CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 49735/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]natoil [OSCURATO:DATA_NASCITA]aCINISI avverso l'ordinanza in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] dellaCORTE [OSCURATO:PERSONA] di PALER- MO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso perché proposto al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso perché inammissibile o infondato; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri difensori ; impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (depositata il 29/03/2023) emessa dalla Corte di assise di Palermo in sede d'incidente d'esecuzione promosso dal Comune di Cinisi e dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei [OSCURATO:PERSONA] e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), che -ai sensi dell'art. 56, decreto legislativo n. 159 del 2011- hanno avanzato istanza di restituzione per equivalente agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] di un fabbricato rurale confiscato in un procedimento penale a carico del già menzionato [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, in esito al procedimento, la Corte di assise ha ordinato al comune di Cinisi e all'ANBSC la corresponsione agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], ossia a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 71.078,48, nelle rispettive quote di eredità, quale somma equivalente al valore del bene originariamente confiscato, già calcolato al netto delle migliorie e rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. Deduce: 1. Con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. "Violazione ed errata applicazione degli artt. 125 e 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 6 decreto legislativo 159/2011, per mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito legale del 'pregiudizio per l'interesse pubblico' sotteso alla disposta restituzione per equivalente del bene, a seguito della revoca del provvedimento di confisca". Il ricorrente premette che l'immobile in questione veniva erroneamente confiscato con provvedimento del 10/04/2014 della Corte di assise di Palermo, ma che -con successiva ordinanza del 02/07/2020- riconosceva l'errore in cui era incorsa e revocava la confisca, inquadrando l'ipotesi nella cornice normativa dell'art. 104-bis disp.att. cod.proc.pen.. Precisa che la Corte territoriale ha ritenuto applicabile I disposto dell'art. 46 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nella formulazione vigente al momento della revoca della confisca, riconoscendo la natura processuale di quest'ultima. Il ricorrente sostiene che, tuttavia, manca il presupposto del preminente interesse pubblico e del pregiudizio dello stesso, atteso che nell'immobile, nel corso degli anni, si sono svolte attività episodiche a tutela della vacca cinisaria, mentre non è mai stato attuato il progetto di c:ollaborazione con la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta altresì la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Dirittti dell'Uomo, oltre che dei principi costituzionali e dello stesso art. 46 decreto legislativo n. 159 del 2011, che prevede come regola generale la restituzione integrale del bene, mentre la restituzione dell'equivalente è solo l'eccezione. Rimarca come il pregiudizio non possa essere rinvenuto nei soldi spesi dall'Amministrazione per la ristrutturazione del bene, non essendo consentite -tra l'altro- valutazioni circa l'opportunità alla restituzione del bene. 2. Con l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di norme giuridiche, di cui si deve tener conto nella applicazione della legge penale. In particolare, violazione dell'art. 46 2 q-p d.lgs. nella parte in cui prevede specifici requisiti per la corretta applicazione dello stesso". Anche in questo caso il ricorrente si duole dell'insussistenza delle finalità di interesse pubblico e del pregiudizio all'interesse pubblico, richiesti per disporre la restituzione per equivalente. Sottolinea come a tal fine non possano essere valorizzate le attività svolte quando il bene era nella formale disponibilità di Badalamenti, ossia quelle attività svoltasi prima del maggio 2014, quando il bene veniva formalmente acquisito dall'Amministrazione giudiziaria. Evidenzia come, invece, siano state valorizzate attività svoltasi negli anni 2011, 2012, 2013 e nel gennaio 2014. Aggiunge come non possano essere valorizzate neanche attività o iniziative successive alla revoca della confisca, avvenuta con il già richiamato provvedimento del 02/07/2020. Il ricorrente si riferisce, in particolare, all'accordo stipulato tra il Comune di Cinisi e l'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], stipulato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sostiene che tale stipulazione è nulla ai sensi dell'art. 21-septiesdella legge n. 241 del 1990, perché adottato in violazione ed elusione di un giudicato, ossia quello formatosi sull'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte di assise restituiva il bene agli aventi diritto. Il ricorrente sottolinea altresì come il bene fosse stato destinato dal Comune di Cinisi quale "centro ricreativo e culturale collegato ai sistema regionale delle aree protette e della razze autoctone — bovina cinisaria", ma che dal 22/05/2014 al 02/07/2020 non vi è stata alcuna iniziativa in tal senso e, anzi, veniva accertato che nel luglio 2020 l'immobile costituiva maciazzino/deposito di segnali stradali a disposizione del Corpo di polizia municipale. Viene, dunque, dedotta la mancanza del requisito dell'assegnazione del bene per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico odi protezione civile. 