CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 17287/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
X Ervis ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafeindicata che ha applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena digiustizia concordata tra le parti in ordine ai reati ascritti di cui alla rubrica.2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché propostoper motivo non consentito tra quelli tassativamente stabiliti dall’art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen.In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena, la Corte dilegittimità ha, infatti, affermato:- che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa dellapena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verificadell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilitàdella pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.2020, Rv. 278337 – 01).- che, sebbene, in tema di patteggiamento, con il ricorso per cassazione possadenunciarsi, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche l'erroneaqualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dalgiudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti el'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)cod. proc. pen., nondimeno, l'errore sul nomen iuris deve essere manifesto. Infatti, perconsolidato orientamento di questa Corte di legittimità, espresso a Sezioni Unite (sentenzan. 5838 del 28/11/ 2013, dep. 6/02/2014, in motivazione) e ribadito anche a seguito dellanovella di cui alla legge n. 131 del 2017, tale vizio è deducibile nei soli casi in cui sussistal'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essereesclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. Sez.6, ord. n. 3108 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 272252 anche sulla legittimità del ricorso alla procedura deplano nei casi di genericità del motivo).4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente alle spese del procedimento e, in ragione dei profili diinammissibilità rilevati, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila.5. In relazione al titolo di alcuni dei reati contestati deve essere disposto, a normadell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l’oscuramento dei dati personali e degli altrielementi identificativi. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.