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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 21914/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11229-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'ASPROMONTE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto Pubblico impiego R.G.N.11229/2016 Cron.

Rep.

Ud.13/04/2022 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 1579/2014 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 463/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] pronunciando sull’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Aspromonte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],ha confermato la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato l’Ente a pagare al lavoratore, a titolo di differenze retributive maturate tra il 14 dicembre 2005 e il 31 dicembre 2009, a causa dello svolgimento di mansioni superiori, la somma complessiva dieuro 155.045,26, oltre accessori.

2. Il Tribunale aveva dichiarato nullo l’atto del 20 dicembre 2005 con il qualeil lavoratore aveva rinunciato agli emolumenti al momento dell’accettazione dell’incarico di coordinamento delle attività gestionali dell’Ente a seguito delle dimissioni del Direttore.

3. La Corte d’Appello ha precisato che la rinuncia ai maggiori monumenti non poteva che investire il periodo nel corso del quale essa era intervenuta,e cioè il periodo compreso tra il 14 dicembre 2005 e il 28 Marzo 2006.

Essa non poteva riguardare il periodo successivo per il quale il conferimento di funzioni di direzione e di coordinamento, nelle more dell’espletamento della procedura per la nomina del nuovo direttore, trovava fondamento nella delibera commissariale numero 3 del 27 marzo 2006, che prevedeva espressamente l’esclusione di ogni emolumento aggiuntivo, ma alla qualenon si era accompagnata alcuna rinuncia da parte del lavoratore.

La Corte d’Appello ha chiarito che la nullità dell’atto di rinuncia non scaturiva da un’iniziativa ufficiosa del giudice di primo grado, ma da un’eccezione sollevata dall’originario ricorrente a cui non era stata tempestivamente opposta l’eccezione di decadenza legata al decorso del termine semestrale,che era onere della parte resistente proporre e che non poteva essere validamente opposta in secondo grado.

Per giurisprudenza consolidata, l’impugnazione di una rinuncia o transazione da parte del lavoratore ne determina l’automatica caducazione senza necessità di proposizione di una posta domanda di annullamento.

Era infondata anche la doglianza, oggetto del terzo motivo di appello, relativa alla pretesa scorrettezza del lavoratore che avrebbe accettato di svolgere l’incarico assegnatogli per un arco di tempo prolungato, così ingenerando nell’Ente l’affidamento che ciò non avrebbe comportato alcun onere aggiuntivo, e così inducendo l’Ente stessoa non affrontare i tempi della designazione del nuovo direttore,o comunque non attivare un sistema di sostituzione alternativo.

Il giudice secondo grado ha rilevato che questa prospettazione come era stato dedotto dal lavoratore non aveva trovato spazio negli argomenti sviluppati dall’Ente in primo gradoma aveva carattere inedito in appello; in ogni caso non appariva appropriata l’invocazione della categoria generale dell’abuso del diritto, né il richiamo ai principi di buona fede e correttezza.

Ed infatti, non costituiva abuso del diritto il fatto che una parte del contratto avesse tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell’altra, quando tale condotta perseguiva un risultato lecito attraverso mezzi legittimi.

Il dipendente era vincolato all’attuazione di precisi ordini arcaici ed operava esercitando le mansioni indicate dagli organi di vertice, né sembrava ragionevole ipotizzare che potessero sfuggire ai vertici dell’Ente le conseguenze dell’esercizio da parte del lavoratore dimensioni in precedenza di impegnata dal direttore.

La Corte d’Appello, quindi, disattendeva anche l’ultimo motivo di impugnazione, con cui l’Ente appellante si era doluto per un verso della mancata valorizzazione della limitata autonomia di cui il lavoratore avrebbe goduto nell’esercizio delle funzioni gestionali, non compatibili con l’esercizio dei compiti propri del direttore dell’Ente,e per altro verso che non era stata considerata la titolarità della qualifica di vicedirettore assunta dal lavoratore,che comportava fisiologicamente e senza alcun diritto a compensi aggiuntivi l’esercizio delle funzioni proprie del direttore in assenza di quest'ultimo.