2.2. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di norme giuridiche, di cui si deve tener conto nella applicazione della legge penale. In particolare, violazione degli artt. 28 e 46 decreto legislativo n. 159/2011 nella parte in cui prevedono la revocazione di una confisca e la restituzione di una somma equivalente al bene confiscato". In questo caso il ricorrente sostiene che per disporsi la restituzione per equivalente ai sensi dell'art. 46 decreto legislativo n. 159 del 2011 occorre che vi sia un provvedimento di revocazione pronunciato ai sensi dell'art. 28 dello stesso decreto legislativo. Sulla base di tale assunto osserva come un tale provvedimento manchi nel caso in esame, dove il bene è stato restituito perché la Corte rilevava l'errore materiale in cui era incorsa, così che deve anche escludersi che nel caso in esame vi sia mai stata una formale confisca. «Anzi -scrive la difesa- la confisca c'è stata ma si fonda su un mero errore che la Corte di assise ha corretto riconducendo di fatto allo status quo ante e rendendo il provvedimento di modifica del 2014 tamquam non esset». 2.3. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal provvedimento impugnato". Il motivo si rivolge alla valutazione dell'immobile, al cui riguardo si assume che la Corte di assise non ha esplicitato i criteri utilizzati per addivenire al suo convincimento, al quale è pervenuta con una motivazione iliogica, sottraendo un valore ipotetico come le spese effettuate per la ristrutturazione e non aggiungendo la rendita catastale. Aggiunge che non è documentato né motivato che il costo sostenuto per la ristrutturazione sia coincidente con il valore aggiunto al bene. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. La manifesta infondatezza attiene anzituttdall'assunto secondo cui nel caso in esame non sarebbe applicabile l'art. 46 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in quanto esso si riferisce e presuppone che sia stata disposta la revocazione ai sensi dell'art. 28 del decreto antimafia. Aggiunge che nel caso in esame non solo non c'è stata la revocazione, ma neanche si è avuta una confisca, atteso che la Corte di assise si avvedeva dell'originario errore materiale sotteso all'emissione del decreto di ablazione e ne disponeva la sua correzione, con la conseguente restituzione del bene. Ciò premesso, va osservato che il bene è stato sottoposto ad ablazione in forza di un provvedimento di confisca pronunciato dall'autorità giudiziaria, regolarmente trascritto nei registri immobiliari e produttivo degli effetti propri del vincolo reale; che, successivamente, tale provvedimento di confisca è stato revocato. Da qui il provvedimento di restituzione disposto dalla Corte di assise. Ciò premesso, va osservato che l'art. 46 del decreto legislativo si rivolge all'ipotesi di "restituzione dei beni confiscati" senza alcun riferimento alle ragioni per cui sorga la necessità di disporre tale restituzione. La lettura del dettato dell'art. 46 del codice antimafia, quindi, mostra come l'applicazione dell'istituto non sia correlata a tipizzate e precise tipologie di cause comportanti la restituzione del bene, visto che ai fini della sua applicabilità non fa D riferimento ad alcuno specifico titolo costituente la causa della restituzione dei beni confiscati. Al contrario, il legislatore ha utilizzato una formula amplissima, utile a contemplare qualsiasi causa da cui derivi la restituzione del bene confiscato, riconoscendo l'applicabilità della restituzione per equivalente verso l'interessato neicui confronti venga dichiarato il diritto alla restituzione "a qualunque titolo". Tanto fa emergere come sia indifferente per il legislatore che la restituzione venga disposta all'esito della caducazione del 'vincolo reale in via di autotutela da parte dell'Amministrazione della Giustizia, ovvero al fine di riparare a un errore nella individuazione dei beni assoggettabili a confisca ovvero all'esito di un provvedimento di revocazione pronunciato ai sensi dell'art. 46 del decreto legisiativo n. 159 del 2011 ovvero, anc:ora, all'esito di una pronuncia giurisdizionale che ne decreti la sua invalidità o inefficacia,ovvero per qualsiasi altra causa, visto che la norma fa riferimento esplicito "a qualsiasi titolo" abbia dato causa alla restituzione del ben confiscato, senza distinzioni di sorta. In tal senso si era già espressa questa Corte, osservando che «l'art. 46 d.lgs. 159 del 2011 detta un principio generale che deve trovare applicazione in tutti casi di restituzione di beni sequestrati o confiscati; il primo comma, non a caso, fa riferimento all'interessato "nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene"» (Sez. 2, Sentenza n. 18726 del 16/02/2023, Gumari, in motivazione). Da ciò discende che risulta privo di supporto normativo l'assunto difensivo, che pretende di limitare la portata dell'art. 46 (lel codice antimafia alle sole ipotesi di restituzione dovuta a un provvedimento di revocazione ai sensi dell'art. 28 dello stesso codice antimafia. 1.2. Tale conclusione, peraltro, conduce anche alla manifesta infondatezza dell'ulteriore assunto difensivo, secondo il quale non si può ritenere che sia stato sussistente un provvedimento di confisca, in quanto la stessa Corte di assise ha riconosciuto che essa era stata disposta per errore. L'assunto difensivo si pone in contrasto con il dato processuale ove considerato oggettivamente, non potendosi negare che un vinc:olo reale sia stato concretamente apposto al bene e che esso sia stato success vamente revocato sulla base di un provvedimento emesso d'ufficio dall'Autorità giudiziaria. Ciò che rileva, ai fini che qui interessa, è che vi sia stata una restituzione "a qualsiasi titolo" dell'immobile precedentemente sottoposto a confisca, così dovendosi ribadire e richiamare quanto già esposto al punto precedente quanto all'indifferenza della causa che abbia provocato detta restituzione del bene precedentemente sottoposto a confisca. 2. La manifesta infondatezza attiene anche al perimetro temporale di (IR efficacia del vincolo ablatorio, che il ricorrente fa risalire al 2014, anche in questo caso in contrasto con le emergenze processuali, essendo pacifico, infatti, che fin dal 2010 il Comune di Cinisi avesse il possesso dell'immobile nel quale ha condotto aitività di interesse sociale senza che gli eredi di BaLialamenti Gaetano facessero valere i loro diritti fino all'istanza del 2018, avanzata -peraltro- dal Comune di Cinisi e dall'Agenzia Nazionale beni Sequestrati e Confiscati alla [OSCURATO:PERSONA]. La valutazione postuma dei provvedimenti emessi nel corso della vicenda procedimentale interessante la confisca in esame non può in a cun modo incidere sulla legittimità del possesso dell'immobile -mai contestato dall'odierno ricorrente- che il comune di Cinisi aveva acquisito sin dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per averne avuto assegnazione dall'ANBSC, in quanto ritenuto accessione del terreno identificato con la p.11a 474, oggetto di confisca. 3.1 restanti motivi di ricorso si presentano, infine, comeuna rivalutazione in fatto degli elementi probatori, così prospettando questioni di merito che, in quanto tali, non sono sindacabili in sede di legittimità. 3.1. Invero, il provvedimento risulta compiutamente elaborato e rispondente alle richieste ed eccezioni delle parti, così come emerse nel corso del contraddittorio. In particolare, il collegio di merito, ha riportato a pag. 8 del provvedimento impugnato la scansione temporale dei provvedimenti relativi alla confisca dei beni riconducibili [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla sussistenza di un interesse pubblico, la Corte d'assise ha consideratole iniziative sociali svolte nell'immobile fin dal 2011, puntualmente indicate alla pag. 14 dell'ordinanza, cui si rinvia, rimarcandosi l'ininfluenza delle obiezioni mosse circa la validità formale dei provvedimenti adottati dal Sindaco, con censure che andavano fatte valere con l'impugnazione di quei provvedimenti nelle sedi rispettivamente deputate, a tempo debito. La Corte d'assise ha altresì ha specificato a pag. 18 dell'ordinanza il motivo per il quale si è attestata, condividendo la valutazione del erito Barresi, sul valore prossimo agli 800 euro a mq - fascia bassa della forbice -, per "lo stato in cui si trova" nel 2015 e precisa perché il valore viene verificato negli anni 2014- 2015 perché allora l'immobile era stato confiscato ed allora erano state effettuate le spese per le migliorie. In tal modo ha risposto alle richieste dell'ANBSC e del Comune di Cinisi, che chiedevano che il valore fosse considerato al 2020, momento della restituzione. 4. A fronte di una motivazione puntuale, esaustiva, logica e priva di contraddizioni, il ricorrente, trascurando di considerare il valore e il significato dei plurimi provvedimenti mai impugnati ed emessi nel corso della vicenda ablatoria, spende tutta una serie di argomentazioni che si risolvono in una lettura soggettiva delle emergenze procedimentali, prospettando valutazioni di merito antagoniste a quelle esposte nel provvedimento impugnato, così risolvendosi in censure non scrutinabili in sede di legittimità. 5. Quanto esposto conducealla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in rag