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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 16918/2026

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e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n.1835/2020 pubblicata il 29 giugno 2020.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoNumero di raccolta generale 16918/2026Procuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha conDcaluta spoub bpliceazrio ne 29/05/2026l’inammissibilità del ricorso;uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente e l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], per parte controricorrente.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 80 del 2014 il [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa,incorporante per fusione [OSCURATO:PERSONA] spa, avverso il decretoingiuntivo emesso in favore di MAD [OSCURATO:PERSONA] srl, conil quale era stato ingiunto alla medesima [OSCURATO:PERSONA] spa ilpagamento di € 69.778,32 a saldo del corrispettivo dovuto per lavendita in suo favore di cinque macchine agricole oggetto dilocazione finanziaria a [OSCURATO:PERSONA].Il 7 dicembre 2007 [OSCURATO:PERSONA] spa aveva stipulato conMassimiliano Achilli un contratto di locazione finanziaria avente adoggetto cinque macchine agricole fornite da MAD, con cuil’utilizzatore aveva concordato prezzo e modalità di consegna,pattuendo una condizione risolutiva espressa nel caso di mancatopagamento da parte dell’utilizzatore.

Nell’accordo è stato pureprevisto che il contratto era da intendersi concluso al ricevimento daparte di [OSCURATO:PERSONA] dell’accettazione dell’ordine e che questopoteva essere risolto in caso di mancata ricezione delladocumentazione richiesta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] entro tremesi da tale accettazione.Il 18 gennaio 2008 [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato a MAD che,ricevere il finanziamento, aveva risolto il contratto di locazionefinanziaria per fatto e colpa dell’utilizzatore.MAD ha proposto appello che la Corte d’appello di Bologna, nelcontraddittorio delle parti, con sentenza n. 1835/2020, ha rigettato.[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di settemotivi.Numero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026Banco [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA] spa, ha resistito conNumero di raccolta generale 16918/2026controricorso.

Data pubblicazione 29/05/2026Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 5-3-2026 e nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il Procuratoregenerale, nella persona del cons. [OSCURATO:PERSONA], ha depositatomemoria con le sue conclusioni; anche le parti hanno depositatomemoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Il controricorrente ha eccepito la tardività della notifica delricorso per cassazione, in quanto, contrariamente a quantoaffermato in ricorso, la sentenza di appello sarebbe stata notificataai difensori della ricorrente in data 30 giugno 2020, come risulta dalladocumentazione allegata.

Ne consegue che il ricorso avrebbe dovutoessere notificato non oltre il 29 settembre 2020 e non, comeavvenuto, il 29 gennaio successivo.1.1.

L’eccezione è fondata.La Suprema Corte ha precisato che, nelle ipotesi in cui ilricorrente nulla deduca circa la notifica della sentenza (come nellapresente causa) ovvero neghi che essa sia avvenuta, l’affermazionedel controricorrente che, al contrario, sostenga che la sentenza èstata notificata ha il significato di opporre, alla stregua di una vera epropria eccezione, la necessità che, nella fattispecie, troviapplicazione un diverso regime quanto al termine per impugnare.In quanto tale, come qualsiasi allegazione di un fatto idoneo inastratto a paralizzare la domanda di controparte, è il controricorrenteche deve darne la prova, potendo siffatta prospettazione incidere,ove fondata, sul piano della ammissibilità del ricorso e non su quellodella sua procedibilità (Cass. Sez. 3, n. 11319 del 29 aprile 2025).Nel caso in esame, la prova in questione è stata fornita,dovendosi confermare, in seguito allo scrutinio della copia dellasentenza notificata agli atti, le date sopra riportate.Non rileva, ai nostri fini, come esattamente osservato dalla Procuragenerale, che il deposito della sentenza notificata contenga una copiaNumero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026informatica, non recante la stampigliatura dei dati esterniNumero di raccolta generale 16918/2026concernenti la sua pubblicazione, ossia numero cronologicDoat ae p ubdbalictaazio ne 29/05/2026(profilo, comunque, non contestato da parte ricorrente).Infatti, questa Suprema Corte ha chiarito che l’onere del deposito dicopia può essere assolto non solo dal deposito della relativa copiainformatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti lasua pubblicazione (numero cronologico e data), ma anche daldeposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il qualeha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge,dell’originale informatico e, per sue caratteristiche intrinseche, nonpuò recare alcuna sovrapposizione o annotazione che nedeterminerebbe, di per sé, l’alterazione (Cass. Sez. 3, n. 12971 del13 maggio 2024).Siffatto principio appare applicabile anche in questo caso, tenutoconto della circostanza che il provvedimento emesso comedocumento informatico e sottoscritto con firma digitale, depositatonel fascicolo tramite l’applicativo informatico, ai sensi dell’art. 15 deld.m. n. 44 del 2011, è pubblicato non più attraverso la materialeapposizione del deposito e della relativa certificazione da parte delcancelliere, ma con l’accettazione del deposito telematico delprovvedimento e l’attribuzione, mediante il sistema informatico, delnumero identificativo e della data dell’adempimento, coninserimento nel fascicolo informatico e conseguente ostensibilità agliinteressati e, dunque, ai difensori delle parti; ne consegue che,anche quando dalla copia analogica del duplicato informatico nonrisulti la data del deposito, i dati necessari ai fini della verifica dellatempestività dell'impugnazione sono comunque presenti neldocumento informatico e sono leggibili mediante adeguati strumentiinformatici (Cass. Sez. 3, n. 13198 del 18 maggio 2025).2.

Sostiene parte ricorrente che sarebbe stata omessa laproduzione dei files di notifica del controricorso, della procura e dellesuccessive PEC di accettazione e consegna in formato .eml o .msg.Numero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 16918/2026A suo avviso, dal 31 marzo 2021 (data di deposito del controricorso),Data pubblicazione 29/05/2026pur essendo ancora ammissibile il deposito cartaceo di ricorso ocontroricorso cartacei, non sarebbe più stato possibile depositare incartaceo gli atti nativi digitali e le relative notifiche.

Ciò perché dal31 marzo 2021 sarebbe stata operativa la piattaforma PCT dellaCorte di cassazione, per cui sarebbe stato obbligatorio il depositotelematico degli atti .pdf-nativi, dei documenti elettronici e dellenotifiche a mezzo PEC.Indica a sostegno della sua tesi delle sentenze di legittimità cheavrebbero affermato il principio secondo cui l’atto notificato a mezzodi posta elettronica avrebbe dovuto essere depositato - a pena dinullità della notifica e salvo caso di impossibilità - con modalitàtelematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna informato .eml o .msg e all’inserimento dei dati identificativi nel file“datiAttoxlm”, atteso che solo tali forme avrebbero permesso diverificare la disponibilità informatica dell’atto da parte deldestinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale dellanotificazione, così da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa.Detto principio si spiegherebbe perché, mentre l’originale cartaceo,se scansionato, non perderebbe il suo intrinseco contenuto, essendoun insieme di parole, il documento informatico stampato su cartaperderebbe completamente tutti gli intrinseci suoi contenutitelematici e, per l’effetto, ogni validità.

Senza i files digitali, quindi,non si permetterebbe alla Suprema Corte, prima ancora d’entrarenel merito della questione di legittimità, di sindacare sulla regolaritàdella notifica effettuata telematicamente.

Non vi sarebbero state,poi, attestazioni di conformità agli originali digitali delle stampe deimessaggi PEC di accettazione e di consegna, che sarebbero statidocumenti distinti e successivi alla notifica, parificabili, nella notificacartacea per posta, alla distinta postale di accettazione ed allacartolina verde di consegna.Secondo la parte ricorrente, non vi sarebbero stati file pdf nativifirmati digitalmente, né file con estensione .elm o .msg, né i datiNumero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026identificativi file datiAtti.xml.

Pertanto, anche ipotizzando che fosseNumero di raccolta generale 16918/2026ancora ammissibile all’epoca il deposito cartaceo di atti pDdatfa- pnubabtliciavziio ne 29/05/2026digitali, si sarebbe imposto il rigoroso obbligo delle seguenti plurimea) delle copie cartacee di tutti gli atti digitali (.pdf nativi) allegatialla PEC di notifica, che nello specifico avrebbero dovuto essere ilcontroricorso, la procura alle liti e la contestuale relata di notifica;b) delle copie cartacee della PEC di invio e, soprattutto, dellesuccessive PEC di accettazione e di consegna del messaggio di postaelettronica, che avrebbero rappresentato e comprovato le successivemodalità di notifica.Infine, la comunicazione ex art. 377 c.p.c. di fissazione dell’udienzaavrebbe invitato i difensori delle parti a depositare in via telematicasulla piattaforma PCT, entro dieci giorni, copie informatiche.

Sarebbestato onere dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] depositare in formatoelettronico i file pdf-nativi e le PEC di accettazione e consegna.2.1.

La difesa è priva di pregio.Innanzitutto, si osserva che, agli atti, risulta esservi ilcontroricorso, tempestivamente depositato, con allegati la procuraspeciale, la relata di notifica e le ricevute di accettazione e consegna,con tanto di attestazione di conformità all’originale del difensore diparte controricorrente.La produzione in esame è avvenuta in formato sia cartaceo siatelematico.Inoltre, si sottolinea che la nullità conseguente alla notifica delcontroricorso è sanata quando il ricorrente la eccepisce nellamemoria, con ciò dimostrando che la notifica ha raggiunto il suoscopo, che è quello di portare tempestivamente a conoscenza dellacontroparte l’atto notificato (Cass. Sez. 1, n. 3455 del 15 febbraio2007).Nella specie, parte ricorrente ha eccepito la nullità della notificadel controricorso proprio nella memoria; pertanto, l’eccezione varigettata.Numero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 16918/2026Priva di rilievo diviene, quindi, la censura ai sensi dell’art. 377Data pubblicazione 29/05/2026c.p.c.3.

Parte ricorrente contesta, altresì, la notifica a mezzo PEC dellasentenza impugnata.A monte, infatti, vi sarebbe stato sempre il vizio di unaallegazione cartacea relativa alla asserita notifica a mezzo PEC,senza la produzione telematica delle ricevute di accettazione e diconsegna in formato .eml o .msg, con l’inserimento dei datiidentificativi nel file datiAtto.xml., al fine di porre al vaglio dellaSuprema Corte l’esatto contenuto degli atti notificati, penal’inesistenza della notifica.Sarebbe seguito, poi, nel merito, ma non meno rilevante,l’accertamento dell’idoneità di una siffatta notifica a comportarel’applicazione del termine breve per impugnare, al fine di valutare latempestività del ricorso.La Suprema Corte, infatti, avrebbe statuito (Cass. n. 6130/2011;Cass., Sez.

