CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 10481/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17708/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe che ha confermato la condanna emessa in primo grado, in relazione al delitto di cui agli artt. 56, 624, 627 n.7 c.p., alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa, avendo concesso la circostanza attenuante ex art. 62 n.4 c.p., ritenuta equivalente alla aggravante contestata. La ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n.7 c.p. [OSCURATO:PERSONA], nello specifico, contesta la sussistenza dell'aggravante dell'esposi- zione dei beni alla pubblica fede, sostenendo che l'imputata, riconosciuta dal re- sponsabile del supermercato quale "persona sospetta", sia stata sottoposta a con- tinua e diretta vigilanza, sicché - alla luce dell'indirizzo di legittimità consolidato in materia- ciò varrebbe ad escludere la contestata aggravante. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3.11 ricorso è manifestamente infondato in quanto poggia su enunciati inter- pretativi in contrasto col dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ed invero, la Corte territoriale ha motivato in modo incensurabile e specifico circa la configurabilità dell'aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica utilità (cfr. pagina 2): nello specifico, i giudici del gravame del merito hanno reputato sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n.7 c.p., in quanto il fatto è avvenuto in un supermercato, luogo in cui la scelta della merce avviene mediante sistema di "self service", di talché la vigilanza praticata dagli addetti non può rite- nersi costante né continuativa, ma «generica, saltuaria ed eventuale»; né vale ad N. 17708/2022 R.G. escludere l'aggravante la presenza di un sistema di videoregistrazione, non po- tendo ritenersi lo stesso equivalente ad un controllo, diretto e continuativo, da parte di persona addetta Sul punto, la Corte territoriale richiama un orientamento consolidato di questa Corte di legittimità secondo cui "(...) l'esclusione dell'aggravante richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria, ed eventuale" (ex multis sentenze nn. 6416/2014 e 45570/2015). 4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma