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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 31437/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 17758-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 320/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 04/12/2017 R.G.N. 228/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG 17758/18 [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso al Tribunale di Pordenone, [OSCURATO:PERSONA] esponeva di essere giornalista pubblicista e di aver lavorato presso la società TAL del [OSCURATO:PERSONA], dapprima con contratto a termine e quindi a tempo indeterminato, dal 1999 in poi e di aver subito, nel 2011, un grave demansionamento, con trasferimento ad altra sede.

Chiedeva accertarsi l'illegittimità di entrambi i provvedimenti, con condanna della TAL al pagamento di differenze retributive ed al risarcimento dei danni, anche alla salute, subiti.

Nella resistenza della TAL il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]; resisteva la Carnelos.

Con sentenza depositata il 4.12.17, la Corte d'appello di Trieste accoglieva parzialmente il gravame, rideterminando la retribuzione riconosciuta dal Tribunale.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA], affidato a quattro motivi, cui resiste la Carnelos con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] La società TAL ha depositato verbale di conciliazione 11.7.18 della presente lite in sede sindacale, con rinuncia al presente giudizio, accettata dalla controparte.

Deve quindi dichiararsi l'estinzione del processo, senza luogo a provvedere sulle spese ex art. 391, co.4, c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 24 giugno 2021 Il Presidente (dr.[OSCURATO:PERSONA]Oronzo) ' e [OSCURATO:PERSONA] oggi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 17758-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 320/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 04/12/2017 R.G.N. 228/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 17758/18 [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso al Tribunale di Pordenone, [OSCURATO:PERSONA] esponeva di essere giornalista pubblicista e di aver lavorato presso la società TAL del [OSCURATO:PERSONA], dapprima con contratto a termine e quindi a tempo indeterminato, dal 1999 in poi e di aver subito, nel 2011, un grave demansionamento, con trasferimento ad altra sede. Chiedeva accertarsi l'illegittimità di entrambi i provvedimenti, con condanna della TAL al pagamento di differenze retributive ed al risarcimento dei danni, anche alla salute, subiti. Nella resistenza della TAL il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda. Avverso tale sentenza proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]; resisteva la Carnelos. Con sentenza depositata il 4.12.17, la Corte d'appello di Trieste accoglieva parzialmente il gravame, rideterminando la retribuzione riconosciuta dal Tribunale. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA], affidato a quattro motivi, cui resiste la Carnelos con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] La società TAL ha depositato verbale di conciliazione 11.7.18 della presente lite in sede sindacale, con rinuncia al presente giudizio, accettata dalla controparte. Deve quindi dichiararsi l'estinzione del processo, senza luogo a provvedere sulle spese ex art. 391, co.4, c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 24 giugno 2021 Il Presidente (dr.[OSCURATO:PERSONA]Oronzo) ' e [OSCURATO:PERSONA] oggi,