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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 09082/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo i seguenti motivi: - vizi della motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico, non essendovi prova della provenienza del motoveicolo da un furto e sussistendo il ragionevole dubbio che l'imputato non fosse a conoscenza dell'origine delittuosa della cosa; - omessa motivazione sulle ragioni del discostannento della pena dal minimo edittale.

2. Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha affermato che il ciclomotore, trovato in possesso dell'imputato, aveva il numero del telaio contraffatto e ha precisato che, dopo la consegna per rottamazione da parte del legittimo proprietario, il ciclomotore era stato contraffatto da parte di ignoti al fine di metterlo nuovamente in circolazione, con conseguente piena sussistenza del reato presupposto.

Quanto all'elemento soggettivo, "l'assenza di giustificazioni attendibili in ordine alle circostanze in cui l'imputato veniva in possesso del ciclomotore di provenienza delittuosa, unitamente alla fuga al momento del controllo, nonché al fatto che, in quella stessa circostanza, il ciclomotore fosse privo di targa identificativa e di documenti di circolazione di proprietà, oltre che di copertura assicurativa, consentiva di fondare pienamente un giudizio di colpevolezza circa la provenienza illecita del bene".

In tal modo il Collegio del merito si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez.

IL n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Deve poi rilevarsi - con riguardo al secondo motivo - che la Corte territoriale ha ritenuto la pena congrua ed equa, avuto riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., tenuto conto delle modalità della condotta e dei precedenti penali a carico.

Così argomentando, la Corte d'appello ha assolto all'obbligo motivazionale, atteso che è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., n. 5519 del 21/4/1979, Rv. 142252): invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. espressioni del tipo «pena congrua» o «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (Sez.

II, n. 36245 del 26/6/2009, Rv. 245596).

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, camera di consiglio del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 14 [OSCURATO:PERSONA] e 1 i l, -k—

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo i seguenti motivi: - vizi della motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico, non essendovi prova della provenienza del motoveicolo da un furto e sussistendo il ragionevole dubbio che l'imputato non fosse a conoscenza dell'origine delittuosa della cosa; - omessa motivazione sulle ragioni del discostannento della pena dal minimo edittale. 2. Il ricorso è inammissibile. Con il primo motivo il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha affermato che il ciclomotore, trovato in possesso dell'imputato, aveva il numero del telaio contraffatto e ha precisato che, dopo la consegna per rottamazione da parte del legittimo proprietario, il ciclomotore era stato contraffatto da parte di ignoti al fine di metterlo nuovamente in circolazione, con conseguente piena sussistenza del reato presupposto. Quanto all'elemento soggettivo, "l'assenza di giustificazioni attendibili in ordine alle circostanze in cui l'imputato veniva in possesso del ciclomotore di provenienza delittuosa, unitamente alla fuga al momento del controllo, nonché al fatto che, in quella stessa circostanza, il ciclomotore fosse privo di targa identificativa e di documenti di circolazione di proprietà, oltre che di copertura assicurativa, consentiva di fondare pienamente un giudizio di colpevolezza circa la provenienza illecita del bene". In tal modo il Collegio del merito si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. IL n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Deve poi rilevarsi - con riguardo al secondo motivo - che la Corte territoriale ha ritenuto la pena congrua ed equa, avuto riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., tenuto conto delle modalità della condotta e dei precedenti penali a carico. Così argomentando, la Corte d'appello ha assolto all'obbligo motivazionale, atteso che è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., n. 5519 del 21/4/1979, Rv. 142252): invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. espressioni del tipo «pena congrua» o «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (Sez. II, n. 36245 del 26/6/2009, Rv. 245596). 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, camera di consiglio del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 14 [OSCURATO:PERSONA] e 1 i l, -k—
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