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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 208/2023

ECLI:EU:T:2023:26
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0470_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 1 o febbraio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑470/21) ( 1 ) «Responsabilità extracontrattuale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Prescrizione – Irricevibilità parziale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Danno morale – Effettività del danno – Nesso di causalità»

1. Ricorso per risarcimento danni – Termine di prescrizione – Dies a quo – Responsabilità per atto individuale – Danno morale – Data in cui si sono manifestati gli effetti lesivi dell’atto [Statuto della Corte di giustizia, artt. 46 e 53, comma 1; decisioni del Consiglio (PESC) 2015/364 e 2016/318; regolamenti del Consiglio 2015/357 e 2016/311] (v. punti 52‑57)

2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Margine di discrezionalità dell’istituzione nell’adozione dell’atto – Valutazione dell’illegittimità dell’atto o del comportamento dell’istituzione – Valutazione della sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Condizioni relative all’adozione di misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Inclusione [Art. 340, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/381, 2018/333, 2019/354, 2020/373 e 2021/394, allegato; regolamenti del Consiglio n. 208/2014, allegato I, 2017/374, 2018/326, 2019/352, 2020/370 e 2021/391] (v. punti 58, 59, 68, 78, 80, 87, 95, 97‑103)

3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Margine di discrezionalità dell’istituzione nell’adozione dell’atto – Valutazione dell’illegittimità dell’atto o del comportamento dell’istituzione – Necessità di prendere in considerazione elementi contestuali e temporali (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 67, 83)

4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto dell’Unione – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Condizioni relative all’adozione di misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Inclusione [Art. 340, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/381, 2018/333, 2019/354, 2020/373 e 2021/394, allegato; regolamenti del Consiglio n. 208/2014, allegato I, 2017/374, 2018/326, 2019/352, 2020/370 e 2021/391] (v. punti 69‑72)

5. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Annullamento di uno o più atti di un’istituzione – Prova inconfutabile di una violazione sufficientemente qualificata – Assenza (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 73‑77)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base a un procedimento giudiziario condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici o di abuso di potere da parte del titolare di un incarico pubblico – Presupposti – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo in capo all’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addotti a carico delle persone o delle entità interessate – Obbligo incombente al Consiglio di verifica del rispetto di tali diritti – Violazione [Decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/381, 2018/333, 2019/354, 2020/373 e 2021/394, allegato; regolamenti del Consiglio n. 208/2014, allegato I, 2017/374, 2018/326, 2019/352, 2020/370 e 2021/391] (v. punti 84, 90‑93)

7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base a un procedimento giudiziario condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici o di abuso di potere da parte del titolare di un incarico pubblico – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Obbligo di motivazione – Portata [Decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/381, 2018/333, 2019/354, 2020/373 e 2021/394, allegato; regolamenti del Consiglio n. 208/2014, allegato I, 2017/374, 2018/326, 2019/352, 2020/370 e 2021/391] (v. punti 89, 94)

8. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno certo ed effettivo – Valutazione – Criteri – Assenza di danno reale e certo [Art. 340, 2 e al, TFUE; decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/394, allegato; regolamenti del Consiglio n. 208/2014, allegato I, e 2021/391] (v. punti 109, 113, 115, 122, 125)

9. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno – Obbligo per la persona lesa di dimostrare di aver agito con ragionevole diligenza per limitare l’entità del danno (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 111) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 412 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0470_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 1 o febbraio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑470/21) ( 1 ) «Responsabilità extracontrattuale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Prescrizione – Irricevibilità parziale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Danno morale – Effettività del danno – Nesso di causalità» 1. Ricorso per risarcimento danni – Termine di prescrizione – Dies a quo – Responsabilità per atto individuale – Danno morale – Data in cui si sono manifestati gli effetti lesivi dell’atto [Statuto della Corte di giustizia, artt. 46 e 53, comma 1; decisioni del Consiglio (PESC) 2015/364 e 2016/318; regolamenti del Consiglio 2015/357 e 2016/311] (v. punti 52‑57) 2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Margine di discrezionalità dell’istituzione nell’adozione dell’atto – Valutazione dell’illegittimità dell’atto o del comportamento dell’istituzione – Valutazione della sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Condizioni relative all’adozione di misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Inclusione [Art. 340, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/381, 2018/333, 2019/354, 2020/373 e 2021/394, allegato; regolamenti del Consiglio n. 208/2014, allegato I, 2017/374, 2018/326, 2019/352, 2020/370 e 2021/391] (v. punti 58, 59, 68, 78, 80, 87, 95, 97‑103) 3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Margine di discrezionalità dell’istituzione nell’adozione dell’atto – Valutazione dell’illegittimità dell’atto o del comportamento dell’istituzione – Necessità di prendere in considerazione elementi contestuali e temporali (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 67, 83) 4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto dell’Unione – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Condizioni relative all’adozione di misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Inclusione [Art. 340, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/381, 2018/333, 2019/354, 2020/373 e 2021/394, allegato; regolamenti del Consiglio n. 208/2014, allegato I, 2017/374, 2018/326, 2019/352, 2020/370 e 2021/391] (v. punti 69‑72) 5. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Annullamento di uno o più atti di un’istituzione – Prova inconfutabile di una violazione sufficientemente qualificata – Assenza (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 73‑77) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base a un procedimento giudiziario condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici o di abuso di potere da parte del titolare di un incarico pubblico – Presupposti – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo in capo all’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addotti a carico delle persone o delle entità interessate – Obbligo incombente al Consiglio di verifica del rispetto di tali diritti – Violazione [Decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/381, 2018/333, 2019/354, 2020/373 e 2021/394, allegato; regolamenti del Consiglio n. 208/2014, allegato I, 2017/374, 2018/326, 2019/352, 2020/370 e 2021/391] (v. punti 84, 90‑93) 7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base a un procedimento giudiziario condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici o di abuso di potere da parte del titolare di un incarico pubblico – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Obbligo di motivazione – Portata [Decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/381, 2018/333, 2019/354, 2020/373 e 2021/394, allegato; regolamenti del Consiglio n. 208/2014, allegato I, 2017/374, 2018/326, 2019/352, 2020/370 e 2021/391] (v. punti 89, 94) 8. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno certo ed effettivo – Valutazione – Criteri – Assenza di danno reale e certo [Art. 340, 2 e al, TFUE; decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/394, allegato; regolamenti del Consiglio n. 208/2014, allegato I, e 2021/391] (v. punti 109, 113, 115, 122, 125) 9. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno – Obbligo per la persona lesa di dimostrare di aver agito con ragionevole diligenza per limitare l’entità del danno (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 111) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 412 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .
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