Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:2
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]40/06
[OSCURATO:PERSONA]Export GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Capsule contenenti principalmente melatonina — Medicinali»
Massime dell'ordinanza
Tariffa doganale comune — Voci doganali – Capsule contenenti principalmente melatonina
La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica
ed alla tariffa doganale comune, deve essere interpretata nel senso che rientrano nella voce doganale 3004 capsule contenenti
principalmente melatonina, le quali, poiché costituiscono principalmente un trattamento dei disturbi del sonno e degli effetti
dello sfasamento orario grazie al loro effetto stabilizzatore sul sistema nervoso dell’essere umano, presentano un carattere
terapeutico o profilattico ben definito e sono vendute in una forma tale da corrispondere ciascuna ad una dose giornaliera.
(v. punti 25-26, 30 e dispositivo)
ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
9 gennaio 2007 (
*
)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Capsule contenenti principalmente melatonina – Medicinali»
Nel procedimento C‑40/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania), con ordinanza 8 dicembre 2005, pervenuta in cancelleria il 25 gennaio 2006, nella causa tra
[OSCURATO:PERSONA]Export GmbH
e
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. R. Schintgen, presidente di sezione, nonché dai sigg. A. Tizzano (relatore) ed E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. M. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. R. Grass
intendendo statuire con ordinanza motivata ai sensi dell’art. 104, n. 3, primo comma, del proprio regolamento di procedura,
sentito l’avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della voce 3004 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato
I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla
tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789
(GU L 281, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA]‑Export GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e l’[OSCURATO:PERSONA] (direzione generale delle finanze di Norimberga; in prosieguo: l’«OFD») in merito
alla classificazione come medicamento o come preparazione alimentare ai sensi della NC di capsule contenenti principalmente
melatonina (in prosieguo: le «capsule di melatonina»).
Contesto normativo
3
La NC, introdotta dal regolamento n. 2658/87, è fondata sul sistema armonizzato mondiale di designazione e codificazione delle
merci, dal quale essa riprende le voci e sottovoci a sei cifre, aggiungendovi una settima e un’ottava cifra per formare suddivisioni
sue proprie. Oltre alla NC, nell’allegato I del detto regolamento figurano anche le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali
e le unità supplementari statistiche.
4
La voce 3004 della NC, contenuta nel capitolo 30 di quest’ultima, comprende i «[m]edicamenti (esclusi i prodotti delle voci
3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto
forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita
al minuto». I prodotti rientranti in tale voce sono esenti da dazi doganali.
5
La voce 2106 della NC è intitolata «Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove». Le preparazioni alimentari
ricadenti sotto tale voce sono invece assoggettate a dazio doganale.
[OSCURATO:PERSONA] principale e questione pregiudiziale
6
[OSCURATO:PERSONA] importa dagli [OSCURATO:PERSONA] nell’Unione europea capsule di melatonina recanti il marchio [OSCURATO:PERSONA]. Tale prodotto viene presentato come integratore alimentare ed è descritto come tale sull’etichetta, che porta la menzione
«[OSCURATO:PERSONA]». Messe in vendita in questa stessa forma, ciascuna delle capsule corrisponde a una dose giornaliera.
7
Il 26 gennaio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA]‑ und Lehranstalt (istituto tecnico-doganale di
analisi e formazione; in prosieguo: la «ZPLA») di Colonia il rilascio di un’informazione tariffaria vincolante (in prosieguo:
la «ITV») in merito alla classificazione delle capsule di melatonina oggetto della causa principale nella sottovoce 3004 5010
della NC, riguardante gli «altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936 condizionati per la vendita
al minuto».
8
Il 22 aprile 2004 la ZPLA di Monaco di Baviera, alla quale la ZPLA di Colonia aveva trasmesso la richiesta della ricorrente
nella causa principale, ha emesso una ITV che classificava le capsule suddette quali preparazione alimentare ricadente sotto
la voce 2106, nella sottovoce 2106 9098.
9
Ritenendo che tale classificazione fosse inesatta, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi all’OFD un’opposizione, che è stata
respinta con decisione in data 22 maggio 2005.
10
[OSCURATO:PERSONA] ha interposto ricorso contro tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che il prodotto in
questione nella causa principale è un medicamento e deve dunque essere classificato nella voce 3004. Tale prodotto avrebbe
infatti una proprietà terapeutica specifica, in quanto sarebbe efficace per guarire o alleviare i disturbi del sonno.
11
L’OFD sostiene, per contro, che il detto prodotto non può essere classificato nella voce 3004 come medicamento, in quanto
viene presentato come integratore alimentare, senza indicazione di finalità terapeutiche o profilattiche.
12
Nella sua decisione il giudice del rinvio rileva che il prodotto in questione nella causa principale, come qualsiasi preparato
contenente melatonina, viene sistematicamente qualificato come medicamento dalla normativa farmaceutica applicabile nella
Comunità europea, a motivo del suo influsso considerevole sull’organismo umano.
13
Infatti, secondo le constatazioni del giudice del rinvio, le capsule di melatonina mirano principalmente ad alleviare o eliminare
i disturbi del sonno e gli effetti dello sfasamento orario, grazie al loro effetto stabilizzatore sul sistema nervoso dell’essere
umano.
14
Del resto, in Germania tali capsule potrebbero essere legalmente vendute soltanto nelle farmacie e dietro prescrizione medica.
