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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 18970/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di usura, è manifestamente infondato in quanto l'esistenza del patto usurario si fonda su un complesso di elementi di prova, anche di tipo intercettivo, che consentono di superare l'incertezza prospettata dal ricorrente facendo leva su alcuni passaggi di conversazione - si vedano le pagine 3-5 della sentenza impugnata -; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere hnsore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di usura, è manifestamente infondato in quanto l'esistenza del patto usurario si fonda su un complesso di elementi di prova, anche di tipo intercettivo, che consentono di superare l'incertezza prospettata dal ricorrente facendo leva su alcuni passaggi di conversazione - si vedano le pagine 3-5 della sentenza impugnata -; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere hnsore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18970/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris