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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12540/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A' di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 20/06/2025, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] haparzialmente riformato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a carico di [OSCURATO:PERSONA], annullandola conriferimento al capo B1) per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, aggravato ai sensidell’art. 416-bis.1 cod. pen. e sostituendo la misura della custodia cautelare con quella degliarresti domiciliari con riguardo alla residua contestazione di cui al capo B19) per avere inconcorso con altri tentato di importare, ricevere o commerciare un quantitativo nondeterminato ma notevole di cocaina, non riuscendovi a causa della mancata consegna afronte del prezzo già corrisposto.In particolare da un’attività di monitoraggio audio e video effettuata dagli investigatori il14/05/2021 era emerso che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sierano recati a casa di [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale della criminalità ndranghetistareggina per riferirgli che due anni prima, nell’aprile 2019 avevano investito una somma parialmeno ad euro 125.000,00 per l’acquisto di un carico di cocaina che doveva giungeredall’estero a bordo di un aereo; l’importo complessivo era stato raccolto da altri tra cui ilnipote del [OSCURATO:PERSONA], al quale egli faceva riferimento con il nome “Peppe”, aggiungendo cheaveva fornito “venti, trenta mila” euro; nel colloquio si affermava che la somma era stataconsegnata il 25/4/2019 a [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un affare in ordine al quale siera fatto garante il capo società di [OSCURATO:PERSONA].La consegna non era però avvenuta e i D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano l’intervento diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] per riottenere il denaro.L’identificazione di [OSCURATO:PERSONA] è stata motivata dai plurimi accertati contatti telefonici tracostui e [OSCURATO:PERSONA], che egli chiama zio e di cui è l’unico nipote, nonché da altreintercettazioni in cui i coindagati riferiscono di colloqui effettuati con il nipote di [OSCURATO:PERSONA] peraffari comuni.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],deducendo con un unico articolato motivo la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc. pen. in relazione alle norme contenute negli artt. 273 e 292 cod. proc. pen.Lamenta l’erronea o omessa valutazione degli elementi relativi al riconoscimentopersonale del soggetto menzionato dal conversante indicato come “[OSCURATO:PERSONA]” nelcolloquio intercettato il 17/05/2021 presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] non associa il nome [OSCURATO:PERSONA] al nipote ma parla del nipote come figlio di Peppe.Il ricorrente contesta la ricostruzione del provvedimento impugnato, secondo la qualeGiorgi avrebbe fatto una pausa dopo avere pronunciato “figlio di” e poi dopo avrebbeindicato Peppe come suo nipote.

Sostiene che questa tesi è contraddetta dal valoresemantico dei termini utilizzati.

Contesta altresì che il nome del padre di Peppe non sarebbeudibile perché [OSCURATO:PERSONA] avrebbe abbassato la voce, considerandola una mera ipotesi chesconfina nell’invenzione della prova.

Deduce in ogni caso che non si è proceduto all’ascoltodel colloquio.Lamenta altresì l’erronea valutazione del contenuto del dialogo del 17/05/2021, dalquale non può inferirsi che il soggetto che aveva messo a disposizione la somma fosseconsapevole dell’impiego che ne sarebbe stato fatto.Si duole ancora dell’erronea valutazione degli elementi che dovrebbero consentire diidentificare il “[OSCURATO:PERSONA]” menzionato nel corso degli altri colloqui intercettati.

Si fa riferimentoall’uso del soprannome “scoccolato”, che viene attribuito a [OSCURATO:PERSONA] senza spiegare in forza diquale elemento; in assenza di dati di certezza sull’attribuzione del soprannome non sipotrebbe affermare che i colloqui in cui si parla del nipote dello “scoccolato” hanno adoggetto condotte di [OSCURATO:PERSONA].Per altro [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nei colloqui intercettati tra ottobre enovembre 2021 parla di tale “Peppe” e poi di un “compare Peppino” e non vi sono elementicerti circa il fatto che si riferisse alla stessa persona.In ogni caso questi altri colloqui non si comprende in che modo debbano ritenersicollegati con i fatti oggetto della contestazione con quello intercettato in casa [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA].Pertanto la difesa chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.

Il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi dicolpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod.proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazionedi specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultantedal testo del provvedimento impugnato.

