CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07425/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminati i ricorsi proposti dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui in data 26.6.2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili; Premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 – 01); Rilevato che l’ordinanza impugnata ha rigettato l’istanza, relativa a più reati di furto (alcuni dei quali già unificati in cognizione sotto il vincolo della continuazione, commessi tra il 20.6.2012 e il 26.2.2014, e un altro, giudicato separatamente, commesso il 21.7.2015), in ragione della distanza cronologica e geografica dei fatti (commessi in due regioni differenti) e dell’assenza di elementi che consentano di ricondurli ad un preordinato disegno anziché ad uno stile di vita improntato al delitto; Considerato che i ricorsi avversano la decisione, valorizzando la circostanza che inizialmente fosse stato contestato il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti sul territorio nazionale; [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, che tale ipotesi di reato è stata infine esclusa nella fase della cognizione, sicché non è possibile dare ingresso alla prospettazione difensiva, la quale si fonda su un elemento di lettura dei fatti che non ha trovato convalida nel giudizio di merito, ove pertanto i ricorrenti hanno conseguentemente già ricevuto un trattamento più favorevole; Considerato, invece, che l’ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica non solo della sussistenza di concreti indicatori, ma anche del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01); [OSCURATO:PERSONA], quindi, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, in quanto si risolvono sostanzialmente nella sollecitazione di una non consentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a