15
Tuttavia, il giudice del rinvio si interroga sulla fondatezza della classificazione delle capsule suddette come «medicamenti»
ai sensi della voce 3004 della NC, in quanto esse, da molti anni, verrebbero qualificate come preparazione alimentare nelle
ITV rilasciate negli [OSCURATO:PERSONA] membri.
16
Sulla scorta di tali premesse, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte
la seguente questione pregiudiziale:
«Se la [NC] debba essere interpretata nel senso che le capsule di melatonina, che vengono presentate come integratori alimentari
a causa dell’assenza di un’autorizzazione come medicamento, vanno classificate nella voce 3004».
Sulla questione pregiudiziale
17
Ai sensi dell’art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, qualora la soluzione di una questione pregiudiziale
possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte può statuire con ordinanza motivata.
18
Con il suo quesito il [OSCURATO:PERSONA] chiede, in sostanza, se prodotti quali le capsule di melatonina in questione nella
causa principale ricadano sotto la voce 3004 della NC.
19
Il giudice del rinvio propende per una risposta affermativa. Tuttavia, esso nutre dubbi quanto alla fondatezza di tale valutazione
per il fatto che le ITV emesse negli [OSCURATO:PERSONA] membri classificherebbero le capsule suddette tra le preparazioni alimentari ai
sensi della voce 2106 della NC.
20
A questo proposito, occorre rammentare, in via preliminare, che un’applicazione eventualmente divergente della normativa in
taluni [OSCURATO:PERSONA] membri non può influire sull’interpretazione della tariffa doganale comune, la quale si basa sul testo delle
voci doganali (v. sentenze 7 maggio 1991, causa C‑120/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2391, punto 24, e 15 settembre 2005, causa C‑495/03,
[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8151, punto 36).
21
Ciò premesso, secondo una costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio
decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive,
quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v. sentenze 16 settembre 2004, causa
C‑396/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8439, punto 27; 8 dicembre 2005, causa C‑445/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10721, punto 19,
e 8 giugno 2006, causa C‑196/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5161, punto 22).
22
Quanto alla voce 3004 della NC, da un lato, la Corte ha statuito che sono «medicamenti» ai sensi di tale voce i prodotti che
presentano caratteri terapeutici o profilattici ben definiti, il cui effetto si concentra su specifiche funzioni dell’organismo
umano (v., in tal senso, sentenze 14 gennaio 1993, causa C‑177/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑45, punto 12; 15 maggio 1997, causa
C‑405/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2581, punto 18; 12 marzo 1998, causa C‑270/96, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1121, punto 28, e 10 dicembre 1998, causa C‑328/97, Glob‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8357, punti 29 e 30).
23
Dall’altro lato, la Corte ha affermato che il fatto che prodotti di questo tipo vengano presentati sotto forma di dosi o vengano
confezionati per la vendita al dettaglio costituisce, come risulta dalla formulazione stessa della voce 3004, un presupposto
per l’applicazione di tale disposizione (v. ordinanza 19 gennaio 2005, causa C‑206/03, SmithKline [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑415,
punto 34).
24
Orbene, risulta dalla decisione di rinvio che le capsule di melatonina soddisfano i due criteri sopra evidenziati.
25
In primo luogo, secondo le constatazioni del giudice del rinvio, tali capsule costituiscono principalmente un trattamento
dei disturbi del sonno e degli effetti dello sfasamento orario grazie al loro effetto stabilizzatore sul sistema nervoso dell’essere
umano. Esse presentano dunque un carattere terapeutico e profilattico ben definito.
26
In secondo luogo, come risulta dal punto 6 della presente ordinanza, il prodotto in questione nella causa principale viene
venduto sotto forma di capsule, corrispondenti ciascuna ad una dose giornaliera.
27
Di conseguenza, ai fini della classificazione nella NC, in base alle informazioni di cui la Corte dispone, prodotti quali
le capsule di melatonina in questione nella causa principale debbono essere considerati «medicamenti» ai sensi della voce 3004.
28
L’argomento addotto dall’OFD, secondo cui le capsule suddette non potrebbero essere classificate in tale voce in quanto vengono
presentate come integratore alimentare, non è idoneo a rimettere in discussione la detta qualificazione.
29
È sufficiente infatti rilevare – come già statuito dalla Corte – che né il tenore letterale della voce 3004, né le note introduttive
del capitolo 30 della NC per la classificazione doganale dei prodotti in tale capitolo fanno riferimento alla presentazione
del prodotto, sicché tale elemento non ha un valore determinante per la classificazione del prodotto stesso nella NC (v.,
in tal senso, sentenze 6 novembre 1997, causa C‑201/96, LTM, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6147, punto 28, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto
27, nonché ordinanza SmithKline [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 33). Pertanto, la denominazione «integratore alimentare» scelta dal fabbricante
per il prodotto oggetto della causa principale non esclude in alcun modo la classificazione doganale di quest’ultimo come
medicamento.
30
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, occorre risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che la NC deve essere
interpretata nel senso che capsule di melatonina quali quelle in questione nella causa principale rientrano nella voce doganale
3004.
Sulle spese
31
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) così provvede:
La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo
alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione
11 settembre 2003, n. 1789, deve essere interpretata nel senso che capsule contenenti principalmente melatonina quali quelle
in questione nella causa principale rientrano nella voce doganale 3004.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.