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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42138/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino del 15 qort,na io 2021 resa ex art. 444 cod. proc. pen. in è stata applicata a Hakim ZouZou la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990, per avere illegalmente detenuto, a fini di spaccio gr. 776,2 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con principio attivo pari a gr. 363,497, in parte nella propria abitazione ed all'interno del suo negozio, disponendo la confisca e la distruzione delle sostanze stupefacenti sequestrate e la confisca del denaro in sequestro.

2. Avverso la sentenza propone ricorso, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, affidandolo ad un unico motivo con cui contesta la falsa applicazione dell'art. 240 bis cod. pen., per avere il giudice disposto la confisca della somma di denaro rinvenuta in possesso dell'imputato, non solo senza indicarne l'importo, ma neppure i parametri quantitativi di raffronto fra le capacità reddituali di Hakim ZouZou e l'importo sequestrato, limitandosi ad affermare che il medesimo non aveva fornito adeguata spiegazione sulla provenienza lecita del denaro.

Contesta l'assenza di prova sul punto osservando che sin dall'udienza di convalida l'imputato ha fornito documentazione comprovante sia l'attività commerciale svolta, attraverso la produzione della visura camerale, che la provenienza lecita, essendogli stata trasferita dal Marocco la somma di 135.000,00 dirham, pari a circa 13.000,00 euro, sicché appare del tutto erroneo l'assunto secondo cui le dichiarazioni dell'imputato appaiono sfornite di prova.

Ricorda che la presunzione di illegittima provenienza che fa scattare l'onere probatorio a carico della parte interessata, presuppone l'accertamento della sproporzione fra le somme ed il reddito della medesima, questione del tutto elusa dal giudice, nel caso di specie.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va, preliminarmente, ricordato che l'intera materia della ricorribilità per cassazione della statuizione inerente all'applicazione delle misure di sicurezza in ipotesi di applicazione della pena su accordo delle parti è stata recentemente oggetto della lettura sistematica da parte delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 26 settembre 2019, n. 21368, Savin ed altri. [OSCURATO:PERSONA] ha distinto fra due diversi sistemi di impugnazione in relazione alla dimensione dell'accordo negoziale, individuando un regime differenziato che circoscrive l'operatività del regime speciale di cui all'art. 448 , comma 2 bis cod. proc. pen. alle sole ipotesi in cui la misura sia stata oggetto dell'accordo fra le parti, restando la diversa ipotesi di applicazione della misura esterna al concordato regolata dall'art. 606 cod. proc. pen..

Con l'effetto, nel caso di illegalità della misura, rispettivamente della caducazione dell'intero accordo o della caducazione della sola statuizione relativa all'applicazione della misura di sicurezza, cui corrisponde un diverso contenuto dell'onere motivazionale gravante sul giudice, in forza del quale la motivazione sintetica è ammessa solo qualora l'applicazione sia 'interna' al patto.

3. Il ricorso deve, dunque, ritenersi ammissibile, essendo stato proposto per vizio di motivazione avverso una statuizione inerente una misura di sicurezza che non ha formato oggetto dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen..

4. Ciò premesso, occorre muovere dal principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "Nel caso di confisca ex art. 12- sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), dall'accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato" (ex multis Sez. 2 -, Sentenza n. 43387 del 08/10/2019, Rv. 277997).

5. La 'sproporzione', tuttavia, va accertata- essa postula infatti l'individuazione sia del valore dei beni acquisiti che del reddito disponibile- e non può essere 'presunta', essendo presumibile solo l'illecita provenienza quando la sproporzione sia acclarata.

Le Sezioni unite hanno chiarito che ai fini di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, ora trasfuso nell'art. 240 bis cod. pen. è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (Sez.

U, Sentenza n. 920 del 17/12/2003, dep.2004, Montella, Rv. 226491).

Solo una volta stimata la sproporzione rispetto ai dati documentali o comunque esteriormente apprezzabili, quali l'esercizio di attività economiche lecite, infatti, tocca all'interessato dimostrare che aliunde sono ricavabili elementi che rendono i beni acquisiti proporzionati alla ricchezza di lecita provenienza.

Trattandosi di una presunzione iuris tantum è proprio attraverso la prova della proporzione che si vince la presunzione di illiceità della provenienza, che "può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (ex multis Sez. 2, n. 29554 del 17/06/2015 - dep. 10/07/2015, Fedele e altri, Rv. 264147).

6. Non si tratta, peraltro, dell'inversione dell'onere probatorio, in senso tecnico, poiché l'interessato non deve provare la non illiceità della provenienza del bene, ma solo la proporzione fra il reddito ed il patrimonio, anche precedentemente accumulato, ed i beni acquisiti.

In questo ambito, per il medesimo sarà possibile anche indicare fonti di ricchezza provenienti da terzi di cui abbia avuto la disponibilità.

7. Ora, la valutazione circa la sproporzione fra la somma oggetto di sequestro ed i cespiti a disposizione dell'imputato è del tutto mancata nel caso di specie, essendosi il giudice limitato ad affermarla ritenendo la somma sequestrata, per la sua entità 'in ogni caso sproporzionata rispetto alle capacità reddituali del condannato'.

8. L'assoluta carenza della motivazione sul punto impone l'annullamento della decisione impugnata limitatamente alla statuizione inerente alla disposta confisca di denaro, con rinvio sul punto al Tribunale di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro e rinvia sul punto al Tribunale di Torino.

