CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20400/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità dei ricorsi;letta la memoria trasmessa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dellaparte civile Regione Veneto, che ha chiesto di dichiarare inammissibili o di rigettarei ricorsi, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado;letta la memoria trasmessa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia diPeruzzo e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso;letta la memoria trasmessa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia diBallarin, il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 21 luglio 2021, il Tribunale di Venezia condannava AlbertoPeruzzo e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 6.050 di ammendaciascuno e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.500 euro di ammenda, essendo statii predetti imputati ritenuti colpevoli dei rispettivi reati di cui ai capi A (art. 110 cod.pen., 21 lett. c e 30 lett. h della legge n. 157/1992 e 21 lett. r e 30 lett. h dellalegge n. 157/1992, ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), B (art. 21 lett. r e 30 lett. hdella legge n. 157/1992, ascritto a [OSCURATO:PERSONA]), C (art. 110 cod. pen. e 30 lett. h dellalegge n. 157/1992, ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), D (art. 30 lett. b della leggen. 157/1992, ascritto a [OSCURATO:PERSONA]), E (art. 110 cod. pen. e 30 lett. h della legge n.157/1992, ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ed F (art. 110 cod. pen. e 30 lett. hdella legge n. 157/1992, ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Fatti commessi tra il 26dicembre 2016 e il 24 gennaio 2017. Gli imputati venivano altresì condannati, infavore della parte civile Regione Veneto, al risarcimento del danno liquidato in 855euro quanto a [OSCURATO:PERSONA] e in 11.115 euro quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido.Con sentenza del 29 maggio 2025, la Corte di appello di Venezia, in parzialeriforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a loro ascritti, perché estinti perprescrizione, confermando le statuizioni civili. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ilquale aveva rinunciato alla prescrizione, la Corte territoriale lo assolveva dal reatodi cui al capo F per non aver commesso il fatto e, nel confermare il giudizio dicolpevolezza rispetto al capo B, rideterminava la pena inflitta in euro 1.000 diammenda, riducendo ad euro 400 l’importo liquidato in favore della parte civile.2. Avverso la sentenza della Corte di appello lagunare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBallarin, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro comune difensore di fiducia, hannosollevato tre motivi.Con il primo, la difesa si duole della mancata assoluzione degli imputati aisensi dell’art. 129 cod. proc. pen., evidenziando che i giudici di appello avrebberodovuto prendere atto della natura lacunosa e incerta del quadro probatorio,essendo rimaste prive di riscontro le segnalazioni provenienti da cacciatoriappartenenti ad associazioni venatorie concorrenti rispetto a quella degli imputati.Il secondo motivo riguarda il vizio di motivazione con riferimento all’erratavalutazione della prova, osservandosi che l’unico elemento valorizzato a caricodegli imputati, ossia il filmato acquisito dal giudice di primo grado, non contieneriprese degli imputati nel compimento delle condotte loro contestate, essendofrutto dell’assemblaggio di più spezzoni di riprese effettuate in giornate diverse esuccessivamente giustapposte, con finalità evidentemente goliardiche.Con il terzo motivo, la difesa contesta la conferma delle statuizioni civili,censurando la quantificazione del risarcimento del danno, sotto il profilo sia dell’an che del quantum, rimarcandosi l’illogicità del richiamo proposto dalla partecivile al parametro della preparazione tassidermica, non avendo il caso di specienulla a che vedere con l’imbalsamazione, mentre sarebbe stato più realisticol’impiego dell’effettivo valore di mercato di un anatide, che oscilla sui 50 euro,mentre il valore delle carni all’epoca dei fatti era di un paio di decine di euro.2.1.1. Con memoria del 10 febbraio 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria del Procuratoregenerale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni.2.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha sollevato quattro motivi.Con il primo, è stato eccepito il difetto di motivazione rispetto al primo motivonuovo di appello, concernente la corretta interpretazione della prova decisiva: cisi duole in particolare del fatto che la sentenza impugnata non conterrebbe alcunaconsiderazione rispetto alla doglianza difensiva con cui si era proposta unainterpretazione più organica dell’audio-messaggio n. 3859 del 19 gennaio 2017,riferita all’intero testo e non solo a una sua parte.Con il secondo motivo, si deduce il travisamento della prova con riferimentoalla trascrizione dell’audio-messaggio n. 3859 del 19 gennaio 2017, rilevandosiche l’unica chiave di lettura coerente della frase ricavata dal messaggio, posto chel’oggetto di cui si parla si può spegnere, è che il termine “tirati su” si riferisca nonagli uccelli, ma agli stampi a cui si fa riferimento nel segmento immediatamenteprecedente, non potendosi operare una lettura atomistica dell’intero testo.Con il terzo motivo, la difesa contesta il travisamento della prova conriferimento all’audio-messaggio n. 3860 del 19 gennaio 2017, evidenziando comefosse difficilmente ipotizzabile che un richiamo elettroacustico, strumentoelettronico di indubbia complessità, fosse frutto dell’inventiva di [OSCURATO:PERSONA], chesvolge il lavoro di cuoco, per cui il richiamo de quo non era riferibile al ricorrente.Il quarto motivo ha ad oggetto l’erronea applicazione dell’art. 192, comma 2,cod. proc. pen., sottolineandosi al riguardo che gli indizi delineatisi a caricodell’imputato non sarebbero né gravi, né precisi né concordanti: si ribadisce inproposito che l’istruttoria ha dimostrato che esistono forme di richiamo dei volatiliche si concretizzano in stampi motorizzati, a ciò aggiungendosi che i messaggi n.6528 e 6770 non possono avere alcuna efficacia probatoria, perché riferiti algiugno 2017, cioè a cinque mesi dopo i fatti di causa, come pure privi di pregnanzaprobatoria sarebbero i messaggi 3860 e 3829, mentre non sarebbero stateconsiderate le dichiarazioni del teste assistito [OSCURATO:PERSONA], il quale ha spiegato di averavuto nella sua disponibilità un richiamo elettroacustico solo in un’altra e distintaoccasione, quando ne ha acquistato un esemplare da tale [OSCURATO:PERSONA].2.2.1. Con memoria del 19 febbraio 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria del Procuratoregenerale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni.3. Con memoria del 6 febbraio 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore difiducia della parte civile Regione Veneto, ha chiesto di dichiarare inammissibili odi rigettare i ricorsi, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.1. Iniziando dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritiene il Collegio che le censure difensivesiano suscettibili di essere trattate in maniera unitaria, sia perché tra lorosostanzialmente sovrapponibili, sia perché accomunate dalla loro tendenza asollecitare, al cospetto di un impianto argomentativo non manifestamente illogico,differenti apprezzamenti di merito che tuttavia esulano dal perimetro del giudiziodi legittimità, dovendosi in proposito richiamare la costante affermazione dellagiurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021,Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in temadi giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili diirrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovie diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrentecome maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispettoa quelli adottati dal giudice del merito. Non sono infatti deducibili innanzi a questaCorte censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dallasua contraddittorietà e dalla sua illogicità ove non manifesta su aspetti essenzialiad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte ledoglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigoreo di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoriadel singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747).1.1. Alla luce di tale premessa, devono ritenersi dunque inammissibili ledoglianze difensive, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazionidella sentenza impugnata (pagine 5 e 6), nella quale, in relazione all’imputazionedi cui al capo B, sono stati richiamati i messaggi audio scambiati nella chat dei“cavalieri dell’Aguasso”, dai quali desume, in particolare dal messaggio n. 3829,che nella battuta di caccia svoltasi nelle prime ore del 19 gennaio 2017, è statoadoperato un “geniale” prodotto fornito da [OSCURATO:PERSONA] per cacciare e che questoprodotto a una certa ora è stato spento (“ghemo stuà”, che in dialetto veneto vuoldire “abbiamo spento”). Si trattava evidentemente non di stampi a forma di oca odi essenza di anice, ma di un prodotto con richiamo elettroacustico che siaccendeva e si spegneva e che serviva proprio per attirare uccelli in corso di caccia.È stato ritenuto significativo in tal senso dai giudici di appello il fatto che in varimessaggi di epoca successiva (ossia di giugno 2017), reperiti sul cellulare diSorrentino, si alluda a una “macchinetta con i canti giusti”, che “fa la differenza”,macchinetta la cui idea di utilizzarla viene attribuita da [OSCURATO:PERSONA] appunto a [OSCURATO:PERSONA],venendo in tal senso interpretato il fatto di aver “ideato” il prodotto.1.2. In definitiva, in quanto fondata su argomentazioni razionali e coerenticon le fonti dimostrative disponibili, correttamente intese nel loro reale significatoe correlate tra loro in maniera non illogica, la valutazione sull’ascrivibilità a Ballarindel reato ascrittogli al capo B si sottrae alle censure difensive, con cui si sollecita,sia con riferimento all’interpretazione dei messaggi vocali, sia in relazione allaconsistenza indiziaria degli elementi istruttori acquisiti, una diversa (e parziale)lettura del materiale probatorio, operazione questa che, alla luce delle primarichiamate coordinate interpretative, non può ritenersi consentita in questa sede.Da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2. Passando ai primi due motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], suscettibilidi trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorreevidenziare che, pur ravvisandosi l’interesse a ricorrere degli imputati, tuttavia ladecisione impugnata non presta il fianco alle censure difensive.In proposito, occorre evidenziare da un lato, che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],a differenza di [OSCURATO:PERSONA], non hanno rinunciato alla prescrizione e, dall’altro, che laCorte di appello, nell’operare la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reatia loro ascritti, ha comunque trattato le censure in punto di responsabilità sollevatedagli imputati, anche in considerazione della condanna degli stessi al risarcimentodel danno. In particolare, la Corte territoriale ha respinto le richieste di assoluzionedei ricorrenti, osservando (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata) che la tesiaccusatoria del compimento di un’attività di bracconaggio da parte degli imputatinell’oasi protetta “Casse di colmata D-E” ha trovato conferma nel sopralluogoeseguito da [OSCURATO:PERSONA] proprio dentro l’oasi, corroborando il rinvenimento deibossoli e delle impronte fresche la puntuale segnalazione compiuta da LucaVolpato, essendo in ogni caso il principale riscontro costituito dal filmato ricevutoda [OSCURATO:PERSONA] dal commissario Paron (che a sua volta lo aveva ricevuto da un gruppowhatsapp di cui faceva parte), nel quale la voce narrante, ovvero [OSCURATO:PERSONA], siriferisce esattamente al giorno e all’orario della battuta di caccia di cui avevaparlato Volpato. Del resto, dai messaggi scambiati il 18 gennaio 2017 dai ricorrenticon l’originario coimputato [OSCURATO:PERSONA], si evince che i protagonisti della battutadi caccia sapevano di stare in una zona vietata, mentre dai messaggi vocali delsuccessivo mese di giugno del 2017 si desume la consapevolezza degli imputati diaver intrapreso una battuta di caccia non consentita, a ciò aggiungendosi che itabulati sulle utenze telefoniche di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] collocano costoroesattamente all’interno dell’oasi la notte del 19 gennaio 2017.2.1. Orbene, la motivazione della Corte territoriale si sottrae alle obiezionidifensive, sia in quanto non manifestamente illogica, sia perché coerente con lecoordinate interpretative in materia di mancato proscioglimento ex art. 129 cod.proc. pen. Ed invero, ribadito che i due ricorrenti non hanno rinunciato allaprescrizione, occorre richiamare l’affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte(sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), secondocui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato apronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod.proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza delfatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanzapenale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che lavalutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di“constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento”e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o diapprofondimento. Anche nella successiva evoluzione giurisprudenziale, è statoevidenziato (cfr. Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445 e Sez. 1, n. 43853del 24/09/2013, Rv. 258441) che la formula di proscioglimento nel merito prevalesulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel casoin cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l’assoluta assenza della provadi colpevolezza a carico dell’imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza,e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova cherichiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze, essendosi inparticolare precisato (cfr. Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Rv. 273679) che, inpresenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d’appello, al finedi pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc.pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze -emergenti “ictu oculi” dagli atti - idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la suacommissione da parte dell’imputato ovvero la sua rilevanza penale, neppurequando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento a un reato oggettodi riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice di appello siainvestito contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffattariqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell’accusa.2.2. Alla stregua di tali premesse interpretative, le doglianze difensive nonpossono trovare accoglimento, in quanto volte a suggerire differenti valutazioni dimerito estranee al sindacato del giudizio di legittimità, a fronte dei pertinenti rilievidei giudici di appello circa la non immediata evidenza della dedotta insussistenzadei reati ascritti ai ricorrenti, dovendosi in ogni caso ribadire che la Corteterritoriale ha compiuto un’esauriente e adeguata disamina dei motivi di appello,anche al fine di confermare le statuizioni civili della pronuncia di primo grado.Di qui l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.3. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al terzo motivo,concernente la conferma del risarcimento del danno in favore della parte civile.Al riguardo deve richiamarsi il condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr.Sez. 3, n. 24322 del 17/04/2025, Rv. 288231), secondo cui, in tema dirisarcimento del danno per fatto illecito, è inammissibile il ricorso per cassazionecon cui si contesta la quantificazione del danno, posto che essa, sfuggendo a unavalutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitatividel giudice di merito, che, nell’effettuare la liquidazione, deve tener conto delleeffettive sofferenze patite dall’offeso, della gravità dell’illecito penale e di tutte lepeculiarità della fattispecie concreta, sì da rendere la somma riconosciutaadeguata al caso specifico ed evitare che rappresenti un simulacro di risarcimento.In applicazione di tale regula iuris, devono escludersi profili critici nel caso dispecie, avendo la Corte territoriale valorizzato, al pari del primo giudice, il dannosopportato dalla Regione Veneto nel dover distogliere personale dipendente daincarichi di servizio e doverlo adibire ad attività di disamina delle condotte dibracconaggio, appartenendo al patrimonio indisponibile dello Stato la faunaselvatica, nella vicenda in esame abbattuta illecitamente in un’area protetta.La quantificazione del danno è stata quindi ritenuta equa, tenuto conto del numeromolto elevato degli animali cacciati e del conseguente danno ambientale arrecato.In presenza di un apparato argomentativo non illogico, le doglianze difensive sonodestinate quindi a rimanere sullo sfondo, anche perché meramente rivalutative.3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate,i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili,con onere per i ricorrenti di sostenere le spese del procedimento, nonché diprovvedere altresì, nei termini di cui al dispositivo, alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RegioneVeneto. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano statipresentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata invia equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro3.686,00 oltre accessori di legge.Così deciso il 25.02.2026Il consigliere estensore Il Presidente