Un., n. 6298/2019 e Cass. Sez. 1, n. 18558/2025) che,per prodursi gli effetti legati all’applicazione del termine breve diimpugnazione non avrebbe avuto rilievo la mera prova dellaconoscenza della sentenza in capo alla parte ricorrente, ma sarebbeservita la dimostrazione di un formale chiaro atto di notifica dellasentenza ad opera della parte avversa, allo scopo processuale di dareluogo alla riduzione dei termini per impugnare.Sempre la Corte di cassazione avrebbe chiarito che tutte le volteche il vizio di notifica avesse compresso il pieno diritto di difesa, nonavrebbe potuto esservi riduzione del termine ad impugnare perché,altrimenti, si sarebbe sanato un comportamento, errore o vizio,spesso cagionati dal notificante, ingiustamente gravandone gli effettinefasti sul soggetto notificato.Contrariamente a quanto argomentato dal Procuratore Generale,per vagliare l’applicazione del termine breve ad impugnare, primaancora di disquisire in merito alla mancanza di stampigliaturaapposta dal cancelliere, atto similare alla pubblicazione dellaNumero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 16918/2026sentenza (apposizione della data di deposito e numero diData pubblicazione 29/05/2026registrazione in apposito registro), sarebbe stato necessario, invece,esaminare la relata di notifica.

Infatti, l’analisi della relata di notifica- nella notifica per PEC sempre disgiunta dall’effettivo atto notificato- avrebbe permesso di comprendere la portata e gravità della lesionedel diritto di difesa, posto che era nella relata che si sarebberoracchiusi e avrebbero dovuto essere specificati gli elementi essenzialidella notificazione.Non a caso nel controricorso non sarebbe mai stata menzionatala relata di notifica, sul punto limitandosi a dedurre che la sentenzadella corte d’appello sarebbe stata notificata all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vago ed all’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori in appello di MAD, a mezzoPEC, in data 30 giugno 2020.

Sarebbe mancata, invece, nelcontroricorso, la doverosa indicazione del soggetto notificante,dell’avvocato e del mandato in forza dei quali, si sarebbe datoimpulso alla notifica (controricorso inammissibile per difetto diautosufficienza).Non sarebbe stato riportato il testo della relata di notifica, perché inesso non sarebbe mai stato indicato il termine giuridico “SENTENZA”,termine necessario e doveroso per significare al destinatario lanatura del disgiunto atto notificato e, soprattutto, essenziale per faredecorrere i termini brevi ad impugnare.Non sarebbe stato indicato il testo della relata di notifica, perché inesso sarebbe stata citata come parte notificante “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])” soggetto mai menzionato nell’impugnatasentenza; con l’ulteriore precisazione che sia la relata di notifica, chela sentenza, non avrebbero fornito indicazioni del subentro delsoggetto notificante nella posizione di una delle parti menzionatenella sentenza.Sarebbe stato richiamato, poi, il nome dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] invirtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c., ma nel presente giudiziol’unica procura alle liti rilasciata da [OSCURATO:SOCIETA]. a tale difensoreNumero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026sarebbe stata quella del 4 marzo 2021, dunque in data successivaNumero di raccolta generale 16918/2026alla notifica del ricorso per cassazione.

Data pubblicazione 29/05/2026Il riferimento all’art. 83 c.p.c. sarebbe stato, comunque, del tuttogenerico, perché non sarebbe stata indicata una specifica procura inInformatico PCT della Corte di cassazione vi sarebbe stata lacomparsa costitutiva in appello della convenuta [OSCURATO:PERSONA] SPA([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), ove si sarebbe affermato che la procura sarebbestata rilasciata in calce all’atto d’appello: peraltro, nel fascicolo delcontroricorrente - gradi di merito del [OSCURATO:PERSONA] PCT nonci sarebbe stato tale atto d’appello con la procura in calce.Sarebbero mancati, dunque, nella relata di notifica, tre elementiessenziali, quali il termine sentenza, il riferimento della partenotificante ad una delle parti in sentenza, ed anche la procura alleliti, che legittimasse il legale a provvedere a detto incombente:ognuna di tali insanabili mancanze avrebbe leso gravemente il dirittodi difesa ad impugnare.3.1.

Le critiche del controricorrente sono infondate.La materia è disciplinata ratione temporis dall’art. 16 bis, comma9 bis, d.l. 179 del 2012, nel testo successivo alle modifiche del d.l.59 del 2016 ed anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 14 del 2019(entrate in vigore solo nel 2022).L’art. 16 bis cit. fissava questa regola: “il difensore [può] estrarrecon modalità telematiche (...) copie analogiche o informatiche degliprocessuali di parte"] ed attestare la conformità delle copie estratteai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.