Essa, dunque, non può intervenire nellaricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilitàdelle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice dimerito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza omeno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenzadella motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanzeanalizzate (cfr. Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, rv. 215828 e le successive, Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, rv.255460).È pertanto consequenziale il principio, secondo il quale «in tema di misure cautelaripersonali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione dispecifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, manon anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che sirisolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 2,n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).Il giudizio di legittimità ha come ambito elettivo di verifica quello del controllo chel’ordinanza del Tribunale per il riesame (gravata da ricorso per cassazione) sia stata emessanel rispetto degli obblighi gravanti sul giudice cautelare di secondo grado, secondo ilprincipio per il quale «in tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali,sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevataall'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da viziodi motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contengauna compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, rv. 279297).Non è consentito assolvere all'obbligo di offrire un adeguato e congruo apparatomotivazionale (sia dell'ordinanza applicativa di misure coercitive, sia di quella di conferma insede di riesame), attraverso la mera riedizione del compendio raccolto in sede di indaginipreliminari, facendo affidamento sul requisito dell'autoevidenza dello stesso (Sez. 6, n.27928 del 14/06/2013, Ferrara, rv. 256262).3.

Alla luce di queste premesse l’unico articolato motivo di ricorso - già esaustivamentesintetizzato in parte narrativa – appare meramente rivalutativo e si risolve nell'auspicio di unaricostruzione radicalmente alternativa di alcuni elementi, rispetto a quella contenuta nelprovvedimento impugnato, e nella svalutazione di altri elementi che, invece, sono stati inmaniera argomentata valorizzati nel provvedimento impugnato; la doglianza non riesce,però, a evidenziare patologie effettivamente riconducibili al novero dei vizi indicati dall'art.606 cod. proc. Pen.Il Tribunale ha formulato una plausibile lettura della trascrizione del colloquiointercettato il 17/05/2021 presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], in cui si è ritenuto che lozio [OSCURATO:PERSONA] stesse parlando del nipote [OSCURATO:PERSONA].

La trascrizione delpassaggio di interesse è la seguente «poi ho chiamato pure a mio nipote, al figlio di…Peppe… (inc. rumori ambientali e abbassa il tono della voce)».

E' stato valorizzato daigiudici cautelari il riferimento ad un nipote, che dagli atti d'indagine è risultato essereindividuabile soltanto nel ricorrente; pertanto, l’alternativa interpretazione della difesa, che,escludendo ogni rilevanza all’interruzione e ai rumori, sostiene che il nipote non fosseGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] (cioè Peppe) ma il figlio di un non meglio identificato Peppe, non puòconsiderarsi idonea ad evidenziare di per sé un vizio logico nella ricostruzione del Tribunale;e, infatti,il provvedimento impugnato sorregge la sua lettura della trascrizione e degliaccertamenti con l’esito degli accertamenti anagrafi sulla rete familiare di [OSCURATO:PERSONA], chehanno evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] sia il suo unico nipote.La cointeressenza consapevole di [OSCURATO:PERSONA] nell’affare illecito già al momento in cui avevaversato il suo denaro è tratta da una plausibile lettura di contesto e anche dal fatto che nelleconversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si fa riferimento ad un lorointervento per spiegare tutta la situazione che coinvolgeva [OSCURATO:PERSONA] anche al nipote.L’attribuzione del soprannome “scoccolato” a [OSCURATO:PERSONA] è dettagliatamente spiegata nellanota 2393 riportata al foglio 6 dell’ordinanza del Tribunale del riesame, avendo riguardo allasua calvizie, alla conversazione del 21/12/2021 in cui [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] parlanodi un incontro da svolgere nel giorno dopo con lo “scoccolato” e poi lo chiamano anche“Bastiano” e a quella del 22/12/2021 in cui parlano di una consegna di una somma di1.300,00 euro alla “scoccolato” e poi lo chiamano [OSCURATO:PERSONA], corrispondente al nomeproprio di [OSCURATO:PERSONA].Si ricorda, in proposito, il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza dilegittimità (si veda, tra le altre, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976), secondo ilquale «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio dimotivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei graviindizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura delgiudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerentiall’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principidi diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo diquelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice dimerito».Le doglianze proposte nel ricorso in esame presentano quindi caratteristiche, che lecollocano al di fuori dei confini dell’ammissibilità.4.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – non ricorrendo ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del07/06/2000 – anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A' di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 20/06/2025, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] haparzialmente riformato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a carico di [OSCURATO:PERSONA], annullandola conriferimento al capo B1) per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, aggravato ai sensidell’art. 416-bis.1 cod. pen. e sostituendo la misura della custodia cautelare con quella degliarresti domiciliari con riguardo alla residua contestazione di cui al capo B19) per avere inconcorso con altri tentato di importare, ricevere o commerciare un quantitativo nondeterminato ma notevole di cocaina, non riuscendovi a causa della mancata consegna afronte del prezzo già corrisposto.In particolare da un’attività di monitoraggio audio e video effettuata dagli investigatori il14/05/2021 era emerso che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sierano recati a casa di [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale della criminalità ndranghetistareggina per riferirgli che due anni prima, nell’aprile 2019 avevano investito una somma parialmeno ad euro 125.000,00 per l’acquisto di un carico di cocaina che doveva giungeredall’estero a bordo di un aereo; l’importo complessivo era stato raccolto da altri tra cui ilnipote del [OSCURATO:PERSONA], al quale egli faceva riferimento con il nome “Peppe”, aggiungendo cheaveva fornito “venti, trenta mila” euro; nel colloquio si affermava che la somma era stataconsegnata il 25/4/2019 a [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un affare in ordine al quale siera fatto garante il capo società di [OSCURATO:PERSONA].La consegna non era però avvenuta e i D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano l’intervento diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] per riottenere il denaro.L’identificazione di [OSCURATO:PERSONA] è stata motivata dai plurimi accertati contatti telefonici tracostui e [OSCURATO:PERSONA], che egli chiama zio e di cui è l’unico nipote, nonché da altreintercettazioni in cui i coindagati riferiscono di colloqui effettuati con il nipote di [OSCURATO:PERSONA] peraffari comuni.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],deducendo con un unico articolato motivo la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc. pen. in relazione alle norme contenute negli artt. 273 e 292 cod. proc. pen.Lamenta l’erronea o omessa valutazione degli elementi relativi al riconoscimentopersonale del soggetto menzionato dal conversante indicato come “[OSCURATO:PERSONA]” nelcolloquio intercettato il 17/05/2021 presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] non associa il nome [OSCURATO:PERSONA] al nipote ma parla del nipote come figlio di Peppe.Il ricorrente contesta la ricostruzione del provvedimento impugnato, secondo la qualeGiorgi avrebbe fatto una pausa dopo avere pronunciato “figlio di” e poi dopo avrebbeindicato Peppe come suo nipote. Sostiene che questa tesi è contraddetta dal valoresemantico dei termini utilizzati. Contesta altresì che il nome del padre di Peppe non sarebbeudibile perché [OSCURATO:PERSONA] avrebbe abbassato la voce, considerandola una mera ipotesi chesconfina nell’invenzione della prova. Deduce in ogni caso che non si è proceduto all’ascoltodel colloquio.Lamenta altresì l’erronea valutazione del contenuto del dialogo del 17/05/2021, dalquale non può inferirsi che il soggetto che aveva messo a disposizione la somma fosseconsapevole dell’impiego che ne sarebbe stato fatto.Si duole ancora dell’erronea valutazione degli elementi che dovrebbero consentire diidentificare il “[OSCURATO:PERSONA]” menzionato nel corso degli altri colloqui intercettati. Si fa riferimentoall’uso del soprannome “scoccolato”, che viene attribuito a [OSCURATO:PERSONA] senza spiegare in forza diquale elemento; in assenza di dati di certezza sull’attribuzione del soprannome non sipotrebbe affermare che i colloqui in cui si parla del nipote dello “scoccolato” hanno adoggetto condotte di [OSCURATO:PERSONA].Per altro [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nei colloqui intercettati tra ottobre enovembre 2021 parla di tale “Peppe” e poi di un “compare Peppino” e non vi sono elementicerti circa il fatto che si riferisse alla stessa persona.In ogni caso questi altri colloqui non si comprende in che modo debbano ritenersicollegati con i fatti oggetto della contestazione con quello intercettato in casa [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA].Pertanto la difesa chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. Il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi dicolpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod.proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazionedi specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultantedal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nellaricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilitàdelle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice dimerito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza omeno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenzadella motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanzeanalizzate (cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, rv. 215828 e le successive, Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, rv.255460).È pertanto consequenziale il principio, secondo il quale «in tema di misure cautelaripersonali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione dispecifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, manon anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che sirisolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 2,n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).Il giudizio di legittimità ha come ambito elettivo di verifica quello del controllo chel’ordinanza del Tribunale per il riesame (gravata da ricorso per cassazione) sia stata emessanel rispetto degli obblighi gravanti sul giudice cautelare di secondo grado, secondo ilprincipio per il quale «in tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali,sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevataall'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da viziodi motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contengauna compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, rv. 279297).Non è consentito assolvere all'obbligo di offrire un adeguato e congruo apparatomotivazionale (sia dell'ordinanza applicativa di misure coercitive, sia di quella di conferma insede di riesame), attraverso la mera riedizione del compendio raccolto in sede di indaginipreliminari, facendo affidamento sul requisito dell'autoevidenza dello stesso (Sez. 6, n.27928 del 14/06/2013, Ferrara, rv. 256262).3. Alla luce di queste premesse l’unico articolato motivo di ricorso - già esaustivamentesintetizzato in parte narrativa – appare meramente rivalutativo e si risolve nell'auspicio di unaricostruzione radicalmente alternativa di alcuni elementi, rispetto a quella contenuta nelprovvedimento impugnato, e nella svalutazione di altri elementi che, invece, sono stati inmaniera argomentata valorizzati nel provvedimento impugnato; la doglianza non riesce,però, a evidenziare patologie effettivamente riconducibili al novero dei vizi indicati dall'art.606 cod. proc. Pen.Il Tribunale ha formulato una plausibile lettura della trascrizione del colloquiointercettato il 17/05/2021 presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], in cui si è ritenuto che lozio [OSCURATO:PERSONA] stesse parlando del nipote [OSCURATO:PERSONA]. La trascrizione delpassaggio di interesse è la seguente «poi ho chiamato pure a mio nipote, al figlio di…Peppe… (inc. rumori ambientali e abbassa il tono della voce)». E' stato valorizzato daigiudici cautelari il riferimento ad un nipote, che dagli atti d'indagine è risultato essereindividuabile soltanto nel ricorrente; pertanto, l’alternativa interpretazione della difesa, che,escludendo ogni rilevanza all’interruzione e ai rumori, sostiene che il nipote non fosseGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] (cioè Peppe) ma il figlio di un non meglio identificato Peppe, non puòconsiderarsi idonea ad evidenziare di per sé un vizio logico nella ricostruzione del Tribunale;e, infatti,il provvedimento impugnato sorregge la sua lettura della trascrizione e degliaccertamenti con l’esito degli accertamenti anagrafi sulla rete familiare di [OSCURATO:PERSONA], chehanno evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] sia il suo unico nipote.La cointeressenza consapevole di [OSCURATO:PERSONA] nell’affare illecito già al momento in cui avevaversato il suo denaro è tratta da una plausibile lettura di contesto e anche dal fatto che nelleconversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si fa riferimento ad un lorointervento per spiegare tutta la situazione che coinvolgeva [OSCURATO:PERSONA] anche al nipote.L’attribuzione del soprannome “scoccolato” a [OSCURATO:PERSONA] è dettagliatamente spiegata nellanota 2393 riportata al foglio 6 dell’ordinanza del Tribunale del riesame, avendo riguardo allasua calvizie, alla conversazione del 21/12/2021 in cui [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] parlanodi un incontro da svolgere nel giorno dopo con lo “scoccolato” e poi lo chiamano anche“Bastiano” e a quella del 22/12/2021 in cui parlano di una consegna di una somma di1.300,00 euro alla “scoccolato” e poi lo chiamano [OSCURATO:PERSONA], corrispondente al nomeproprio di [OSCURATO:PERSONA].Si ricorda, in proposito, il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza dilegittimità (si veda, tra le altre, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976), secondo ilquale «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio dimotivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei graviindizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura delgiudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerentiall’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principidi diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo diquelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice dimerito».Le doglianze proposte nel ricorso in esame presentano quindi caratteristiche, che lecollocano al di fuori dei confini dell’ammissibilità.4. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – non ricorrendo ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del07/06/2000 – anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]