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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04505/2026

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14619/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6157 /202 0 , depositata il 7 dicembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. prop on e ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Roma , Oggetto:integrazione del contraddittorio depositata il 7 dicembre 2020 , che, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], l’ha condannata al pagamento in favore di quest’ultimo della somma di euro 62.303,43, pari all’importo del credito restitutorio vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per indebit i versamenti eseguiti in relazione a un contratto di conto corrente, ceduto al predetto [OSCURATO:PERSONA]; -la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda di ripetizione di indebito formulata della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della banca e condannato quest’ultima al pagamento in suo favore della somma di euro 50.913,13, oltre interessi legali, rigettando la domanda dell’interveniente [OSCURATO:PERSONA], fondata sulla cessione del credito controverso effettuata dalla correntista in suo favore il 3 febbraio 2012; - ha dato atto che nel corso del giudizio di appello aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma il procuratore dell’appellante non era stato in grado di effettuare l’adempimento, stante l’avvenuta cancellazione della società dal Registro delle imprese, e aveva dichiarato che l’appellante era succeduto alla società medesima; - la Corte di appello ha, quindi, ritenuto sussistente la legittimazione attiva dell’appellante, osservando che la produzione nel giudizio di primo grado dell’atto di cessione del credito , in allegato all’atto di interventoeffettuato il 3 gennaio 2017, equivaleva alla notifica della cessione medesimaalla banca ceduta a decorrere da tale data e che a nulla rilevava l’avvenuta cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal Registro delle imprese, avvenuta nel settembre 2012, atteso che a tale data il credito risultava essere già stato ceduto all’appellante; -ha, poi, rideterminato il saldo del conto corrente dedotto in giudizio in conformità con le risultanze della integrazione della consulenza tecnica d’ufficio disposta, eliminando gli interessi usurari, gli interessi anatocistici e, in ragione della indeterminatezza della clausola e della indeterminabilità del suo compiuto e delle modalità di calcolo, la commissione di massimo scoperto; -il ricorso è affidato a cinque motivi; -[OSCURATO:PERSONA] non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello; -evidenzia, in proposito, che: in data 6 febbraio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.aveva cambiato la sua denominazione in [OSCURATO:PERSONA] 2012 s.r.l.; quest’ultima società era stata poi cancellata dal Registro delle Imprese il successivo 12 settembre 2012; a tale data soci e successori della società estinta erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari ciascuno del 50% del capitale sociale; pertanto, l’atto di appello avrebbe dovuto essere notificato a tali soggetti, ma a un siffatto incombente nessuna delle parti costituite vi aveva provveduto; -il motivo è fondato; -deve osservarsi che q ualora all'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del qualei diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare(cfr. Cass., Sez.

Un., 16 luglio 2025, n. 19750; Cass., Sez.

Un., 12 marzo 2013, n. 6070); -qualora, come nel caso in esame, l’estinzione della società intervenga nel corso del giudizio di primo grado ma questo non sia statointerrotto per mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale eprocessuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, exart. 110 c od . p roc . c iv ., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipidella comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione(così, la menzionata Cass., Sez.

Un., 12 marzo 2013, n. 6070); -ne consegue che la Corte di appello, una volta disposta l’ integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . e rilevata l’inosservanza dell’adempimentonei confronti d i coloro che risultavano essere soci della stessaal momento della estinzione della società , non avrebbe dovuto ritenere integro il contraddittorio per effetto della presenza del cessionario del diritto azionato dalla società in primo grado, intervenuto exart. 111, primo comma, cod. proc. civ.; -come noto, infatti, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. il processo prosegue tra le parti originarie, senza che l'intervento del successore determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti e del relativo provvedimento giudiziale, l'estromissione del dante causa; - ne consegue che la Corte di appello avrebbe dovuto dare atto della consumata inosservanza dell’ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331, secondo comma,cod. proc. civ. e trarre da ciò ogni debita conseguenza, dichiarando estinto il giudizio a mente dell’art. 307 cod. proc. civ.; - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1260, primo comma, cod. civ., e 100 e 111 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata erroneamente ritenuto validol’atto di cessione del credito posto dall’interveniente a sostegno della sua domanda; - con il terzo motivo si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1264, primo comma, cod. civ., e 111 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello con la sentenza impugnata erroneamente ritenuto tale atto di cessione validamente notificato nei suoi confronti, - con il quarto motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di considerare che l’atto di cessione aveva per oggetto il 98% del credito controversoe non la sua interezza; - con l’ultimo motivo critica la sentenza di appello per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113 cod. proc. civ., 1, disp att., cod. civ.644 cod. pen. e 1 815 cod. civ., nella parte in cui ha proceduto all’acquisizione officiosa dei decreti di fissazione dei cd. tassi-soglia emanati ai sensi della l. 7 marzo 1996, n. 108,pur trattandosi di atti amministrativi soggetti al principio dispositivo della prova; - tali motivi risultano assorbiti dall ’accoglimento del primo motivo di ricorso, in quanto vertenti su questioni da questo strettamente dipendenti; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motiv o accolto e, decidendo nel merito, va dichiarata l’inammissibilità dell’appello; -le spese processuali, ivi incluse quelle del grado di appello, seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento almotivo accolt o e, decidendo nel merito, dichiara estinto il giudizio ; condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano, quanto al grado di appello, in complessivi euro 6.200,00 e quanto al presente giudizio, in complessivi euro 5.800, oltre rimborso forfettario

