1989, è inammissibile, perché sostanzialmente diretto ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito della responsabilità penale.

Va ribadito che il delitto di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, di cui all'art. 6-bis, comma primo, della legge n. 401 del 1989, è reato di pericolo concreto, per la cui configurabilità non è richiesto che si verifichino le ulteriori conseguenze ("danno alle persone" o "ritardo rilevante dell'inizio, sospensione, interruzione o cancellazione della manifestazione sportiva") previste dalla norma incriminatrice, che costituiscono tutte ipotesi di delitto aggravato dall'evento (Sez. 3, n. 7869 del 13/01/2016, Rv. 266282).

Si tratta di principi non contestati in punto di diritto dalla difesa, mentre, nel caso di specie, la Corte distrettuale ha ben evidenziato come, secondo quanto è dato desumere dall'analisi dei fotogrammi, l'atteggiamento incuriosito e, in alcuni casi, provocatorio dei tifosi, proprio in direzione dell'area verso la quale i ricorrenti, dopo qualche minuto, hanno tirato il fumogeno, lascia intendere chiaramente come in tale settore fosse già presente una rappresentanza della tifoseria ospite.Diversamente, non si spiegherebbe in direzione di chi o di che cosa sarebbe stata rivolta quella curiosità e sarebbero stati addirittura manifestati gesti di scherno.

Deve, pertanto, ritenersi adeguatamente logica e coerente la motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene integrato quel pericolo concreto per l'incolumità altrui richiesto dalla norma ai fini dell'integrazione del reato de quo, senza che sia necessaria la verificazione di ulteriori conseguenze.

1.3. Anche la censura relativa al vizio di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è inammissibile.

Va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (ex plurimis, Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012 - dep. 2013) o che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile (ex plurimis, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998 - dep. 1999, Rv. 213230).

Inoltre, l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (ex plurimis, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593).

Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, pur a fronte della specifica motivazione del Tribunale sul punto («nessun beneficio di legge poteva essere concesso a Raimondi e Maccechini, a fronte della pluralità e gravità dei reati da loro compiuti e del maggiore allarme sociale suscitato dalla condotta consistita nel lancio di fumogeni, tale da precludere la formulazione di una prognosi positiva circa la loro futura condotta, anche considerato che il Raimondi già risulta sottoposto alla messa alla prova per il reato di porto di arma impropria in luogo pubblico e che la più elevata età anagrafica del Maccechini induceva a ritenere che questi si accompagnasse ad un gruppo di ultras poco più che ventenni o perché era uno dei promotori della loro mobilitazione o comunque perché tuttora sprovvisto della capacità di conformarsi alle regole di una civile convivenza»), i ricorrenti si sono limitati alla generica richiesta di «concessione di ogni beneficio di legge in capo a ciascun appellante qualora concedibile».

La Corte d'appello, dunque, ha ben ritenuto di poter disattendere il motivo attraverso la considerazione che Raimondi e Maccechini sono soggetti pregiudicati.2.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2.1. La prima censura, con cui si deducono la violazione dell'art. 6 -ter della legge n. 401 del 1989, nonché vizi della motivazione, è inammissibile, dovendosi richiamare, in punto di diritto, quanto già espresso sub

1.1. a proposito della idoneità di strumenti di uso comune ad essere utilizzati per finalità offensive.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che l'imputato è stato ripreso mentre si arrotolava intorno alla mano sinistra una cintura, la cui fibbia metallica è chiaramente visibile nei fotogrammi.

In considerazione del contesto in cui ciò è avvenuto, vale a dire all'interno di un corteo il cui fine precipuo era quello di pervenire ad uno scontro con la tifoseria ospite, la sentenza ritiene legittimamente che non vi possa essere alcuna interpretazione alternativa a tale gesto, se non quella di utilizzare un normale accessorio di abbigliamento come potenziale strumento di offesa.

Né la difesa ha fornito, tanto in sede di appello quanto di ricorso per cassazione, una plausibile spiegazione a suddetto comportamento, ma si è limitata a ribadire che l'utilizzo della cintura è notoriamente funzionale ad un impiego per nulla offensivo, pur trattandosi, in questo caso, di un uso della stessa del tutto improprio e propedeutico ad esercitare violenza contro le persone.

2.2. Anche la seconda doglianza, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile.

Deve ricordarsi che la mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato.

Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/08/2014, Rv. 260608; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011).

