CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 45754/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] A ,^5 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte dirappello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava le istanze in data 12 ottobre 2020 e 14 ottobre 2020, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volte a contestare l'eseguibilità della pena dell'ergastolo inflittagli, in quanto in contrasto, per la natura perpetua, con i principi sanciti in materia dalla Costituzione e dalla CEDU. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore. Denuncia violazione di legge, configurando nuovamente il contrasto della pena dell'ergastolo con i principi di cui sopra e introducendo rilievi che si riferiscono al cumulo delle pene in esecuzione e alla corretta applicazione della disciplina di cui all'art. 81 e di cui all'art. 73 comma secondo, cod. pen. 3. Il provvedimento impugnato ha ampiamente spiegato in forza di diffuse argomentazioni le ragioni dell'infondatezza delle istanze indicate riguardanti la legittimità della pena dell'ergastolo, richiamando, a sostegno della decisione, puntualmente e appropriatamente le pronunce rese dalla Corte costituzionale. Il ricorso senza neppure confrontarsi le corrette risposte insiste nelle medesime tesi, introducendo al contempo nuove questioni riservate all'esame di merito, attraverso assertivi percorsi privi di idonee ricostruzioni dei dati citati. Si tratta pertanto di censure che non possono in alcun modo contrastare la correttezza della decisione sul tema devoluto e di conseguenza inammissibili. Parimenti inammissibili risultano i motivi nuovi, successivamente pervenuti, sia per effetto del disposto dell'art. 586 comma 4 cod. proc. pen, sia perché sottoscritti dal solo interessato in violazione dell'art. 613 cod. pro. pen. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore R bgrto Binent