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14619/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6157 /202 0 , depositata il 7 dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. prop on e ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Roma , Oggetto:integrazione del contraddittorio depositata il 7 dicembre 2020 , che, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], l’ha condannata al pagamento in favore di quest’ultimo della somma di euro 62.303,43, pari all’importo del credito restitutorio vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per indebit i versamenti eseguiti in relazione a un contratto di conto corrente, ceduto al predetto [OSCURATO:PERSONA]; -la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda di ripetizione di indebito formulata della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della banca e condannato quest’ultima al pagamento in suo favore della somma di euro 50.913,13, oltre interessi legali, rigettando la domanda dell’interveniente [OSCURATO:PERSONA], fondata sulla cessione del credito controverso effettuata dalla correntista in suo favore il 3 febbraio 2012; - ha dato atto che nel corso del giudizio di appello aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma il procuratore dell’appellante non era stato in grado di effettuare l’adempimento, stante l’avvenuta cancellazione della società dal Registro delle imprese, e aveva dichiarato che l’appellante era succeduto alla società medesima; - la Corte di appello ha, quindi, ritenuto sussistente la legittimazione attiva dell’appellante, osservando che la produzione nel giudizio di primo grado dell’atto di cessione del credito , in allegato all’atto di interventoeffettuato il 3 gennaio 2017, equivaleva alla notifica della cessione medesimaalla banca ceduta a decorrere da tale data e che a nulla rilevava l’avvenuta cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal Registro delle imprese, avvenuta nel settembre 2012, atteso che a tale data il credito risultava essere già stato ceduto all’appellante; -ha, poi, rideterminato il saldo del conto corrente dedotto in giudizio in conformità con le risultanze della integrazione della consulenza tecnica d’ufficio disposta, eliminando gli interessi usurari, gli interessi anatocistici e, in ragione della indeterminatezza della clausola e della indeterminabilità del suo compiuto e delle modalità di calcolo, la commissione di massimo scoperto; -il ricorso è affidato a cinque motivi; -[OSCURATO:PERSONA] non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello; -evidenzia, in proposito, che: in data 6 febbraio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.aveva cambiato la sua denominazione in [OSCURATO:PERSONA] 2012 s.r.l.; quest’ultima società era stata poi cancellata dal Registro delle Imprese il successivo 12 settembre 2012; a tale data soci e successori della società estinta erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari ciascuno del 50% del capitale sociale; pertanto, l’atto di appello avrebbe dovuto essere notificato a tali soggetti, ma a un siffatto incombente nessuna delle parti costituite vi aveva provveduto; -il motivo è fondato; -deve osservarsi che q ualora all'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del qualei diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare(cfr. Cass., Sez. Un., 16 luglio 2025, n. 19750; Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070); -qualora, come nel caso in esame, l’estinzione della società intervenga nel corso del giudizio di primo grado ma questo non sia statointerrotto per mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale eprocessuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, exart. 110 c od . p roc . c iv ., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipidella comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione(così, la menzionata Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070); -ne consegue che la Corte di appello, una volta disposta l’ integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . e rilevata l’inosservanza dell’adempimentonei confronti d i coloro che risultavano essere soci della stessaal momento della estinzione della società , non avrebbe dovuto ritenere integro il contraddittorio per effetto della presenza del cessionario del diritto azionato dalla società in primo grado, intervenuto exart. 111, primo comma, cod. proc. civ.; -come noto, infatti, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. il processo prosegue tra le parti originarie, senza che l'intervento del successore determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti e del relativo provvedimento giudiziale, l'estromissione del dante causa; - ne consegue che la Corte di appello avrebbe dovuto dare atto della consumata inosservanza dell’ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331, secondo comma,cod. proc. civ. e trarre da ciò ogni debita conseguenza, dichiarando estinto il giudizio a mente dell’art. 307 cod. proc. civ.; - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1260, primo comma, cod. civ., e 100 e 111 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata erroneamente ritenuto validol’atto di cessione del credito posto dall’interveniente a sostegno della sua domanda; - con il terzo motivo si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1264, primo comma, cod. civ., e 111 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello con la sentenza impugnata erroneamente ritenuto tale atto di cessione validamente notificato nei suoi confronti, - con il quarto motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di considerare che l’atto di cessione aveva per oggetto il 98% del credito controversoe non la sua interezza; - con l’ultimo motivo critica la sentenza di appello per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113 cod. proc. civ., 1, disp att., cod. civ.644 cod. pen. e 1 815 cod. civ., nella parte in cui ha proceduto all’acquisizione officiosa dei decreti di fissazione dei cd. tassi-soglia emanati ai sensi della l. 7 marzo 1996, n. 108,pur trattandosi di atti amministrativi soggetti al principio dispositivo della prova; - tali motivi risultano assorbiti dall ’accoglimento del primo motivo di ricorso, in quanto vertenti su questioni da questo strettamente dipendenti; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motiv o accolto e, decidendo nel merito, va dichiarata l’inammissibilità dell’appello; -le spese processuali, ivi incluse quelle del grado di appello, seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento almotivo accolt o e, decidendo nel merito, dichiara estinto il giudizio ; condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano, quanto al grado di appello, in complessivi euro 6.200,00 e quanto al presente giudizio, in complessivi euro 5.800, oltre rimborso forfettario
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