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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 giugno 2024

Cassazione n. 45419/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], riformando la sentenza del 14/10/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. ascritto al capo a) dell'imputazione, per intervenuta estinzione del medesimo per prescrizione.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 comma 2 cod. proc. pen., 54 e 1161 cod. nav., 44 d.P.R. 380/01 e 142 e 181 d.lgs. 42/2004.

Si assume in particolare che, a fronte della "comprovata indisponibilità, per un verso, di una prova tecnico - scientifica atta a dimostrare l'occupazione del demanio (...), in una con l'offerta dimostrazione, per l'altro verso, sempre sul piano tecnico scientifico ...dell'intervenuto ripascimento del tratto costiero antistante la struttura privata dell'imputato", sussisteva "una prova incontrovertibile di innocenza" che avrebbe imposto alla Corte territoriale di prendere atto che l'imputato "non aveva commesso il fatto" con conseguente adozione di una sentenza di assoluzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

1. Il ricorrente, a fronte di una sentenza di appello che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato, invoca l'assoluzione nel merito ai sensi del secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen.

Questa Corte (Sez. 3, n. 18069 del 20/1/2022, Grosso; Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679 - 01) ha già avuto modo di chiarire che in presenza di una causa di estinzione del reato, la deduzione della sussistenza di presupposti fondanti le formule assolutorie per cui il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, deve accompagnarsi con la rappresentazione, altresì, ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., dell'evidenza di tali presupposti, tale per cui la loro rilevazione possa pressoché avvenire mediante semplice constatazione.

2. Non può non rilevarsi, ancora, che il motivo denuncia, in maniera promiscua, la violazione di legge e il vizio di motivazione.

E' utile precisare che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le fr 2 emergenze istruttorie acquisite non siano idonee a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione dell'ipotesi ricostruttiva cui è pervenuto il giudice di merito per cui i rilievi mossi debbono attaccare la motivazione che fonda tale decisione dimostrandone l'intrinseca inverosimiglianza o la contraddittorietà o le lacune nei passaggi argomentativi decisivi, così da integrare il vizio di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. ( Sez. 2, n. 11125 del 18/1/2024, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, 25825 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Bello).

Da tali principi il ricorso si discosta denunciando la violazione di legge, quando in realtà contestata la ricostruzione cui sono pervenuti i giudici di merito.

3. Si denuncia, ancora, il vizio di motivazione, senza fornire alcuna specificazione in ordine alla tipologia, benchè l'individuazione nella natura del deficit motivazionale denunciato sia necessaria ai fini della ammissibilità del motivo, "atteso che anche laddove il senso delle critiche possa portare a individuare, nella sostanza, la proposta di un vizio motivazionale, rimane impregiudicato, e insostituibile da alcuno, tanto più da questa Suprema Corte, l'onere di specificare il vizio individuato" ( Sez. 3, n.18062 del 20/1/2022, Grosso, Rv 283131 - 01 ).

4. Venendo, poi, al merito delle censure formulate, il ricorso, richiamando l'atto di gravame, propone una differente lettura di prove dichiarative, di cui vengono riprodotti solo alcuni passaggi, senza però fornire dati tecnici specifici e incontestati che facciano emergere la manifesta illogicità del percorso ricostruttivo che ha indotto i giudici di merito a ritenere, valorizzando, fra l'altro, i "rilievi metrici mediante il metodo delle misure dirette tramite utilizzo di rollina metrica e stralcio SID" (pag. 6 sella sentenza del Tribunale) eseguiti dal personale della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza, l'integrazione, per effetto del possesso delle opere descritte in imputazione e dell'installazione sull'arenile, e quindi nelle immediate vicinanze della battigia, degli ombrelloni dello stabilimento balneare, della contravvenzione di cui è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione.

5. In definitiva, quindi, il motivo non presenta quel carattere di "evidenza" necessario affinchè, a fronte di una pronuncia di intervenuta prescrizione dichiarata dalla Corte territoriale, possa operare la prevalenza dell'assoluzione nel merito, ai sensi del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. 6.

Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare, considerato il profilo d'inammissibilità rilevato, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], riformando la sentenza del 14/10/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. ascritto al capo a) dell'imputazione, per intervenuta estinzione del medesimo per prescrizione. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 comma 2 cod. proc. pen., 54 e 1161 cod. nav., 44 d.P.R. 380/01 e 142 e 181 d.lgs. 42/2004. Si assume in particolare che, a fronte della "comprovata indisponibilità, per un verso, di una prova tecnico - scientifica atta a dimostrare l'occupazione del demanio (...), in una con l'offerta dimostrazione, per l'altro verso, sempre sul piano tecnico scientifico ...dell'intervenuto ripascimento del tratto costiero antistante la struttura privata dell'imputato", sussisteva "una prova incontrovertibile di innocenza" che avrebbe imposto alla Corte territoriale di prendere atto che l'imputato "non aveva commesso il fatto" con conseguente adozione di una sentenza di assoluzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 1. Il ricorrente, a fronte di una sentenza di appello che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato, invoca l'assoluzione nel merito ai sensi del secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. Questa Corte (Sez. 3, n. 18069 del 20/1/2022, Grosso; Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679 - 01) ha già avuto modo di chiarire che in presenza di una causa di estinzione del reato, la deduzione della sussistenza di presupposti fondanti le formule assolutorie per cui il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, deve accompagnarsi con la rappresentazione, altresì, ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., dell'evidenza di tali presupposti, tale per cui la loro rilevazione possa pressoché avvenire mediante semplice constatazione. 2. Non può non rilevarsi, ancora, che il motivo denuncia, in maniera promiscua, la violazione di legge e il vizio di motivazione. E' utile precisare che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le fr 2 emergenze istruttorie acquisite non siano idonee a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione dell'ipotesi ricostruttiva cui è pervenuto il giudice di merito per cui i rilievi mossi debbono attaccare la motivazione che fonda tale decisione dimostrandone l'intrinseca inverosimiglianza o la contraddittorietà o le lacune nei passaggi argomentativi decisivi, così da integrare il vizio di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. ( Sez. 2, n. 11125 del 18/1/2024, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, 25825 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Bello). Da tali principi il ricorso si discosta denunciando la violazione di legge, quando in realtà contestata la ricostruzione cui sono pervenuti i giudici di merito. 3. Si denuncia, ancora, il vizio di motivazione, senza fornire alcuna specificazione in ordine alla tipologia, benchè l'individuazione nella natura del deficit motivazionale denunciato sia necessaria ai fini della ammissibilità del motivo, "atteso che anche laddove il senso delle critiche possa portare a individuare, nella sostanza, la proposta di un vizio motivazionale, rimane impregiudicato, e insostituibile da alcuno, tanto più da questa Suprema Corte, l'onere di specificare il vizio individuato" ( Sez. 3, n.18062 del 20/1/2022, Grosso, Rv 283131 - 01 ). 4. Venendo, poi, al merito delle censure formulate, il ricorso, richiamando l'atto di gravame, propone una differente lettura di prove dichiarative, di cui vengono riprodotti solo alcuni passaggi, senza però fornire dati tecnici specifici e incontestati che facciano emergere la manifesta illogicità del percorso ricostruttivo che ha indotto i giudici di merito a ritenere, valorizzando, fra l'altro, i "rilievi metrici mediante il metodo delle misure dirette tramite utilizzo di rollina metrica e stralcio SID" (pag. 6 sella sentenza del Tribunale) eseguiti dal personale della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza, l'integrazione, per effetto del possesso delle opere descritte in imputazione e dell'installazione sull'arenile, e quindi nelle immediate vicinanze della battigia, degli ombrelloni dello stabilimento balneare, della contravvenzione di cui è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione. 5. In definitiva, quindi, il motivo non presenta quel carattere di "evidenza" necessario affinchè, a fronte di una pronuncia di intervenuta prescrizione dichiarata dalla Corte territoriale, possa operare la prevalenza dell'assoluzione nel merito, ai sensi del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. 6. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare, considerato il profilo d'inammissibilità rilevato, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
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