CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 03791/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALEdi NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualeha insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 ottobre 202 5 il Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del riesame respingeva l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivofinalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen.disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale diNapoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagatoper i reat i di porto e detenzione di armi e di estorsione ; avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore diSavino, eccependo: 1.1inosservanza degli artt. 325 cod. proc. pen., 240-bis cod. pen., 125 comma 3 cod. proc. pen. per insussistenza del periculum in mora, incoerenza ed irragionevolezza del percorso argomentativo seguito nella verifica del requisito di idoneità dei delitti contestati a produrre redditi illeciti, difetto dell’individuazione dei termini di raffronto del giudizio di sproporzione ed apparenza, nonché palese apoditticità, della verifica del rispetto della “ragionevolezza temporale”; in particolare, non risultava che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato ad estorsioni finalizzate alla apprensione di somme di denaro, i delitti contestati non erano idonei a generare profitti illeciti e non possedevano le caratteristiche di “delitti-spia”, le allegazioni fornite dal ricorrente dimostravano un cospicuo stato patrimoniale, sproporzionato rispetto alla somma ablata, il Pubblico ministero non aveva fornito alcuna dettagliata esposizione delle ragioni su cui si fondava la presunzione di sproporzione; la sussistenza di una capienza patrimoniale ben consistente superava inoltre il pericolo della libera disponibilità della somma. Si censurava il provvedimento impugnato nella parte relativa all’analisi del requisito di derivazione giurisprudenziale della “ragionevolezza temporale” tra il reato e l’incremento patrimoniale sproporzionato; al di là della censurata, erronea ricostruzione del ruolo assunto dal ricorrentenell’ambito della vicenda, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto rispettato il suddetto requisito sopra richiamato, stante la risalenza, rispetto alla data del sequestro, della condotta estorsiva provvisoriamente contestata; il giudice avrebbe dovuto comunqueverificare se il fatto ascritto al ricorrente, tenuto conto delle caratteristiche concrete del ruolo assunto, fosse effettivamente idoneo all’arricchimento del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile. 1.1I n via preliminare, osserva questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali,l’art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cuiall’art. 605 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Nel caso in esame,i motivi di ricorso attaccano la motivazione del tribunale del riesame che harisposto a tutte le censure proposte con il presente ricorso: in particolare, il tribunale ha ritenuto che i delitti di porto d’armi e di estorsione aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 nella sua duplice accezione rientrino nel novero dei “reati spia”, ed ha rilevato lo stato di disoccupazione di [OSCURATO:PERSONA] e l’irrilevanza dell’esistenza di un buono fruttifero postale sottoscritto dallo stesso, visto che non erano stati dimostrati prelievi e quindi non era quella la derivazione del denaro caduto in sequestro; il tribunale ha anche motivato sul rispetto del criterio della ragionevolezza temporale, sulla proporzionalità della misura e sulla sussistenza del periculum in mora; pertanto, si deve rilevare che i motivi di ricorso siano tutti inammissibili in quanto non relativi ad una violazione di legge. 1.2 Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2026