CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15736/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha riproposto una richiesta — tendente alla revisione della sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo, inflittagli per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] all'esito di un procedimento che, conclusosi in primo grado con l'adozione di sentenza assolutoria, ha visto, in appello, il ribaltamento della prima decisione, non preceduto dalla nuova escussione dei collaboratori di giustizia già sentiti in primo grado né dei testimoni latori degli apporti più importanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — che è già stata sottoposta alla competente autorità giudiziaria che, a più riprese, la ha respinta, sulla scorta del rilievo secondo cui «è inammissibile il ricorso volto ad ottenere la c.d. revisione "europea" quando la richiesta sia relativa a situazione processuale esaurita e coperta da giudicato, in assenza di esito favorevole dinanzi alla Corte EDU da eseguire in Italia, a prescindere dalla natura "pilota" o ordinaria della "sentenza europea" richiamata a sostegno dell'istanza» (Sez. 1, n. 56163 del 23/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274557 - 01); che il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità è stato, poscia, ribadito da Sez. 5, n. 7918 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275628 - 01, ove è stato, peraltro, negato, con riferimento ad una fattispecie di riforma di sentenza assolutoria di primo grado in assenza di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, carattere di sentenza "pilota" alla decisione della Corte EDU, sezione prima, 29 giugno 2017, Lorefice contro Italia, avuto riguardo sia al tenore del dispositivo, limitato al riconoscimento della tutela risarcitoria, sia all'ordito motivazionale, esclusivamente incentrato sulla ritenuta violazione dell'art.6 della Convenzione nello specifico caso esaminato; che, ancora in tempi relativamente recenti (cfr. ordinanza della Corte di appello di Potenza del 24/09/2022, avverso la quale è stato proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile da Sez. 1, n. 22311 del 23/03/2023, avverso la quale è stato, a sua volta, proposto ricorso straordinario ex art. 625 cod. proc. pen. pure dichiarato inammissibile da Sez. 5, n. 19622 del 15/02/2024), analoga richiesta di [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata inammissibile; che, con l'ultima iniziativa, [OSCURATO:PERSONA] ripropone il tema dell'estensione, nei suoi confronti, degli effetti della sentenza della Corte EDU, sezione prima, 29 giugno 2017, Lorefice contro Italia, e di quelle, precedenti e successive, che si sono occupate della compatibilità con l'art. 6 della Convenzione di fattispecie processuali connotate dall'affermazione, nel giudizio di secondo grado ed in riforma della prima decisione, della responsabilità penale dell'imputato, non preceduta dalla nuova assunzione della pertinente e decisiva prova dichiarativa; 2che la menzionata questione è stata, come detto, più volte esaminata, con esiti difformi da quelli indicati dall'odierno ricorrente, onde non può che prendersi atto, in questa sede, dell'intervenuta ed insuperabile preclusione processuale, tale da rendere, in concreto, irrilevante, l'ulteriore profilo — vedente sull'arricchimento, in appello, del compendio istruttorio raccolto a carico dell'imputato — addotto dalla Corte di appello a sostegno dell'ordinanza impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M" DEPOSITATA CANCF1 !ERIA 3 O 026 Funz.K) uis