Il giudice d’appello ha rilevato che il primo rilievo era smentito dalla correlazione anche cronologica tra le dimissioni del direttore dell’Ente e il conferimento dell’incarico a lavoratore.

A prescindere da ogni considerazione sui contenuti delle mansioni, la contestualità delle vicende costituiva la prova che l’esigenza di sostituire il dimissionario direttore e di evitare soluzioni di continuità nella gestione comportava necessariamente l’attribuzione al lavoratore di compiti di responsabilità sovrapponibile a quelli del direttore.

Quanto,infine, al ruolo di vicedirettore, occorreva precisare che la situazione su cui si fondavano legittimamente le pretese del lavoratore non potevano essere ricondotte al temporaneo e contingente esercizio di funzioni gestionali,che nella momentanea assenza del direttore lo statuto dell’Ente,che non prevedeva la figura di vicedirettore,attribuiva al funzionario capo.

Si trattava, infatti, di una forma di supplenze interna destinata a operare in caso di assenza o di altro impedimento del direttore e comunque per un tempo limitato,non più di tre mesi.

Tutto ciò, consenti va di distinguere nettamente quanto accaduto nella vicenda in esame, per un arco temporale ben più ampio e in presenza di una situazione diversa - non l ’ assenza temporanea ma un vuoto provocato dalle dimissioni con effetto immediato del direttore -e soprattutto per effetto di delibere di incarico volte al conferimento ad hoc delle funzioni direttive e all’attribuzione delle relative mansioni, al di fuori dell’automatismo proprio del meccanismo della sostituzione vicaria.4.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Ente P arco nazionale dell’Aspromonte, prospettando quattromotivi di impugnazione.

5. Resiste con controricorso il lavoratore.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli art. 1175 e1375, cod. civ.

Violazione del principio di buona fede e dell’abuso del diritto, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Deduce il ricorrente che,nel costituirsi in giudizio, aveva dedotto che nulla poteva essere riconosciuto al lavoratore in ragione dell’atto di rinuncia,sia in relazione alla delibera del 2005,sia in relazione a quella del 2006.

Riproduce,quindi, nel ricorso il contenuto dell ’ atto di rinuncia.

Ricorda che con il terzo motivo di appello aveva censurato la sentenza nella parte in cui non aveva considerato che la condotta del Cannizzaro aveva ingenerato l’affidamento dell’[OSCURATO:PERSONA] di non essere obbligato a corrispondere alcuna retribuzione per mansioni superiori.

In tal senso, rilevava anche la mancata impugnazione delle delibere commissariali laddove non prevedevano alcun emolumento.

Pertanto, la successiva pretesa di tali retribuzioni costituiva la violazione di buona fede e correttezza e integrava l’abuso del diritto.

Il ricorrente ricorda il contenuto delle note autorizzate davanti alla Corte d’appello (pagg. 4, 5 e 6 del ricorso).

Quindi, deduce che il giudice di appello ha fatto male il governo dei principi di diritto dell’abuso del diritto e del comportamento secondo buona fede nelle obbligazioni nei contratti,perché avrebbe sussunto in tali fattispecie astratte atti e comportamenti ad esse estranei.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto error in procedendoin violazione o falsa applicazione dell’art. 345, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n.3 o n. 4, cod. proc. civ.

Assume il ricorrente che l’abuso del diritto nei confronti della pubblica amministrazione è rilevabile d’ufficio, di talché non poteva dedursi la novità della questione in appello.

3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi sono in parte inammissibili e in parte non fondati.

La Corte d’Appello, nell ’ esaminare il terzo motivo di impugnazione con cui veniva prospettata l’abuso del diritto e la violazione dei principi di buona fede e correttezza, ha in primo luogo rilevata la novitàe quindi la improponibilità della censura in appello; quindi , con ulteriore ratio decidendi , ha rilevato che non sussistevano le condizioni per ritenere sussistente l’abuso del diritto o la violazione dei canoni di buona fede e correttezza.

Si è in presenza, pertanto di una pronuncia basata su due distinte “rationesdecidendi”, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso.Nella specie,tuttavia, la statuizione di novità della questione in appello non ha costituito oggetto di censura, con la conseguente inammissibilità dei suddetti motivi di ricorso.

Come afferma lo stesso ricorrente,questa Corte ha rilevato la sussistenza del principio generale del divieto di abuso del dirittoin ambito tributario (Si v., Cass., n. 24024 del 2015, n. 27886 del 2018, n. 19340del 2020), mentre nella fattispecie in esame laddove vengono in rilievo le obbligazioni delle parti di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato,trovano applicazione i principi sulle preclusioni in appello di questioni nuove.

4. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la censura di motivazione apparente, contraddittoria ed illogica, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n.3, cod. proc. civ.

È censurata, come motivazione apparente, la statuizione che ha attribuito rilievo alle relazioni gerarchiche e alla possibilità che l’Ente potesse essere consapevole delle conseguenze economiche del conferimento dell’incarico. 5.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la censura di motivazione apparente, contraddittoria ed illogica, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n.3, cod. proc. civ.

L’Ente deduce la contraddittorietà della motivazionedella sentenza di appello, laddove la stessa avrebbe,da un lato, valorizzato il rapporto gerarchico, dall’altro, dato rilievo ai compiti di responsabilità assegnati al lavoratore,

6. Il terzo e il quarto motivo devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Entrambi sono inammissibili in quanto censurano ciascuno una frazione della complessiva motivazione della Corte d’Appello,e in tal modo non si confrontano con la articolata coerente complessiva ratio decidendi secondo la quale proprio il conferimento dell’incarico in via temporanea e per il tempo della sostituzione del direttore, al di fuori dei compitidi supplenza interna del funzionario capo, da un lato implicava l’attribuzione al lavoratore di funzioni gestionali rilevanti, dall’altro non escludeva nélo svolgimento delle stesse in un contesto gerarchico, né la consapevolezza da parte dell’Ente di ricadute economiche.

