Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 208/2023
ECLI:EU:T:2023:26
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0470_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 1
o
febbraio 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑470/21) (
1
)
«Responsabilità extracontrattuale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Prescrizione – Irricevibilità parziale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Danno morale – Effettività del danno – Nesso di causalità»
1.
Ricorso per risarcimento danni – Termine di prescrizione – Dies a quo – Responsabilità per atto individuale – Danno morale – Data in cui si sono manifestati gli effetti lesivi dell’atto
[Statuto della Corte di giustizia, artt. 46 e 53, comma 1; decisioni del Consiglio (PESC) 2015/364 e 2016/318; regolamenti del Consiglio 2015/357 e 2016/311]
(v. punti 52‑57)
2.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Margine di discrezionalità dell’istituzione nell’adozione dell’atto – Valutazione dell’illegittimità dell’atto o del comportamento dell’istituzione – Valutazione della sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Condizioni relative all’adozione di misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Inclusione
[Art. 340, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/381, 2018/333, 2019/354, 2020/373 e 2021/394, allegato; regolamenti del Consiglio n. 208/2014, allegato I, 2017/374, 2018/326, 2019/352, 2020/370 e 2021/391]
(v. punti 58, 59, 68, 78, 80, 87, 95, 97‑103)
3.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Margine di discrezionalità dell’istituzione nell’adozione dell’atto – Valutazione dell’illegittimità dell’atto o del comportamento dell’istituzione – Necessità di prendere in considerazione elementi contestuali e temporali
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 67, 83)
4.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto dell’Unione – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Condizioni relative all’adozione di misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Inclusione
[Art. 340, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/381, 2018/333, 2019/354, 2020/373 e 2021/394, allegato; regolamenti del Consiglio n. 208/2014, allegato I, 2017/374, 2018/326, 2019/352, 2020/370 e 2021/391]
(v. punti 69‑72)
5.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Annullamento di uno o più atti di un’istituzione – Prova inconfutabile di una violazione sufficientemente qualificata – Assenza
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 73‑77)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base a un procedimento giudiziario condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici o di abuso di potere da parte del titolare di un incarico pubblico – Presupposti – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo in capo all’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addotti a carico delle persone o delle entità interessate – Obbligo incombente al Consiglio di verifica del rispetto di tali diritti – Violazione
[Decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/381, 2018/333, 2019/354, 2020/373 e 2021/394, allegato; regolamenti del Consiglio n. 208/2014, allegato I, 2017/374, 2018/326, 2019/352, 2020/370 e 2021/391]
(v. punti 84, 90‑93)
7.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base a un procedimento giudiziario condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici o di abuso di potere da parte del titolare di un incarico pubblico – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Obbligo di motivazione – Portata
[Decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/381, 2018/333, 2019/354, 2020/373 e 2021/394, allegato; regolamenti del Consiglio n. 208/2014, allegato I, 2017/374, 2018/326, 2019/352, 2020/370 e 2021/391]
(v. punti 89, 94)
8.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno certo ed effettivo – Valutazione – Criteri – Assenza di danno reale e certo
[Art. 340, 2
e
al, TFUE; decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/394, allegato; regolamenti del Consiglio n. 208/2014, allegato I, e 2021/391]
(v. punti 109, 113, 115, 122, 125)
9.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno – Obbligo per la persona lesa di dimostrare di aver agito con ragionevole diligenza per limitare l’entità del danno
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punto 111)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.
(
1
)
GU C 412 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]
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