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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 44152/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta l'erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e l'illegalità della pena inflitta per il reato di cui all'art. 73 d.P.R 309 del 90 non è deducile in questa sede per assoluta genericità del motivo, meramente enunciativo, che si risolve in una aspecifica contestazione a fronte della completa e ineccepibile motivazione sul punto ( v. pag. 5 ove si giustifica il giudizio di congruità della pena e di proporzionalità in relazione alla protrazione nel tempo dell'attività illecita, svolta in modo sistematico e professionale, e alla condizione irregolare e precaria dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta l'erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e l'illegalità della pena inflitta per il reato di cui all'art. 73 d.P.R 309 del 90 non è deducile in questa sede per assoluta genericità del motivo, meramente enunciativo, che si risolve in una aspecifica contestazione a fronte della completa e ineccepibile motivazione sul punto ( v. pag. 5 ove si giustifica il giudizio di congruità della pena e di proporzionalità in relazione alla protrazione nel tempo dell'attività illecita, svolta in modo sistematico e professionale, e alla condizione irregolare e precaria dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 44152/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris