CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2021
Cassazione n. 02717/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 14.04.2021, la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto emessa in data 12.02.2020 - con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per non aver commesso il fatto dal reato di cui agli artt. 81 c.p. e 595 comma 3 c.p. per avere, attraverso reiterate azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offeso ripetutamente la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] - ha dichiarato invece il Massarelli colpevole del reato ascrittogli, rinvenendo nelle sue dichiarazioni una sostanziale ammissione della paternità delle sconvenienti affermazioni oggetto del giudizio e ritenendo elemento oggettivamente apprezzabile ai fini della riferibilità allo stesso delle offese oggetto di giudizio l'assenza di qualsivoglia denuncia all'autorità giudiziaria di abusivo utilizzo del suo profilo. 2. Avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, ha proposto ricorso per cassazione il Massarelli, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con violazione dell'art. 192 comma 2 c.p.p., per avere la Corte di Appello travisato la prova formatasi nel giudizio di primo grado; invero la Corte territoriale non ha tenuto assolutamente conto del presupposto alla base della pronuncia assolutoria di primo grado, ossia la mancanza di qualsiasi indagine volta all'accertamento della paternità degli offensivi post oggetto di giudizio tali da determinarne un'inequivoca attribuzione all'imputato, il quale, invece ne ha espressamente più volte disconosciuto la paternità. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del dl. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4.In data 11.10.2021 la difesa del Massarelli ha depositato atto di remissione della querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'imputato.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il reato di diffamazione ascritto all'imputato è estinto per intervenuta re'missione di querela intervenuta in data 2.9.2021 innanzi ai C.C. di Sava da parte di [OSCURATO:PERSONA] e successiva contestuale accettazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. In proposito va rilevato che il reato oggetto di giudizio è perseguibile a querela e quindi rimettibile. Sul punto, vanno richiamati i principi espressi dalle S.U. di questa Corte (Sez. un., n. 24241 del 25/02/2004), in virtù dei quali, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. 2.La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, perchè il reato è estinto per remissione di querela e l'imputato va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per remissione di querela. condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pali v Corte Supreqa di Cassaz