CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08380/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 14 maggio 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art.671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, falsità materiale commessa dal privato, frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tale certificazione e truffa, ai sensi degli artt. 469, 477, 482, 497 e 640 cod. pen., commessi in data antecedente e prossima al 5 ottobre 2004 in Aversa, giudicati dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sez. dist. di Aversa, con sentenza del 31 gennaio 2011, definitiva il 18 maggio 2011; 2) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., commesso il 29 luglio 2005 in Frosinone, giudicato dal Tribunale di Frosinone con sentenza del 10 giugno 2011, definitiva il 16 gennaio 2012; 3) ai reati di truffa e ricettazione, ai sensi degli artt. 640 e 648 cod. pen., commessi il 15 febbraio 2010 in Aversa e in luogo ignoto, giudicati dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 19 maggio 2015, definitiva il 30 ottobre 2015; 4) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., commesso il 23 aprile 2008 in Ascea, giudicato dal Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza del 4 aprile 2012, definitiva il 24 febbraio 2017; 5) al reato di insolvenza fraudolenta, ai sensi dell'art. 641 cod. pen., commesso il 29 novembre 2010 in Castelvetrano, giudicato dal Tribunale di Marsala con sentenza dell'Il aprile 2016, definitiva il 6 marzo 2017; 6) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., commesso dal 14 aprile all'il maggio 2009 in Villacidro, giudicato dal Tribunale di Cagliari con sentenza del 30 giugno 2016, definitiva il 21 settembre 2016; 7) truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., commesso il 6 maggio 2013 in Lanciano, giudicato dal Tribunale di Lanciano con sentenza del 24 novembre 2017, definitiva il 10 marzo 2018; 8) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso in data antecedente e prossima al 6 ottobre 2010 in Castrolibero, giudicato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 29 novembre 2017, definitiva il 16 aprile 2018.Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che le singole violazioni accertate, lungi dall'essere sintomatiche dell'esistenza di un unico disegno criminoso, erano la mera manifestazione di un programma di vita delinquenziale del reo, concetto antitetico rispetto alla disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva commesso le singole violazioni non in forza di una preventiva programmazione di ognuna delle condotte criminose, ma in forza di una scelta contingente dettata, volta per volta, da finalità di lucro. Tale conclusione era confermata dal lungo arco temporale nel quale erano stati commessi i reati (dal 2004 al 2013) e dal diverso ambito territoriale di realizzazione delle condotte, elementi che, anche considerando la tipologia delle fattispecie penali, non permetteva di ritenere che il condannato, al compimento del primo reato, avesse già preventivato di commettere anche gli altri. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81, secondo comma, cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente rigettato la richiesta, omettendo di considerare che lo stesso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, con precedenti ordinanze del 29 novembre 2001 e 25 giugno 2002, aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati commessi a distanza di tempo tra loro. Secondo il ricorrente, quindi, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto rigettare la richiesta in forza del ritenuto ampio contesto temporale, omettendo di offrire alcuna valida motivazione in merito alla richiesta di continuazione parziale tra i reati oggetto dell'istanza, commessi anche a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro. Secondo il ricorrente, infine, il giudice dell'esecuzione avrebbe affermato in maniera contraddittoria che la parziale identità dei reati e le modalità operative dei diversi delitti erano elementi ostativi al riconoscimento dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. La cognizione del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati per l'applicazione della disciplina della continuazione va eseguita, in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere in continuazione e, attraverso il loro raffronto, alla luce delle ragioni enunciate dall'istante, gravato in tema di esecuzione - quando invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato - non da un onere probatorio, ma dall'onere di allegare, e cioè di prospettare e indicare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza (Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356). In tema di esecuzione, infatti, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Benvivenga, Rv. 275451). Il c.d. onere di allegazione di elementi specifici a sostegno dell'istanza, pertanto, sottolinea la necessità che la prova dell'esistenza di un comune disegno criminoso sia effettiva, e non si limiti a registrare l'esistenza di elementi, come la prossimità spazio-temporale e l'identità del bene giuridico leso che, di per sé, sono neutri, essendo anche compatibili con la mera inclinazione a delinquere, fenomeno ben diverso dalla unitaria programmazione, anche generica, più reati. 34ek, 1.2. Nel caso in esame, come ha correttamente evidenziatoill-Procuratore generale, se è vero che nel tener conto dell'indicatore del lasso temporale, il giudice dell'esecuzione ha fatto riferimento all'intero periodo dal primo all'ultimo episodio non valutando anche gli intervalli temporali intermedi, va evidenziato che egli ha valorizzato anche il criterio della dislocazione territoriale, che evidenzia località tutte diverse: gli unici episodi commessi nella medesima località, Aversa, sono distanti nel tempo ben cinque anni e quattro mesi, dal 5.10.2004 al 15.2.2010, così come risulta dal provvedimento impugnato. La scelta del giudice di ritenere indicatori prevalenti quello temporale e quello geografico e nel ritenere l'omogeneità delle fattispecie e del modus operandi espressioni di una scelta di vita, anche alla luce delle numerosissime condanne che risultano dal decreto di esecuzione delle pene allegato al ricorso ! appare immune da vizi logici e dai vizi denunciati, atteso che non sussistono in concreto e non assumono rilievo univoco nel caso in esame gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso posto a base dell'applicazione della disciplina della continuazione, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il provvedimento impugnato abbia fatto corretta applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali e che il ricorso si risolve nella confutazione della discrezionale valutazione del giudice dell'esecuzione, come tale inammissibile in questa sede, atteso che la motivazione del provvedimento impugnato è congrua e basata su specifici dati fattuali risultanti dalle sentenze di condanna esaminate. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis