CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 41318/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 36/RG. 21569 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigra"e indicata per il delitto di resistenza e oltraggio; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile: perché manifestamente infondato quanto all'asserita violazione del ne bis in »deq sostanziale, non essendo il reato di oltraggio assorbito in quello di resistenza (ex Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, P., Rv. 273769); perché generico e reiterativo di argomenti giuridici, già vagliati e disattesi con cor-etTh argomentazioni avendo la Corte distrettuale congruamente spiegato le ragioni pc n te Q3 fondamento del trattamento sanzionatorio (pag. 5 e 6 della sentenza); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025