Le copieanalogiche (...) estratte dal fascicolo informatico e munitedell’attestazione di conformità a norma del presente comma,equivalgono all’originale”.L’avvocato, dunque, ben avrebbe potuto estrarre copia cartacea odigitale delle relate della notifica effettuata a mezzo PEC edepositarle, attestandone la conformità all'originale.Numero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026Lo ha affermato, sia pure in diversa fattispecie, questa stessaNumero di raccolta generale 16918/2026Suprema Corte, laddove ha dichiarato che “nel giuDdatiaz piuob blicdaziio ne 29/05/2026cassazione, il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorsoredatto e notificato in modalità telematica, con attestazione diconformità all’originale digitale priva di sottoscrizione autografa, maanch’essa firmata digitalmente dal difensore, non ne comportal’improcedibilità ove sia stata depositata una successivadigitali, della relata di notificazione e delle ricevute di accettazione econsegna dei messaggi pec” (Cass. Sez. 3, n. 33443 del 14novembre 2022).In conclusione, la prova dell’avvenuta notifica della sentenza, peri fini di cui all’art. 325 c.p.c., è validamente fornita mediante ildeposito, in formato *.pdf, del file contenente il messaggio PEC dinotifica della sentenza.Tale file deve ovviamente essere corredato dalla dichiarazione diconformità del suddetto file ad un documento originale informaticofirmato digitalmente.Nel caso di specie, la parte controricorrente ha documentatol’avvenuta notificazione della sentenza d’appello, depositando copiainformatica in formato *.pdf, corredata dell’attestazione diconformità agli originali informatici, da cui sono stati tratti dei filecontenenti la sentenza d’appello, e della prova dell’avvenutanotificazione di essa, a mezzo PEC.Al riguardo, trova applicazione il principio per il quale, ai fini delladecorrenza del termine breve per l’impugnazione, la provadell’avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza puòessere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato“pdf”, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredatedi attestazione di conformità agli originali informatici, nonoccorrendo il deposito dei relativi file in formato “*.eml” o “*.msg”(necessario, invece, al diverso fine della prova dell’avvenutanotificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto cheNumero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026la relata di notifica della sentenza, ai fini di cui all’art. 325 c.p.c., èNumero di raccolta generale 16918/2026stampato o salvato e attestato conforme all’originale dal difensore(Cass. Sez. 3, n. 25686 del 4 settembre 2023).La notifica in esame presenta tutti i requisiti consideratisufficienti dalla giurisprudenza per rendere possibile la decorrenzadel termine c.d. breve di impugnazione.Nessuna compromissione del diritto di difesa di parte ricorrente è,poi, dato ravvisare, considerato che la sentenza è stata notificatanella sua interezza con, al suo interno, l’indicazione dei nomi delleparti e dei loro difensori e del relativo numero e r.g.Quanto alle doglianze riguardanti la relata di notifica, non sicomprende come queste possano rilevare, atteso che la sentenza dequa è menzionata e che il nome del soggetto per conto del quale ladetta notifica avviene non può incidere sul menzionato termine c.d.breve.Nessun problema di autosufficienza del ricorso, poi, vi è, attesoche è sufficiente il rinvio alla sentenza notificata.Per quel che concerne la procura del difensore di partecontroricorrente, si sottolinea che la sentenza di appello ne attestal’esistenza e che la giurisprudenza di legittimità afferma che conl’impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza d’appello nonpuò essere messa in discussione l’ammissibilità della costituzione nelprocedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualitàe validità della procura conferita dalla parte appellante, ove laquestione non sia stata tempestivamente sollevata nello stessosecondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenutod’ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazionedell’effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi(Cass. Sez. 5, n. 29779 del 19 novembre 2024).In aggiunta a quanto sopra, si evidenzia, infine, che alcun rilievopotrebbe avere l’emergenza sanitaria ricollegata alla diffusione delc.d.

Covid-19, poiché la sola disciplina emergenziale per il processoNumero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026civile (racchiusa nell’art. 83 legge n. 271 del 2020) era articolata inNumero di raccolta generale 16918/2026due fasi: Data pubblicazione 29/05/2026a) una prima, dal 9 marzo all’11 maggio 2020;b) una seconda, dal 12 maggio al 31 luglio, l’una e l’altra oggettodi misure ad hoc dirette a contrastare l’emergenza epidemiologicada Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimentodell’attività giudiziaria.Dal 9 marzo all’11 maggio 2020 il legislatore ha previsto il rinvioex lege delle udienze e la sospensione dei termini.

Ne sono statiesclusi taluni procedimenti civili in vario modo contraddistinti dalrequisito della urgenza (per scelta normativa o per provvedimentodiscrezionale del magistrato).Dal 12 maggio al 31 luglio è stato, poi, in particolare previsto chei capi degli uffici potessero adottare, insieme ad altri provvedimentiorganizzativi, delle misure tipiche relative alla fissazione etrattazione degli affari giudiziari allo scopo di evitare assembramentiall’interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone.Nessuna delle richiamate prescrizioni ha avuto una qualcheincidenza nella presente vicenda, come si può ricavare dall’esamedelle date rilevanti riportate in motivazione.4.

Il ricorso va dichiarato inammissibile in applicazione delseguente principio di diritto:«Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione,la prova dell’avvenuta notifica in modalità telematica della sentenzapuò essere data mediante il deposito delle copie informatiche, informato “pdf”, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC,corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, nonoccorrendo il deposito dei relativi file in formato “*.eml” o “*.msg”(necessario, invece, al diverso fine della prova dell’avvenutanotificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto chela relata di notifica della sentenza, ai fini di cui all’art. 325 c.p.c., èstampato o salvato e attestato conforme all’originale dal difensore».Numero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 16918/2026Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidaDtatea pcubobmlicaezio ne 29/05/2026in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente a rifondere alla societàcontroricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.000,00per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge espese generali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadi parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 5 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n.1835/2020 pubblicata il 29 giugno 2020.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoNumero di raccolta generale 16918/2026Procuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha conDcaluta spoub bpliceazrio ne 29/05/2026l’inammissibilità del ricorso;uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente e l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], per parte controricorrente.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 80 del 2014 il [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa,incorporante per fusione [OSCURATO:PERSONA] spa, avverso il decretoingiuntivo emesso in favore di MAD [OSCURATO:PERSONA] srl, conil quale era stato ingiunto alla medesima [OSCURATO:PERSONA] spa ilpagamento di € 69.778,32 a saldo del corrispettivo dovuto per lavendita in suo favore di cinque macchine agricole oggetto dilocazione finanziaria a [OSCURATO:PERSONA].Il 7 dicembre 2007 [OSCURATO:PERSONA] spa aveva stipulato conMassimiliano Achilli un contratto di locazione finanziaria avente adoggetto cinque macchine agricole fornite da MAD, con cuil’utilizzatore aveva concordato prezzo e modalità di consegna,pattuendo una condizione risolutiva espressa nel caso di mancatopagamento da parte dell’utilizzatore. Nell’accordo è stato pureprevisto che il contratto era da intendersi concluso al ricevimento daparte di [OSCURATO:PERSONA] dell’accettazione dell’ordine e che questopoteva essere risolto in caso di mancata ricezione delladocumentazione richiesta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] entro tremesi da tale accettazione.Il 18 gennaio 2008 [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato a MAD che,ricevere il finanziamento, aveva risolto il contratto di locazionefinanziaria per fatto e colpa dell’utilizzatore.MAD ha proposto appello che la Corte d’appello di Bologna, nelcontraddittorio delle parti, con sentenza n. 1835/2020, ha rigettato.[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di settemotivi.Numero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026Banco [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA] spa, ha resistito conNumero di raccolta generale 16918/2026controricorso. Data pubblicazione 29/05/2026Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 5-3-2026 e nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il Procuratoregenerale, nella persona del cons. [OSCURATO:PERSONA], ha depositatomemoria con le sue conclusioni; anche le parti hanno depositatomemoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il controricorrente ha eccepito la tardività della notifica delricorso per cassazione, in quanto, contrariamente a quantoaffermato in ricorso, la sentenza di appello sarebbe stata notificataai difensori della ricorrente in data 30 giugno 2020, come risulta dalladocumentazione allegata. Ne consegue che il ricorso avrebbe dovutoessere notificato non oltre il 29 settembre 2020 e non, comeavvenuto, il 29 gennaio successivo.1.1. L’eccezione è fondata.La Suprema Corte ha precisato che, nelle ipotesi in cui ilricorrente nulla deduca circa la notifica della sentenza (come nellapresente causa) ovvero neghi che essa sia avvenuta, l’affermazionedel controricorrente che, al contrario, sostenga che la sentenza èstata notificata ha il significato di opporre, alla stregua di una vera epropria eccezione, la necessità che, nella fattispecie, troviapplicazione un diverso regime quanto al termine per impugnare.In quanto tale, come qualsiasi allegazione di un fatto idoneo inastratto a paralizzare la domanda di controparte, è il controricorrenteche deve darne la prova, potendo siffatta prospettazione incidere,ove fondata, sul piano della ammissibilità del ricorso e non su quellodella sua procedibilità (Cass. Sez. 3, n. 11319 del 29 aprile 2025).Nel caso in esame, la prova in questione è stata fornita,dovendosi confermare, in seguito allo scrutinio della copia dellasentenza notificata agli atti, le date sopra riportate.Non rileva, ai nostri fini, come esattamente osservato dalla Procuragenerale, che il deposito della sentenza notificata contenga una copiaNumero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026informatica, non recante la stampigliatura dei dati esterniNumero di raccolta generale 16918/2026concernenti la sua pubblicazione, ossia numero cronologicDoat ae p ubdbalictaazio ne 29/05/2026(profilo, comunque, non contestato da parte ricorrente).Infatti, questa Suprema Corte ha chiarito che l’onere del deposito dicopia può essere assolto non solo dal deposito della relativa copiainformatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti lasua pubblicazione (numero cronologico e data), ma anche daldeposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il qualeha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge,dell’originale informatico e, per sue caratteristiche intrinseche, nonpuò recare alcuna