7. Il ricorsodeve essere rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 7.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generaliin misura del 15% e accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11229-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'ASPROMONTE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto Pubblico impiego R.G.N.11229/2016 Cron. Rep. Ud.13/04/2022 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 1579/2014 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 463/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] pronunciando sull’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Aspromonte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],ha confermato la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato l’Ente a pagare al lavoratore, a titolo di differenze retributive maturate tra il 14 dicembre 2005 e il 31 dicembre 2009, a causa dello svolgimento di mansioni superiori, la somma complessiva dieuro 155.045,26, oltre accessori. 2. Il Tribunale aveva dichiarato nullo l’atto del 20 dicembre 2005 con il qualeil lavoratore aveva rinunciato agli emolumenti al momento dell’accettazione dell’incarico di coordinamento delle attività gestionali dell’Ente a seguito delle dimissioni del Direttore. 3. La Corte d’Appello ha precisato che la rinuncia ai maggiori monumenti non poteva che investire il periodo nel corso del quale essa era intervenuta,e cioè il periodo compreso tra il 14 dicembre 2005 e il 28 Marzo 2006. Essa non poteva riguardare il periodo successivo per il quale il conferimento di funzioni di direzione e di coordinamento, nelle more dell’espletamento della procedura per la nomina del nuovo direttore, trovava fondamento nella delibera commissariale numero 3 del 27 marzo 2006, che prevedeva espressamente l’esclusione di ogni emolumento aggiuntivo, ma alla qualenon si era accompagnata alcuna rinuncia da parte del lavoratore. La Corte d’Appello ha chiarito che la nullità dell’atto di rinuncia non scaturiva da un’iniziativa ufficiosa del giudice di primo grado, ma da un’eccezione sollevata dall’originario ricorrente a cui non era stata tempestivamente opposta l’eccezione di decadenza legata al decorso del termine semestrale,che era onere della parte resistente proporre e che non poteva essere validamente opposta in secondo grado. Per giurisprudenza consolidata, l’impugnazione di una rinuncia o transazione da parte del lavoratore ne determina l’automatica caducazione senza necessità di proposizione di una posta domanda di annullamento. Era infondata anche la doglianza, oggetto del terzo motivo di appello, relativa alla pretesa scorrettezza del lavoratore che avrebbe accettato di svolgere l’incarico assegnatogli per un arco di tempo prolungato, così ingenerando nell’Ente l’affidamento che ciò non avrebbe comportato alcun onere aggiuntivo, e così inducendo l’Ente stessoa non affrontare i tempi della designazione del nuovo direttore,o comunque non attivare un sistema di sostituzione alternativo. Il giudice secondo grado ha rilevato che questa prospettazione come era stato dedotto dal lavoratore non aveva trovato spazio negli argomenti sviluppati dall’Ente in primo gradoma aveva carattere inedito in appello; in ogni caso non appariva appropriata l’invocazione della categoria generale dell’abuso del diritto, né il richiamo ai principi di buona fede e correttezza. Ed infatti, non costituiva abuso del diritto il fatto che una parte del contratto avesse tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell’altra, quando tale condotta perseguiva un risultato lecito attraverso mezzi legittimi. Il dipendente era vincolato all’attuazione di precisi ordini arcaici ed operava esercitando le mansioni indicate dagli organi di vertice, né sembrava ragionevole ipotizzare che potessero sfuggire ai vertici dell’Ente le conseguenze dell’esercizio da parte del lavoratore dimensioni in precedenza di impegnata dal direttore. La Corte d’Appello, quindi, disattendeva anche l’ultimo motivo di impugnazione, con cui l’Ente appellante si era doluto per un verso della mancata valorizzazione della limitata autonomia di cui il lavoratore avrebbe goduto nell’esercizio delle funzioni gestionali, non compatibili con l’esercizio dei compiti propri del direttore dell’Ente,e per altro verso che non era stata considerata la titolarità della qualifica di vicedirettore assunta dal lavoratore,che comportava fisiologicamente e senza alcun diritto a compensi aggiuntivi l’esercizio delle funzioni proprie del direttore in assenza di quest'ultimo. Il giudice d’appello ha rilevato che il primo rilievo era smentito dalla correlazione anche cronologica tra le dimissioni del direttore dell’Ente e il conferimento dell’incarico a lavoratore. A prescindere da ogni considerazione sui contenuti delle mansioni, la contestualità delle vicende costituiva la prova che l’esigenza di sostituire il dimissionario direttore e di evitare soluzioni di continuità nella gestione comportava necessariamente l’attribuzione al lavoratore di compiti di responsabilità sovrapponibile a quelli del direttore. Quanto,infine, al ruolo di vicedirettore, occorreva precisare che la situazione su cui si fondavano legittimamente le pretese del lavoratore non potevano essere ricondotte al temporaneo e contingente esercizio di funzioni gestionali,che nella momentanea assenza del direttore lo statuto dell’Ente,che non prevedeva la figura di vicedirettore,attribuiva al funzionario capo. Si trattava, infatti, di una forma di supplenze interna destinata a operare in caso di assenza o di altro impedimento del direttore e comunque per un tempo limitato,non più di tre mesi. Tutto ciò, consenti va di distinguere nettamente quanto accaduto nella vicenda in esame, per un arco temporale ben più ampio e in presenza di una situazione diversa - non l ’ assenza temporanea ma un vuoto provocato dalle dimissioni con effetto immediato del direttore -e soprattutto per effetto di delibere di incarico volte al conferimento ad hoc delle funzioni direttive e all’attribuzione delle relative mansioni, al di fuori dell’automatismo proprio del meccanismo della sostituzione vicaria.4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Ente P arco nazionale dell’Aspromonte, prospettando quattromotivi di impugnazione. 