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CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 16933/2025

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onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20050/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO- [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 235/2024 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata in data 13.3.2024R.G.N. 971/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’estinzione del giudizio; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Venezia ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], assunta in ruolo in data 1.9.2015 quale docente di scuola primaria, avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che aveva respinto l’impugnativa dalla medesima proposta avverso il provvedimento di dispensa dal servizio n. 107 del 24.7.2017 emesso dal [OSCURATO:PERSONA] (a seguito del decreto n. 104 del 7.7.2017, di mancato superamento del secondo periodo di prova) e le domande di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento del danno, nonché la domanda proposta in via subordinata e volta alla riconvocazione del Comitato di Valutazione.

2. La Corte territorialeha rilevato che le doglianze proposte dalla Greco erano volte a criticare l’esercizio del potere di valutazione discrezionale del risultato del periodo di prova, mentre era incontestata l’adeguatezza delle modalità di espletamento del periodo di prova e non era stata prospettata la sussistenza di un motivo illecito o estraneo alle finalità dell’esperimento.

3. Ha comunque evidenziato che la valutazione di inidoneità aveva tenuto conto di una serie di indici oggettivi e non era pertanto priva di giustificazione e che la valutazione dell’ispettrice, non era stata limitata all’osservazione delle attività didattiche inerenti la materia di geografia, maaveva riguardato anche le ore di compresenza con insegnanti di altre materie e le ore dedicate alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolicaed aveva complessivamente esaminato il metodo scolastico della docente in un periodo temporale congruo (da gennaio ad aprile 2017 in 6 differenti giornate scolastiche).

4. Ha inoltre rilevato la completezza dell’istruttoria su cui si era basato il provvedimento di dispensa ed ha ritenuto che la doglianza relativa all’erronea composizione del comitato di valutazione fosse inidonea a fondare un giudizio di illegittimità del provvedimento di dispensa dal servizio della Greco. 5.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.

6. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha resistito con controricorso.

7. La Procura Generale ha depositato requisitoria, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia violazione degli artt. 2, 3 e 14 del D.M. n. 850/2017.

Deduce che l’Ispettrice chiamata dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva espressamente diviso in due parti il periodo di prova (il primo dal 17.1.2017 al 10.4.2017 ed il secondo dal 18.4.2017 al 30.6.2017) ed aveva valutato solo quattro mesi su nove.

Sostiene che la relazione redatta dalla medesima in data 10.4.2017 aveva carattere provvisorio, in quanto conteneva istruzioni ed indicazioni specifiche per il superamento delle difficoltà riscontrate nel corso delle 5 ispezioni nel periodo di prova residuo.

Evidenzia che la relazione del 4.5.2017 era stata redatta prima della fine del periodo in valutazione, riportava presunte dichiarazioni delle tutors ed era stata contraddetta dalla relazione delle tutors del 20.6.2017.

2. Il secondo motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia violazione dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 297/1994, come novellato dall’art. 1, comma 129, della legge n. 107/2015.

Evidenzia che la Maestra di Scuola d’Infanzia nell’ambito del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti aveva avuto un ruolo primario nell’esame finale della Greco, in quanto l’aveva interrogata in geografia, materia abolita dalla riforma Gelmini,e non insegnata nella [OSCURATO:PERSONA].

Deduce che l’accorpamento di singoli Istituti scolastici in un [OSCURATO:PERSONA] non ha comportato la modifica dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 297/1994.

Sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] è tenuto ad attingere i componenti del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti e le tutors dal medesimo Istituto in cui la docente ha svolto la prova.

3. La terza critica, proposta ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.

Lamenta la contraddittorietà della motivazione ed eccesso di potere.

Contesta il carattere unanime del parere del Comitato.

Evidenzia che la relazione delle tutors non era stata letta né attentamente valutata, che le tutors non avevano firmato il verbale del Comitato né smentito il loro parere.

4. Il quarto motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360 n. 5 cod. proc. civ., denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 4 del D.M. n. 850/2017.

Sostiene che la Greco è stata esaminata solo riguardo all’insegnamento della geografia, lamentando che la relazione dell’ispettrice non aveva riguardato le attività alternative e di potenziamento svolte, né gli ulteriori criteri previsti dall’art. 4 delD.M. e gli elementi valutati dalle tutors.

Aggiunge che nulla era stato contestato alla Greco in ordine al corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti, né in ordine al corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali, all’osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente, nonché alla partecipazione alle attività formative e al raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previste.

5. La quinta censura, proposta ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.

Lamenta la mancata compensazione delle spese di lite.

6. Laricorrente, tramite il difensore, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio.

7. La rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalla parte personalmente.

8. La rinuncia al ricorso per cassazione vale a far ritenere cessato l’interesse alla decisione sul ricorso (v.

Cass. n. 32009/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata).

9. Le spese del giudizio di cassazione vanno integralmente compensate, in ragione della complessità delle questioni trattate.

10. La natura della pronuncia, di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità del ricorso (v.

Cass. n. 266/2019; Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19560/2015), esclude l’applicabilità dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativo all’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 6 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20050/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO- [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 235/2024 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata in data 13.3.2024R.G.N. 971/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’estinzione del giudizio; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Venezia ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], assunta in ruolo in data 1.9.2015 quale docente di scuola primaria, avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che aveva respinto l’impugnativa dalla medesima proposta avverso il provvedimento di dispensa dal servizio n. 107 del 24.7.2017 emesso dal [OSCURATO:PERSONA] (a seguito del decreto n. 104 del 7.7.2017, di mancato superamento del secondo periodo di prova) e le domande di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento del danno, nonché la domanda proposta in via subordinata e volta alla riconvocazione del Comitato di Valutazione. 2. La Corte territorialeha rilevato che le doglianze proposte dalla Greco erano volte a criticare l’esercizio del potere di valutazione discrezionale del risultato del periodo di prova, mentre era incontestata l’adeguatezza delle modalità di espletamento del periodo di prova e non era stata prospettata la sussistenza di un motivo illecito o estraneo alle finalità dell’esperimento. 3. Ha comunque evidenziato che la valutazione di inidoneità aveva tenuto conto di una serie di indici oggettivi e non era pertanto priva di giustificazione e che la valutazione dell’ispettrice, non era stata limitata all’osservazione delle attività didattiche inerenti la materia di geografia, maaveva riguardato anche le ore di compresenza con insegnanti di altre materie e le ore dedicate alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolicaed aveva complessivamente esaminato il metodo scolastico della docente in un periodo temporale congruo (da gennaio ad aprile 2017 in 6 differenti giornate scolastiche). 4. Ha inoltre rilevato la completezza dell’istruttoria su cui si era basato il provvedimento di dispensa ed ha ritenuto che la doglianza relativa all’erronea composizione del comitato di valutazione fosse inidonea a fondare un giudizio di illegittimità del provvedimento di dispensa dal servizio della Greco. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria. 6. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha resistito con controricorso. 7. La Procura Generale ha depositato requisitoria, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia violazione degli artt. 2, 3 e 14 del D.M. n. 850/2017. Deduce che l’Ispettrice chiamata dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva espressamente diviso in due parti il periodo di prova (il primo dal 17.1.2017 al 10.4.2017 ed il secondo dal 18.4.2017 al 30.6.2017) ed aveva valutato solo quattro mesi su nove. Sostiene che la relazione redatta dalla medesima in data 10.4.2017 aveva carattere provvisorio, in quanto conteneva istruzioni ed indicazioni specifiche per il superamento delle difficoltà riscontrate nel corso delle 5 ispezioni nel periodo di prova residuo. Evidenzia che la relazione del 4.5.2017 era stata redatta prima della fine del periodo in valutazione, riportava presunte dichiarazioni delle tutors ed era stata contraddetta dalla relazione delle tutors del 20.6.2017. 2. Il secondo motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia violazione dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 297/1994, come novellato dall’art. 1, comma 129, della legge n. 107/2015. Evidenzia che la Maestra di Scuola d’Infanzia nell’ambito del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti aveva avuto un ruolo primario nell’esame finale della Greco, in quanto l’aveva interrogata in geografia, materia abolita dalla riforma Gelmini,e non insegnata nella [OSCURATO:PERSONA]. Deduce che l’accorpamento di singoli Istituti scolastici in un [OSCURATO:PERSONA] non ha comportato la modifica dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 297/1994. Sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] è tenuto ad attingere i componenti del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti e le tutors dal medesimo Istituto in cui la docente ha svolto la prova. 3. La terza critica, proposta ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Lamenta la contraddittorietà della motivazione ed eccesso di potere. Contesta il carattere unanime del parere del Comitato. Evidenzia che la relazione delle tutors non era stata letta né attentamente valutata, che le tutors non avevano firmato il verbale del Comitato né smentito il loro parere. 4. Il quarto motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360 n. 5 cod. proc. civ., denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 4 del D.M. n. 850/2017. Sostiene che la Greco è stata esaminata solo riguardo all’insegnamento della geografia, lamentando che la relazione dell’ispettrice non aveva riguardato le attività alternative e di potenziamento svolte, né gli ulteriori criteri previsti dall’art. 4 delD.M. e gli elementi valutati dalle tutors. Aggiunge che nulla era stato contestato alla Greco in ordine al corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti, né in ordine al corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali, all’osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente, nonché alla partecipazione alle attività formative e al raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previste. 5. La quinta censura, proposta ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. Lamenta la mancata compensazione delle spese di lite. 6. Laricorrente, tramite il difensore, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio. 7. La rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalla parte personalmente. 8. La rinuncia al ricorso per cassazione vale a far ritenere cessato l’interesse alla decisione sul ricorso (v. Cass. n. 32009/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata). 9. Le spese del giudizio di cassazione vanno integralmente compensate, in ragione della complessità delle questioni trattate. 10. La natura della pronuncia, di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità del ricorso (v. Cass. n. 266/2019; Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19560/2015), esclude l’applicabilità dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativo all’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti spese relative al giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 6 maggi
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