sovrapposizione o annotazione che nedeterminerebbe, di per sé, l’alterazione (Cass. Sez. 3, n. 12971 del13 maggio 2024).Siffatto principio appare applicabile anche in questo caso, tenutoconto della circostanza che il provvedimento emesso comedocumento informatico e sottoscritto con firma digitale, depositatonel fascicolo tramite l’applicativo informatico, ai sensi dell’art. 15 deld.m. n. 44 del 2011, è pubblicato non più attraverso la materialeapposizione del deposito e della relativa certificazione da parte delcancelliere, ma con l’accettazione del deposito telematico delprovvedimento e l’attribuzione, mediante il sistema informatico, delnumero identificativo e della data dell’adempimento, coninserimento nel fascicolo informatico e conseguente ostensibilità agliinteressati e, dunque, ai difensori delle parti; ne consegue che,anche quando dalla copia analogica del duplicato informatico nonrisulti la data del deposito, i dati necessari ai fini della verifica dellatempestività dell'impugnazione sono comunque presenti neldocumento informatico e sono leggibili mediante adeguati strumentiinformatici (Cass. Sez. 3, n. 13198 del 18 maggio 2025).2. Sostiene parte ricorrente che sarebbe stata omessa laproduzione dei files di notifica del controricorso, della procura e dellesuccessive PEC di accettazione e consegna in formato .eml o .msg.Numero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 16918/2026A suo avviso, dal 31 marzo 2021 (data di deposito del controricorso),Data pubblicazione 29/05/2026pur essendo ancora ammissibile il deposito cartaceo di ricorso ocontroricorso cartacei, non sarebbe più stato possibile depositare incartaceo gli atti nativi digitali e le relative notifiche. Ciò perché dal31 marzo 2021 sarebbe stata operativa la piattaforma PCT dellaCorte di cassazione, per cui sarebbe stato obbligatorio il depositotelematico degli atti .pdf-nativi, dei documenti elettronici e dellenotifiche a mezzo PEC.Indica a sostegno della sua tesi delle sentenze di legittimità cheavrebbero affermato il principio secondo cui l’atto notificato a mezzodi posta elettronica avrebbe dovuto essere depositato - a pena dinullità della notifica e salvo caso di impossibilità - con modalitàtelematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna informato .eml o .msg e all’inserimento dei dati identificativi nel file“datiAttoxlm”, atteso che solo tali forme avrebbero permesso diverificare la disponibilità informatica dell’atto da parte deldestinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale dellanotificazione, così da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa.Detto principio si spiegherebbe perché, mentre l’originale cartaceo,se scansionato, non perderebbe il suo intrinseco contenuto, essendoun insieme di parole, il documento informatico stampato su cartaperderebbe completamente tutti gli intrinseci suoi contenutitelematici e, per l’effetto, ogni validità. Senza i files digitali, quindi,non si permetterebbe alla Suprema Corte, prima ancora d’entrarenel merito della questione di legittimità, di sindacare sulla regolaritàdella notifica effettuata telematicamente. Non vi sarebbero state,poi, attestazioni di conformità agli originali digitali delle stampe deimessaggi PEC di accettazione e di consegna, che sarebbero statidocumenti distinti e successivi alla notifica, parificabili, nella notificacartacea per posta, alla distinta postale di accettazione ed allacartolina verde di consegna.Secondo la parte ricorrente, non vi sarebbero stati file pdf nativifirmati digitalmente, né file con estensione .elm o .msg, né i datiNumero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026identificativi file datiAtti.xml. Pertanto, anche ipotizzando che fosseNumero di raccolta generale 16918/2026ancora ammissibile all’epoca il deposito cartaceo di atti pDdatfa- pnubabtliciavziio ne 29/05/2026digitali, si sarebbe imposto il rigoroso obbligo delle seguenti plurimea) delle copie cartacee di tutti gli atti digitali (.pdf nativi) allegatialla PEC di notifica, che nello specifico avrebbero dovuto essere ilcontroricorso, la procura alle liti e la contestuale relata di notifica;b) delle copie cartacee della PEC di invio e, soprattutto, dellesuccessive PEC di accettazione e di consegna del messaggio di postaelettronica, che avrebbero rappresentato e comprovato le successivemodalità di notifica.Infine, la comunicazione ex art. 377 c.p.c. di fissazione dell’udienzaavrebbe invitato i difensori delle parti a depositare in via telematicasulla piattaforma PCT, entro dieci giorni, copie informatiche. Sarebbestato onere dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] depositare in formatoelettronico i file pdf-nativi e le PEC di accettazione e consegna.2.1. La difesa è priva di pregio.Innanzitutto, si osserva che, agli atti, risulta esservi ilcontroricorso, tempestivamente depositato, con allegati la procuraspeciale, la relata di notifica e le ricevute di accettazione e consegna,con tanto di attestazione di conformità all’originale del difensore diparte controricorrente.La produzione in esame è avvenuta in formato sia cartaceo siatelematico.Inoltre, si sottolinea che la nullità conseguente alla notifica delcontroricorso è sanata quando il ricorrente la eccepisce nellamemoria, con ciò dimostrando che la notifica ha raggiunto il suoscopo, che è quello di portare tempestivamente a conoscenza dellacontroparte l’atto notificato (Cass. Sez. 1, n. 3455 del 15 febbraio2007).Nella specie, parte ricorrente ha eccepito la nullità della notificadel controricorso proprio nella memoria; pertanto, l’eccezione varigettata.Numero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 16918/2026Priva di rilievo diviene, quindi, la censura ai sensi dell’art. 377Data pubblicazione 29/05/2026c.p.c.3. Parte ricorrente contesta, altresì, la notifica a mezzo PEC dellasentenza impugnata.A monte, infatti, vi sarebbe stato sempre il vizio di unaallegazione cartacea relativa alla asserita notifica a mezzo PEC,senza la produzione telematica delle ricevute di accettazione e diconsegna in formato .eml o .msg, con l’inserimento dei datiidentificativi nel file datiAtto.xml., al fine di porre al vaglio dellaSuprema Corte l’esatto contenuto degli atti notificati, penal’inesistenza della notifica.Sarebbe seguito, poi, nel merito, ma non meno rilevante,l’accertamento dell’idoneità di una siffatta notifica a comportarel’applicazione del termine breve per impugnare, al fine di valutare latempestività del ricorso.La Suprema Corte, infatti, avrebbe statuito (Cass. n. 6130/2011;Cass., Sez. Un., n. 6298/2019 e Cass. Sez. 1, n. 18558/2025) che,per prodursi gli effetti legati all’applicazione del termine breve diimpugnazione non avrebbe avuto rilievo la mera prova dellaconoscenza della sentenza in capo alla parte ricorrente, ma sarebbeservita la dimostrazione di un formale chiaro atto di notifica dellasentenza ad opera della parte avversa, allo scopo processuale di dareluogo alla riduzione dei termini per impugnare.Sempre la Corte di cassazione avrebbe chiarito che tutte le volteche il vizio di notifica avesse compresso il pieno diritto di difesa, nonavrebbe potuto esservi riduzione del termine ad impugnare perché,altrimenti, si sarebbe sanato un comportamento, errore o vizio,spesso cagionati dal notificante, ingiustamente gravandone gli effettinefasti sul soggetto notificato.Contrariamente a quanto argomentato dal Procuratore Generale,per vagliare l’applicazione del termine breve ad impugnare, primaancora di disquisire in merito alla mancanza di stampigliaturaapposta dal cancelliere, atto similare alla pubblicazione dellaNumero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 16918/2026sentenza (apposizione della data di deposito e numero diData pubblicazione 29/05/2026registrazione in apposito registro), sarebbe stato necessario, invece,esaminare la relata di notifica. Infatti, l’analisi della relata di notifica- nella notifica per PEC sempre disgiunta dall’effettivo atto notificato- avrebbe permesso di comprendere la portata e gravità della lesionedel diritto di difesa, posto che era nella relata che si sarebberoracchiusi e avrebbero dovuto essere specificati gli elementi essenzialidella notificazione.Non a caso nel controricorso non sarebbe mai stata menzionatala relata di notifica, sul punto limitandosi a dedurre che la sentenzadella corte d’appello sarebbe stata notificata all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vago ed all’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori in appello di MAD, a mezzoPEC, in data 30 giugno 2020. Sarebbe mancata, invece, nelcontroricorso, la doverosa indicazione del soggetto notificante,dell’avvocato e del mandato in forza dei quali, si sarebbe datoimpulso alla notifica (controricorso inammissibile per difetto diautosufficienza).Non sarebbe stato riportato il testo della relata di notifica, perché inesso non sarebbe mai stato indicato il termine giuridico “SENTENZA”,termine necessario e doveroso per significare al destinatario lanatura del disgiunto atto notificato e, soprattutto, essenziale per faredecorrere i termini brevi ad impugnare.Non sarebbe stato indicato il testo della relata di notifica, perché inesso sarebbe stata citata come parte notificante “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])” soggetto mai menzionato nell’impugnatasentenza; con l’ulteriore precisazione che sia la relata di notifica, chela sentenza, non avrebbero fornito indicazioni del subentro delsoggetto notificante nella posizione di una delle parti menzionatenella sentenza.Sarebbe stato richiamato, poi, il nome dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] invirtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c., ma nel presente giudiziol’unica procura alle liti rilasciata da [OSCURATO:SOCIETA]. a tale difensoreNumero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026sarebbe stata quella del 4 marzo 2021, dunque in data successivaNumero di raccolta generale 16918/2026alla notifica del ricorso per cassazione. Data pubblicazione 29/05/2026Il riferimento all’art. 83 c.p.c. sarebbe stato, comunque, del tuttogenerico, perché non sarebbe stata indicata una specifica procura inInformatico PCT della Corte di cassazione vi sarebbe stata lacomparsa costitutiva in appello della convenuta [OSCURATO:PERSONA] SPA([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), ove si sarebbe affermato che la procura sarebbestata rilasciata in calce all’atto d’appello: peraltro, nel fascicolo delcontroricorrente - gradi di merito del [OSCURATO:PERSONA] PCT nonci sarebbe stato tale atto d’appello con la procura in calce.Sarebbero mancati, dunque, nella relata di notifica, tre elementiessenziali, quali il termine sentenza, il riferimento della partenotificante ad una delle parti in sentenza, ed anche la procura alleliti, che legittimasse il legale a provvedere a detto incombente:ognuna di tali insanabili mancanze avrebbe leso gravemente il dirittodi difesa ad impugnare.3.1. Le critiche del controricorrente sono infondate.La materia è disciplinata ratione temporis dall’art. 16 bis, comma9 bis, d.l. 179 del 2012, nel testo successivo alle modifiche del d.l.59 del 2016 ed anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 14 del 2019(entrate in vigore solo nel 2022).L’art. 16 bis cit. fissava questa regola: “il difensore [può] estrarrecon modalità telematiche (...) copie analogiche o informatiche degliprocessuali di parte"] ed attestare la conformità delle copie estratteai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copieanalogiche (...) estratte dal fascicolo informatico e munitedell’attestazione di conformità a norma del presente comma,equivalgono all’originale”.L’avvocato, dunque, ben avrebbe potuto estrarre copia cartacea odigitale delle relate della notifica effettuata a mezzo PEC edepositarle, attestandone la conformità all'originale.Numero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026Lo ha affermato, sia pure in diversa fattispecie, questa stessaNumero di raccolta generale 16918/2026Suprema Corte, laddove ha dichiarato che “nel giuDdatiaz piuob blicdaziio ne 29/05/2026cassazione, il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorsoredatto e notificato in modalità telematica, con attestazione diconformità all’originale digitale priva di sottoscrizione autografa, maanch’essa firmata digitalmente dal difensore, non ne comportal’improcedibilità ove sia stata depositata una successivadigitali, della relata di notificazione e delle ricevute di accettazione econsegna dei messaggi pec” (Cass. Sez. 3, n. 33443 del 14novembre 2022).In conclusione, la prova dell’avvenuta notifica della sentenza, peri fini di cui all’art. 325 c.p.c., è validamente fornita mediante ildeposito, in formato *.pdf, del file contenente il messaggio PEC dinotifica della sentenza.Tale file deve ovviamente essere corredato dalla dichiarazione diconformità del suddetto file ad un documento originale informaticofirmato digitalmente.Nel caso di specie, la parte controricorrente ha documentatol’avvenuta notificazione della sentenza d’appello, depositando copiainformatica in formato *.pdf, corredata dell’attestazione diconformità agli originali informatici, da cui sono stati tratti dei filecontenenti la sentenza d’appello, e della prova dell’avvenutanotificazione di essa, a mezzo PEC.Al riguardo, trova applicazione il principio per il quale, ai fini delladecorrenza del termine breve per l’impugnazione, la provadell’avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza puòessere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato“pdf”, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredatedi attestazione di conformità agli originali informatici, nonoccorrendo il deposito dei relativi file in formato “*.eml” o “*.msg”(necessario, invece, al diverso fine della prova dell’avvenutanotificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto cheNumero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026la relata di notifica della sentenza, ai fini di cui all’art. 325 c.p.c., èNumero di raccolta generale 16918/2026stampato o salvato e attestato conforme all’originale dal difensore(Cass. Sez. 3, n. 25686 del 4 settembre 2023).La notifica in esame presenta tutti i requisiti consideratisufficienti dalla giurisprudenza per rendere possibile la decorrenzadel termine c.d. breve di impugnazione.Nessuna compromissione del diritto di difesa di parte ricorrente è,poi, dato ravvisare, considerato che la sentenza è stata notificatanella sua interezza con, al suo interno, l’indicazione dei nomi delleparti e dei loro difensori e del relativo numero e r.g.Quanto alle doglianze riguardanti la relata di notifica, non sicomprende come queste possano rilevare, atteso che la sentenza dequa è menzionata e che il nome del soggetto per conto del quale ladetta notifica avviene non può incidere sul menzionato termine c.d.breve.Nessun problema di autosufficienza del ricorso, poi, vi è, attesoche è sufficiente il rinvio alla sentenza notificata.Per quel che concerne la procura del difensore di partecontroricorrente, si sottolinea che la sentenza di appello ne attestal’esistenza e che la giurisprudenza di legittimità afferma che conl’impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza d’appello nonpuò essere messa in discussione l’ammissibilità della costituzione nelprocedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualitàe validità della procura conferita dalla parte appellante, ove laquestione non sia stata tempestivamente sollevata nello stessosecondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenutod’ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazionedell’effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi(Cass. Sez. 5, n. 29779 del 19 novembre 2024).In aggiunta a quanto sopra, si evidenzia, infine, che alcun rilievopotrebbe avere l’emergenza sanitaria ricollegata alla diffusione delc.d. Covid-19, poiché la sola disciplina emergenziale per il processoNumero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026civile (racchiusa nell’art. 83 legge n. 271 del 2020) era articolata inNumero di raccolta generale 16918/2026due fasi: Data pubblicazione 29/05/2026a) una prima, dal 9 marzo all’11 maggio 2020;b) una seconda, dal 12 maggio al 31 luglio, l’una e l’altra oggettodi misure ad hoc dirette a contrastare l’emergenza epidemiologicada Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimentodell’attività giudiziaria.Dal 9 marzo all’11 maggio 2020 il legislatore ha previsto il rinvioex lege delle udienze e la sospensione dei termini. Ne sono statiesclusi taluni procedimenti civili in vario modo contraddistinti dalrequisito della urgenza (per scelta normativa o per provvedimentodiscrezionale del magistrato).Dal 12 maggio al 31 luglio è stato, poi, in particolare previsto chei capi degli uffici potessero adottare, insieme ad altri provvedimentiorganizzativi, delle misure tipiche relative alla fissazione etrattazione degli affari giudiziari allo scopo di evitare assembramentiall’interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone.Nessuna delle richiamate prescrizioni ha avuto una qualcheincidenza nella presente vicenda, come si può ricavare dall’esamedelle date rilevanti riportate in motivazione.4. Il ricorso va dichiarato inammissibile in applicazione delseguente principio di diritto:«Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione,la prova dell’avvenuta notifica in modalità telematica della sentenzapuò essere data mediante il deposito delle copie informatiche, informato “pdf”, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC,corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, nonoccorrendo il deposito dei relativi file in formato “*.eml” o “*.msg”(necessario, invece, al diverso fine della prova dell’avvenutanotificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto chela relata di notifica della sentenza, ai fini di cui all’art. 325 c.p.c., èstampato o salvato e attestato conforme all’originale dal difensore».Numero registro generale 4608/2021Numero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 16918/2026Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidaDtatea pcubobmlicaezio ne 29/05/2026in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente a rifondere alla societàcontroricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.000,00per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge espese generali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadi parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 5 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]