Cosi dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino del 15 qort,na io 2021 resa ex art. 444 cod. proc. pen. in è stata applicata a Hakim ZouZou la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990, per avere illegalmente detenuto, a fini di spaccio gr. 776,2 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con principio attivo pari a gr. 363,497, in parte nella propria abitazione ed all'interno del suo negozio, disponendo la confisca e la distruzione delle sostanze stupefacenti sequestrate e la confisca del denaro in sequestro. 2. Avverso la sentenza propone ricorso, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, affidandolo ad un unico motivo con cui contesta la falsa applicazione dell'art. 240 bis cod. pen., per avere il giudice disposto la confisca della somma di denaro rinvenuta in possesso dell'imputato, non solo senza indicarne l'importo, ma neppure i parametri quantitativi di raffronto fra le capacità reddituali di Hakim ZouZou e l'importo sequestrato, limitandosi ad affermare che il medesimo non aveva fornito adeguata spiegazione sulla provenienza lecita del denaro. Contesta l'assenza di prova sul punto osservando che sin dall'udienza di convalida l'imputato ha fornito documentazione comprovante sia l'attività commerciale svolta, attraverso la produzione della visura camerale, che la provenienza lecita, essendogli stata trasferita dal Marocco la somma di 135.000,00 dirham, pari a circa 13.000,00 euro, sicché appare del tutto erroneo l'assunto secondo cui le dichiarazioni dell'imputato appaiono sfornite di prova. Ricorda che la presunzione di illegittima provenienza che fa scattare l'onere probatorio a carico della parte interessata, presuppone l'accertamento della sproporzione fra le somme ed il reddito della medesima, questione del tutto elusa dal giudice, nel caso di specie. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va, preliminarmente, ricordato che l'intera materia della ricorribilità per cassazione della statuizione inerente all'applicazione delle misure di sicurezza in ipotesi di applicazione della pena su accordo delle parti è stata recentemente oggetto della lettura sistematica da parte delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 26 settembre 2019, n. 21368, Savin ed altri. [OSCURATO:PERSONA] ha distinto fra due diversi sistemi di impugnazione in relazione alla dimensione dell'accordo negoziale, individuando un regime differenziato che circoscrive l'operatività del regime speciale di cui all'art. 448 , comma 2 bis cod. proc. pen. alle sole ipotesi in cui la misura sia stata oggetto dell'accordo fra le parti, restando la diversa ipotesi di applicazione della misura esterna al concordato regolata dall'art. 606 cod. proc. pen.. Con l'effetto, nel caso di illegalità della misura, rispettivamente della caducazione dell'intero accordo o della caducazione della sola statuizione relativa all'applicazione della misura di sicurezza, cui corrisponde un diverso contenuto dell'onere motivazionale gravante sul giudice, in forza del quale la motivazione sintetica è ammessa solo qualora l'applicazione sia 'interna' al patto. 3. Il ricorso deve, dunque, ritenersi ammissibile, essendo stato proposto per vizio di motivazione avverso una statuizione inerente una misura di sicurezza che non ha formato oggetto dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen.. 4. Ciò premesso, occorre muovere dal principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "Nel caso di confisca ex art. 12- sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), dall'accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato" (ex multis Sez. 2 -, Sentenza n. 43387 del 08/10/2019, Rv. 277997). 5. La 'sproporzione', tuttavia, va accertata- essa postula infatti l'individuazione sia del valore dei beni acquisiti che del reddito disponibile- e non può essere 'presunta', essendo presumibile solo l'illecita provenienza quando la sproporzione sia acclarata. Le Sezioni unite hanno chiarito che ai fini di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, ora trasfuso nell'art. 240 bis cod. pen. è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (Sez. U, Sentenza n. 920 del 17/12/2003, dep.2004, Montella, Rv. 226491). Solo una volta stimata la sproporzione rispetto ai dati documentali o comunque esteriormente apprezzabili, quali l'esercizio di attività economiche lecite, infatti, tocca all'interessato dimostrare che aliunde sono ricavabili elementi che rendono i beni acquisiti proporzionati alla ricchezza di lecita provenienza. Trattandosi di una presunzione iuris tantum è proprio attraverso la prova della proporzione che si vince la presunzione di illiceità della provenienza, che "può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (ex multis Sez. 2, n. 29554 del 17/06/2015 - dep. 10/07/2015, Fedele e altri, Rv. 264147). 6. Non si tratta, peraltro, dell'inversione dell'onere probatorio, in senso tecnico, poiché l'interessato non deve provare la non illiceità della provenienza del bene, ma solo la proporzione fra il reddito ed il patrimonio, anche precedentemente accumulato, ed i beni acquisiti. In questo ambito, per il medesimo sarà possibile anche indicare fonti di ricchezza provenienti da terzi di cui abbia avuto la disponibilità. 7. Ora, la valutazione circa la sproporzione fra la somma oggetto di sequestro ed i cespiti a disposizione dell'imputato è del tutto mancata nel caso di specie, essendosi il giudice limitato ad affermarla ritenendo la somma sequestrata, per la sua entità 'in ogni caso sproporzionata rispetto alle capacità reddituali del condannato'. 8. L'assoluta carenza della motivazione sul punto impone l'annullamento della decisione impugnata limitatamente alla statuizione inerente alla disposta confisca di denaro, con rinvio sul punto al Tribunale di Torino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro e rinvia sul punto al Tribunale di Torino. Cosi dec