5. Resiste con controricorso il lavoratore. DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli art. 1175 e1375, cod. civ. Violazione del principio di buona fede e dell’abuso del diritto, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Deduce il ricorrente che,nel costituirsi in giudizio, aveva dedotto che nulla poteva essere riconosciuto al lavoratore in ragione dell’atto di rinuncia,sia in relazione alla delibera del 2005,sia in relazione a quella del 2006. Riproduce,quindi, nel ricorso il contenuto dell ’ atto di rinuncia. Ricorda che con il terzo motivo di appello aveva censurato la sentenza nella parte in cui non aveva considerato che la condotta del Cannizzaro aveva ingenerato l’affidamento dell’[OSCURATO:PERSONA] di non essere obbligato a corrispondere alcuna retribuzione per mansioni superiori. In tal senso, rilevava anche la mancata impugnazione delle delibere commissariali laddove non prevedevano alcun emolumento. Pertanto, la successiva pretesa di tali retribuzioni costituiva la violazione di buona fede e correttezza e integrava l’abuso del diritto. Il ricorrente ricorda il contenuto delle note autorizzate davanti alla Corte d’appello (pagg. 4, 5 e 6 del ricorso). Quindi, deduce che il giudice di appello ha fatto male il governo dei principi di diritto dell’abuso del diritto e del comportamento secondo buona fede nelle obbligazioni nei contratti,perché avrebbe sussunto in tali fattispecie astratte atti e comportamenti ad esse estranei. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto error in procedendoin violazione o falsa applicazione dell’art. 345, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n.3 o n. 4, cod. proc. civ. Assume il ricorrente che l’abuso del diritto nei confronti della pubblica amministrazione è rilevabile d’ufficio, di talché non poteva dedursi la novità della questione in appello. 3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono in parte inammissibili e in parte non fondati. La Corte d’Appello, nell ’ esaminare il terzo motivo di impugnazione con cui veniva prospettata l’abuso del diritto e la violazione dei principi di buona fede e correttezza, ha in primo luogo rilevata la novitàe quindi la improponibilità della censura in appello; quindi , con ulteriore ratio decidendi , ha rilevato che non sussistevano le condizioni per ritenere sussistente l’abuso del diritto o la violazione dei canoni di buona fede e correttezza. Si è in presenza, pertanto di una pronuncia basata su due distinte “rationesdecidendi”, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso.Nella specie,tuttavia, la statuizione di novità della questione in appello non ha costituito oggetto di censura, con la conseguente inammissibilità dei suddetti motivi di ricorso. Come afferma lo stesso ricorrente,questa Corte ha rilevato la sussistenza del principio generale del divieto di abuso del dirittoin ambito tributario (Si v., Cass., n. 24024 del 2015, n. 27886 del 2018, n. 19340del 2020), mentre nella fattispecie in esame laddove vengono in rilievo le obbligazioni delle parti di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato,trovano applicazione i principi sulle preclusioni in appello di questioni nuove. 4. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la censura di motivazione apparente, contraddittoria ed illogica, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n.3, cod. proc. civ. È censurata, come motivazione apparente, la statuizione che ha attribuito rilievo alle relazioni gerarchiche e alla possibilità che l’Ente potesse essere consapevole delle conseguenze economiche del conferimento dell’incarico. 5. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la censura di motivazione apparente, contraddittoria ed illogica, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n.3, cod. proc. civ. L’Ente deduce la contraddittorietà della motivazionedella sentenza di appello, laddove la stessa avrebbe,da un lato, valorizzato il rapporto gerarchico, dall’altro, dato rilievo ai compiti di responsabilità assegnati al lavoratore, 6. Il terzo e il quarto motivo devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Entrambi sono inammissibili in quanto censurano ciascuno una frazione della complessiva motivazione della Corte d’Appello,e in tal modo non si confrontano con la articolata coerente complessiva ratio decidendi secondo la quale proprio il conferimento dell’incarico in via temporanea e per il tempo della sostituzione del direttore, al di fuori dei compitidi supplenza interna del funzionario capo, da un lato implicava l’attribuzione al lavoratore di funzioni gestionali rilevanti, dall’altro non escludeva nélo svolgimento delle stesse in un contesto gerarchico, né la consapevolezza da parte dell’Ente di ricadute economiche. 7. Il ricorsodeve essere rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione. 9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 7.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generaliin misura del 15% e accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p
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