La Corte d'appello ha ritenuto, confermando quanto già espresso dal Tribunale, che la condotta di utilizzo o di porto di strumenti atti ad offendere, in un contesto ad alto rischio per l'ordine pubblico e con possibili risvolti coinvolgenti anche l'incolumità fisica altrui, sia da ritenere maggiormente offensiva rispetto a condotte - quali quelle di mero travisamento - per le quali, nel medesimo procedimento, è stato ritenuto di concedere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Inoltre, l'accorgimento di utilizzare la cintura come una sorta di tirapugni, così da aumentare l'efficacia lesiva del colpo che si intende portare, è significativo di una negativa attitudine allo scontro da strada, cossi da essere di per sé ostativo al riconoscimento dell'esimente invocata.

3. Per tali motivi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per Raimondi e Maccechini, nonché l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per Santi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 novembre 2020, la Corte di appello di Brescia - disponendo la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Brescia del 13 luglio 2019, nel senso che devono intendersi inserite le parole "dichiara [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A e B" - ha confermato la predetta sentenza, con la quale gli imputati erano stati condannati - ritenuto il vincolo della continuazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per i seguenti reati: A) art. 6-ter della legge n. 401 del 1989, perché, in quanto ultras della c.d. "[OSCURATO:PERSONA]", nelle ore immediatamente antecedenti e successive all'incontro di calcio "Brescia vs Verona", muovendosi in gruppo formando un corteo lungo il perimetro dello stadio Rigamonti di Brescia e cercando più volte di avvicinarsi e di introdursi nell'area - a loro interdetta - riservata al passaggio e al settore dei tifosi avversari, impugnavanò aste con bandiere arrotolate fissate con nastro adesivo e cinture, nonché una cintura con fibbia, tutti oggetti finalizzati all'offesa; B) art. 6-bis della legge n. 401 del 1989, perché, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e con le stesse modalità di cui al capo A), lanciavano ciascuno un fumogeno in direzione del settore ospiti in modo da creare un concreto pericolo per le persone; C) art. 5 della legge n. 152 del 1975, perché [OSCURATO:PERSONA], nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui ai capi A) e B), indossava indumenti e accessori al fine di travisarsi il volto e in modo da rendere difficoltoso il proprio riconoscimento. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i propri difensori e mediante un unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 6-ter della legge n. 401 del 1989. La difesa precisa che la contestazione andrebbe riferita al solo porto di una bandiera e non anche di cinture, come sarebbe possibile evincere dal complesso delle informative di polizia giudiziaria presenti in atti e come confermato dal testo delle sentenze di primo e secondo grado, dovendosi addebitare il riferimento alle cinture ad un mero refuso. Alla luce del testo della norma applicata nel caso di specie, il reato ascritto agli imputati non sarebbe stato realizzato, per la mancanza di un concreto pericolo per le persone. I ricorrenti si sarebbero limitati a tenere in mano una bandiera arrotolata composta da asta e vessillo, come emergerebbe dalle stesse fotografie allegate alla informativa; dunque, un oggetto di per sé non idoneo ad offendere e lecitamente trasportabile dai tifosi nel corso di manifestazioni sportive. Inoltre, l'art. 4, decimo comma, della legge n. 110 del 1975 prevede una scriminante per l'utilizzo di bandiere nel corso di pubbliche manifestazioni. Né vi sarebbero in atti prove relative ad un utilizzo improprio o pericoloso delle predette bandiere da parte dei ricorrenti, limitandosi gli stessi a tenerle in mano. Mancherebbero, inoltre, elementi atti a ricondurre gli imputati all'interno del corteo improvvisato dai tifosi bresciani. La Corte d'appello avrebbe fondato la conferma della condanna sulla base di mere congetture, in particolare: la circostanza che gli oggetti in esame sarebbero da qualificarsi contundenti alla luce dell'intenzione dei tifosi di provocare uno scontro fisico con gli "avversari" o con le forze dell'ordine, nonostante tali scontri non siano mai avvenuti; il fatto che il drappo di tela fosse arrotolato all'asta della bandiera e fissato da nastro adesivo in modo da rendere l'oggetto più idoneo ad un utilizzo quale arma impropria, essendo, al contrario, questa una tipica prassi dei tifosi, funzionale a preservare l'integrità del drappo. 2.2. Con una seconda doglianza, la difesa lamenta la erronea applicazione dell'art. 6-bis della legge n. 401 del 1989, rilevando, anche in questo caso, l'assenza di un concreto pericolo per le persone creato dal lancio di fumogeni da parte dei ricorrenti. Le annotazioni di P.G. non darebbero atto della presenza di persone nel luogo in direzione del quale sarebbe stato lanciato il predetto fumogeno, come confermato dall'assenza di denunce o testimonianze di persone attinte dallo stesso, nonché dalla stessa comunicazione di reato, in cui si riferisce del ritardato arrivo del pullman della tifoseria ospite presso lo stadio. Per altro verso, gli operatori di polizia giudiziaria non avrebbero in alcun modo riferito della presenza di altre persone o tifosi nel luogo adiacente al lancio dei fumogeni, cosicché non sarebbe possibile accertare l'esistenza di un pericolo concreto. La Corte distrettuale avrebbe, invece, presunto la presenza della tifoseria ospite nell'area interessata da due circostanze, di per sé inconferenti, vale a dire: l'atteggiamento incuriosito di alcuni tifosi bresciani e il gesto del dito medio alzato rivolto verso quell'area, che lascerebbero intendere la presenza, in quel momento, della tifoseria ospite. 2.3. Con una terza censura, si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 163 cod. pen., per non avere la Corte territoriale motivato la mancata concessione dei benefici di legge richiesti, in particolare, la sospensione condizionale della pena. Oltre a rilevare la concreta offensività penale delle condotte contestate e gli effetti deterrenti della sentenza di primo grado, la difesa precisa che: [OSCURATO:PERSONA] è soggetto incensurato, avendo superato con esito positivo un precedente procedimento di messa alla prova; [OSCURATO:PERSONA] è gravato da un unico precedente giudiziario, estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., oltre che risalente nel tempo, non specifico rispetto al reato contestato in questa sede e punito in concreto con pena tale che, sommandosi a quella irrogata nel procedimento in esame, non osta alla concessione del beneficio. 3 As 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, mediante il difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza, chiedendone l'annullamento. 3.1. In primo luogo, si deducono la violazione degli artt. 6-ter della legge n. 401 del 1989 e 25, comma 2, Cost., nonché vizi della motivazione, nella parte in cui la sentenza afferma che il mero possesso di una cintura integra il delitto in contestazione, a nulla rilevando la concreta offensività del fatto. Non sarebbe possibile qualificare in astratto una semplice cintura come oggetto pericoloso o idoneo ad offendere, trattandosi di comune accessorio di abbigliamento il cui mero possesso non è vietato in nessun luogo o circostanza, neppure qualora, al posto di essere indossata, sia tenuta in mano arrotolata. Rileva, inoltre, la difesa che, nonostante soltanto l'art. 6-bis della legge n. 401 del 1989 richieda la creazione di un concreto pericolo per le persone, anche nel caso di applicazione dell'art. 6-ter della legge n. 401 del 1989- come nel caso di specie - debba essere accertata una effettiva concretizzazione del rischio per poter ritenere integrato il reato di pericolo astratto contestato, pena la violazione del principio di offensività in concreto. La Corte d'appello avrebbe completamente omesso una siffatta verifica, pure a fronte di specifici motivi di doglianza, con i quali si era dedotto che: l'imputato era stato presente sui luoghi dello scontro solo per pochi istanti; non vi era stato alcun tentativo di aggressione né verso i tifosi ospiti né verso le forze dell'ordine; il ricorrente aveva mantenuto la cintura sempre arrotolata e abbassata, limitandosi ad impugnarla per pochissimi attimi, senza mai esibirla in modo minaccioso o rivolgendola contro alcuno. La difesa, infine, ribadisce che le condotte non possono tutte essere indistintamente inserite nell'unico contesto del corteo degli ultras bresciani, dovendosi invece rilevare distinti eventi per luoghi, orari e persone coinvolte, in particolare per quanto riguarda il ricorrente, che sarebbe stato presente unicamente nelle immediate vicinanze dello stadio e negli attimi di poco antecedenti l'inizio della partita. Non vi sarebbe, inoltre, alcuna prova di scontri tra la tifoseria bresciana e le forze dell'ordine nelle fasi antecedenti alla partita stessa, la cui "estremamente probabile" prossima commissione, per di più, sarebbe da riferire ad una fase ("fase A") nella quale l'imputato non era presente. Dunque, il rischio concreto per la pubblica incolumità non si sarebbe affatto realizzato in maniera evidente nel caso in esame. 3.2. Con un secondo motivo, si censurano la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., oltre al vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità. La difesa sostiene che i giudici di merito avrebbero illegittimamente escluso la fattispecie astratta contestata al ricorrente dal novero dei reati cui sarebbe applicabile l'esimente de qua. Conclusione contraddetta anche dall'intervento normativo del 2019, con cui il legislatore ha espressamente escluso dall'ambito applicativo della norma i delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; modifica non applicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la semplice condotta di tenere in mano una cintura arrotolata non equivarrebbe all'intenzione di volerla usare come tirapugni. Inoltre, il ricorrente non sarebbe affatto un soggetto aduso a condotte violente di alcun tipo, vantando un unico precedente per guida in stato di ebrezza. L'occasionalità della condotta contestata e la presumibile volontà di emulare altri soggetti più esperti e disinvolti, oltre alla giovane età del ricorrente, avrebbero dovuto condurre i giudici di appello ad applicare la richiamata causa di non punibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 1.1. Il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 6-ter della legge n. 401 del 1989, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge non dedotta con i motivi di appello. Quanto al profilo dell'idoneità della bandiera a costituire oggetto finalizzato all'offesa, deve comunque ricordarsi che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 6-ter della legge n. 401 del 1989, costituisce possesso di oggetti contundenti o comunque atti ad offendere nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli di sosta, transito ecc. dei soggetti interessati, anche quello che attiene a strumenti di uso comune, idonei ad essere utilizzati per l'offesa alla persona, e la cui detenzione risulti ingiustificata in relazione alla naturale destinazione degli oggetti stessi e alle circostanze di tempo e di luogo in cui è accertata (Sez. 3, n. 3945 del 17/12/2014 - dep. 2015, Rv. 262262). Con riguardo a fattispecie diversa da quella in esame, è stato espresso il principio - applicabile anche in materia di porto di aste di bandiera nelle pubbliche manifestazioni, in quanto oggetti finalizzati ad offendere - secondo cui, in tema di armi, anche un oggetto appuntito, utilizzato come strumento di offesa, costituisce arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, cod. peri., considerato che qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, ma in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, rientra nel novero delle armi improprie, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma (Sez. 5, n. 49582 del 26/09/2014, Rv. 261342). In applicazione di tali principi, la Corte d'appello ha precisato le circostanze concrete in base alle quali ritenere che la detenzione di una bandiera, arrotolata attorno all'asta con nastro adesivo, fosse espediente adottato dai tifosi al fine di rendere il bastone maggiormente idoneo all'offesa. In particolare, si sottolineano: il contesto in cui è avvenuta la detenzione (manifestazione sportiva notoriamente "ad alto rischio" per l'ordine pubblico, stante l'accesa rivalità tra le due tifoserie); le evidenti intenzioni dei tifosi bresciani di avvicinarsi e introdursi all'area riservata al settore ospite, per arrivare ad uno scontro fisico, come rilevato dalla DIGOS attraverso fotografie e attività di osservazione diretta; la circostanza che la stoffa risultasse arrotolata e schiacciata sull'asta da nastro adesivo, così da renderne la sagoma perfettamente aderente al supporto e da trasformare l'oggetto in un bastone, agevolmente utilizzabile come corpo contundente; il fatto che una parte della estremità dell'asta risultasse rafforzata con ulteriore scotch, non altrimenti spiegabile se non con lo scopo di approntare una sorta di impugnatura della bandiera come fosse un'arma. E, alla luce di tali circostanze di fatto, non può ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 4, decimo comma, della legge n. 110 del 1975. Gli ulteriori profili di doglianza, richiamandosi alle immagini e alle annotazioni contenute nelle informative di polizia, sono volte ad ottenere una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, adeguatamente e motivatamente vagliato dai giudici di merito. 1.2. Il secondo motivo, con il quale la difesa si duole dell'erronea applicazione dell'art. 6-bis della legge n. 401 del 1989, è inammissibile, perché sostanzialmente diretto ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito della responsabilità penale. Va ribadito che il delitto di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, di cui all'art. 6-bis, comma primo, della legge n. 401 del 1989, è reato di pericolo concreto, per la cui configurabilità non è richiesto che si verifichino le ulteriori conseguenze ("danno alle persone" o "ritardo rilevante dell'inizio, sospensione, interruzione o cancellazione della manifestazione sportiva") previste dalla norma incriminatrice, che costituiscono tutte ipotesi di delitto aggravato dall'evento (Sez. 3, n. 7869 del 13/01/2016, Rv. 266282). Si tratta di principi non contestati in punto di diritto dalla difesa, mentre, nel caso di specie, la Corte distrettuale ha ben evidenziato come, secondo quanto è dato desumere dall'analisi dei fotogrammi, l'atteggiamento incuriosito e, in alcuni casi, provocatorio dei tifosi, proprio in direzione dell'area verso la quale i ricorrenti, dopo qualche minuto, hanno tirato il fumogeno, lascia intendere chiaramente come in tale settore fosse già presente una rappresentanza della tifoseria ospite.Diversamente, non si spiegherebbe in direzione di chi o di che cosa sarebbe stata rivolta quella curiosità e sarebbero stati addirittura manifestati gesti di scherno. Deve, pertanto, ritenersi adeguatamente logica e coerente la motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene integrato quel pericolo concreto per l'incolumità altrui richiesto dalla norma ai fini dell'integrazione del reato de quo, senza che sia necessaria la verificazione di ulteriori conseguenze. 1.3. Anche la censura relativa al vizio di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è inammissibile. Va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (ex plurimis, Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012 - dep. 2013) o che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile (ex plurimis, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998 - dep. 1999, Rv. 213230). Inoltre, l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (ex plurimis, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593). Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, pur a fronte della specifica motivazione del Tribunale sul punto («nessun beneficio di legge poteva essere concesso a Raimondi e Maccechini, a fronte della pluralità e gravità dei reati da loro compiuti e del maggiore allarme sociale suscitato dalla condotta consistita nel lancio di fumogeni, tale da precludere la formulazione di una prognosi positiva circa la loro futura condotta, anche considerato che il Raimondi già risulta sottoposto alla messa alla prova per il reato di porto di arma impropria in luogo pubblico e che la più elevata età anagrafica del Maccechini induceva a ritenere che questi si accompagnasse ad un gruppo di ultras poco più che ventenni o perché era uno dei promotori della loro mobilitazione o comunque perché tuttora sprovvisto della capacità di conformarsi alle regole di una civile convivenza»), i ricorrenti si sono limitati alla generica richiesta di «concessione di ogni beneficio di legge in capo a ciascun appellante qualora concedibile». La Corte d'appello, dunque, ha ben ritenuto di poter disattendere il motivo attraverso la considerazione che Raimondi e Maccechini sono soggetti pregiudicati.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. La prima censura, con cui si deducono la violazione dell'art. 6 -ter della legge n. 401 del 1989, nonché vizi della motivazione, è inammissibile, dovendosi richiamare, in punto di diritto, quanto già espresso sub 1.1. a proposito della idoneità di strumenti di uso comune ad essere utilizzati per finalità offensive. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che l'imputato è stato ripreso mentre si arrotolava intorno alla mano sinistra una cintura, la cui fibbia metallica è chiaramente visibile nei fotogrammi. In considerazione del contesto in cui ciò è avvenuto, vale a dire all'interno di un corteo il cui fine precipuo era quello di pervenire ad uno scontro con la tifoseria ospite, la sentenza ritiene legittimamente che non vi possa essere alcuna interpretazione alternativa a tale gesto, se non quella di utilizzare un normale accessorio di abbigliamento come potenziale strumento di offesa. Né la difesa ha fornito, tanto in sede di appello quanto di ricorso per cassazione, una plausibile spiegazione a suddetto comportamento, ma si è limitata a ribadire che l'utilizzo della cintura è notoriamente funzionale ad un impiego per nulla offensivo, pur trattandosi, in questo caso, di un uso della stessa del tutto improprio e propedeutico ad esercitare violenza contro le persone. 2.2. Anche la seconda doglianza, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile. Deve ricordarsi che la mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/08/2014, Rv. 260608; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011). La Corte d'appello ha ritenuto, confermando quanto già espresso dal Tribunale, che la condotta di utilizzo o di porto di strumenti atti ad offendere, in un contesto ad alto rischio per l'ordine pubblico e con possibili risvolti coinvolgenti anche l'incolumità fisica altrui, sia da ritenere maggiormente offensiva rispetto a condotte - quali quelle di mero travisamento - per le quali, nel medesimo procedimento, è stato ritenuto di concedere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Inoltre, l'accorgimento di utilizzare la cintura come una sorta di tirapugni, così da aumentare l'efficacia lesiva del colpo che si intende portare, è significativo di una negativa attitudine allo scontro da strada, cossi da essere di per sé ostativo al riconoscimento dell'esimente invocata. 3. Per tali motivi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3
Sentenza Cassazione n. 11296/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris