CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 30214/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. ,‘ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen, il Tribunale di Bologna ha confermato l'ordinanza del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Parma di applicazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (in relazione alla illecita detenzione di grammi 690 di sostanza stupefacente del tipo cocaina) commesso il 19/01/2023, al reato di cui all'art. 337 cod. pe 5 commesso il 19/01/2023) e a due diverse fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 (in relazione a episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina nei confronti di un agente sotto copertura) commesse nel mese di ottobre e novembre del 2022. Il Tribunale del Riesame ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, rilevando che la custodia domestica non era idonea nel caso di specie a neutralizzare l'elevato rischio cautelare, collegato alla possibile ripresa di contatti con il mondo dello spaccio, e che neppure il presidio del braccialetto elettronico valeva a garantire rispetto a tale pericolo. 2. Contro l'ordinanza, la difesa del ricorrente ha proposto ricorso, formulando un motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il difensore osserva che la legge n. 47 del 2015 ha riaffermato il principio per cui la custodia cautelare è estrema ratio e ha rafforzato l'onere di motivazione già contenuto nell'art. 292, comma 2 lett c-bis cod. proc. pen., prevedendo la necessità di indicare le ragioni in forza delle quali nel caso concreto la misura degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto è inidonea. La motivazione del Tribunale muoverebbe - secondo il difensore - dall'assunto, errato, secondo cui il dispositivo elettronico allenterebbe addirittura i controlli dell'autorità giudiziaria e non terrebbe conto che, nel caso di specie, l'approvvigionamento della sostanza avveniva, non già tramite forniture al domicilio, bensì tramite operazioni di importazione dall'estero. Infine, contradditoria sarebbe la motivazione del Tribunale laddove paventa un pericolo di fuga, quando invece il presidio del braccialetto vale proprio a prevenire tale pericolo.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il motivo di ricorso si incentra esclusivamente sul profilo della ritenuta adeguatezza della sola misura della custodia in carcere rispetto alla salvaguardia delle esigenze cautelari. Dal punto di vista generale si ricorda che il giudice, investito della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, è chiamato a valutare l'adeguatezza di quest'ultima rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., anche in relazione alla prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla pericolosità sociale dell'indagato (Sez. 2 n. 27272 del 17/05/2019, Cacciola, Rv. 275786). Stante la natura residuale della misura massimamente afflittiva, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di richiedere al giudice della cautela un particolare impegno nell'assolvimento dell'onere di motivazione in ordine alla valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari, che non può essere basata su mere supposizioni o ipotesi astratte, il cui verificarsi è possibile "in rerum natura", ma non probabile secondo regole di comune esperienza, e deve, invece, essere fondata sulla prognosi della mancata osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo (da ultimo, Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023. M. Rv. 284615). Si è anche affermato che gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non costituiscono una nuova e autonoma misura cautelare, in quanto il mezzo tecnico previsto dall'art. 275 bis, cod. proc. pen., è strumento di controllo applicabile, nei casi previsti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti «a seguito di una specifica valutazione di adeguatezza operata dal giudice della cautela» (in motivazione Sez. U., n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266652). [OSCURATO:PERSONA] è, dunque, in ogni caso, chiamato a valutare l'adeguatezza della misura anche presidiata dal controllo rispetto alle esigenze cautelari ritenute sussistenti nel caso concreto. 2.1 Contrariamente a quanto asserito in ricorso, il Tribunale ha verificato la idoneità della misura gradata (anche mediante applicazione del presidio elettronico) a salvaguardare le esigenze cautelari ritenute sussistenti, formulando un giudizio negativo, sulla scorta di elementi fattuali rilevanti e congruamente evidenziati. I giudici, in ordine alla intensità delle esigenze cautelari, hanno evidenziato che i reati contestati erano assai recenti e che, dalle indaginLy erano emerse la disponibilità di significative partite di sostanze stupefacenti e la cointeressenza con organizzazioni che si occupano dell'approvvigionamento della droga all'ingrosso, a livello anche internazionale. I giudici hanno, quindi, spiegato che la misura domestica non poteva ritenersi adeguata a salvaguardare la collettività rispetto al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e rispetto al pericolo di fuga, in ragione del regime di vigilanza discontinuo collegato a detta misura che avrebbe, comunque, consentito al ricorrente di mettersi in contatto con fornitori e acquirenti; in tal senso hanno, anche, osservato che detenzione domestica e spaccio ben possono coesistere, tanto che [OSCURATO:PERSONA] aveva custodito nella propria abitazione notevoli quantità di cocaina e l'intero armamentario per la lavorazione e il confezionamento all'ingrosso del narcotico. L'applicazione del braccialetto elettronico non poteva garantire, a ben vedere, nel caso concreto neppure rispetto al pericolo di fuga, giacché nell'intervallo di tempo fra il rilevamento e il sopraggiungere delle forze dell'ordine [OSCURATO:PERSONA] ben avrebbe potuto allontanarsi. La motivazione adottata è coerente con l dati di fatto esposti e non illogica, mentre le doglianze del ricorrente non si confrontano c:on il dettagliato percorso argomentativo del Tribunale e non valgono, pertanto, a intaccarne la tenuta. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000), nonché la trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria' per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il