CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 novembre 2024
Cassazione n. 33308/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10595-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro OMNIAFIBRE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. IN [OSCURATO:PERSONA] collettivo R.G.N.10595/2022 Cron. Rep. Ud.19/11/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 4416/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/10/2021 R.G.N. 1863/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di annullamento del licenziamento intimato con lettera del 28.10.2010 e di reintegra alle dipendenze della originaria datrice di lavoro, Cartiera del Lete s.r.l., oppure di Omniafibre s.r.l., sul presupposto di una cessione di azienda in favore di quest’ultima. 2. La Corte territoriale ha premesso che con verbale di accordo del 9.3.2010 Omniafibre s.r.l. si era impegnata ad assumere quindici dipendenti della Cartiera del Lete, già distaccati presso [OSCURATO:PERSONA] del Torano s.r.l.; ha rilevato come il Masucci (operaio addetto allo stabilimento di Pratella) non avesse allegato né documentato di far parte del personale impiegato presso l'unità produttiva di Omniafiltra, sita in Alife; ha escluso che fosse dimostrato il trasferimento di un ramo d’azienda dalla Cartiera del Lete a Omniafibre, coincidente con i lavoratori passati dalla prima alla seconda, non costituendo essi una articolazione funzionalmente autonoma; ha negato che il Masucci potesse vantare alcun diritto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Torano spa, non avendo intrattenuto alcun rapporto di lavoro con questa società e non avendo quindi titolo per impugnare la procedura di mobilità posta in essere dalla stessa oppure per impugnare l'accordo sindacale del marzo 2010 che aveva previsto il passaggio alle dipendenze di Omniafibre s.r.l. di una parte dei lavoratori dipendenti della Cartiera del Torano in virtù di un contratto di affitto di azienda intervenuto tra queste due società (il Masucci non aveva neanche prospettato la sussistenza di un unico centro di imputazione del suo rapporto di lavoro rispetto alle citate società); ha accertato, in base alle prove testimoniali e alla documentazione fotografica, l’avvenuta cessazione dell’attività della datrice di lavoro dell’appellante, la Cartiera del Lete, ed affermato come la procedura di mobilità avviata il 27.2.2010 per cessazione dell’attività e riguardo a venti dipendenti, costituenti l’intero organico aziendale, rendesse ultroneo il problema dei criteri di scelta; ha ribadito la netta distinzione, che il Masucci non avrebbe adeguatamente colto, tra i diversi piani: quello dell'accordo tra Omniafibre e Omniafiltra e successivo contratto di cessione e quello della procedura collettiva attivata dalla Cartiera del Lete, società datrice di lavoro del Masucci, rispetto alla quale non solo non erano stati censurati i criteri di scelta ma il problema della individuazione degli stessi criteri era stato superato dalla sopravvenuta decisione di cessare ogni attività aziendale. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. Le altre parti non hanno svolto difese. Sono state depositate memorie nell’interesse del Masucci e di Omniafibre s.r.l. 4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; la mancata ammissione di decisive istanze istruttorie articolate dal ricorrente; la nullità del procedimento per violazione del giusto processo. È inoltre dedotta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c. nonché dell'art.2697 c.c. e dell’art. 24 Cost. unitamente al vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorrente censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha escluso che si sarebbe realizzato un trasferimento di azienda o di ramo di azienda tra la Cartiera del Lete e la Omniafibres.r.l. 6. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697, 2112 e 2727 c.c., sempre in ordine alla esclusione, che si assume erronea, del trasferimento di azienda. Partendo dal presupposto della esistenza in atti (per ammissione della stessa Cartiera del Lete) della prova del trasferimento di azienda (nella sua totalità, non di un ramo) dalla stessa alla società Omniafibre, il ricorrente argomenta la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte di merito addossato al lavoratore, anziché alla datrice di lavoro, l’onere di dimostrare la mancanza dei requisiti per il passaggio del medesimo alle dipendenze della cessionaria, secondo il disposto dell’art. 2112 c.c. 7. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 24 della legge 223 del 1991, anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all’art. 2697 c.c., nonché violazione dell’art. 18, legge 300 del 1970 anche in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c., per avere la sentenza errato nel giudicare legittima la procedura di mobilità avviata dalla Cartiera del Lete e il successivo licenziamento del ricorrente. In particolare, si sostiene che la comunicazione di avvio della procedura di mobilità presentasse un deficit informativo non sanato dall’accordo sindacale del 27.2.2010 e che la stessa comunicazione non era mai stata prodotta dalla società Cartiera del Lete. 8. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. 9. I motivi censurano la statuizione della sentenza impugnata che ha escluso la configurabilità di un trasferimento di azienda, o di ramo d’azienda, dalla Cartiera del Lete alla Omniafibre. Le critiche avanzate dal Masucci ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. sono inammissibili in ragione della disciplina della cd. doppia conforme, di cui all’art. 348 ter c.p.c. applicabile ratione temporis, non avendo il ricorrente neppure dedotto la diversità delle ragioni di fatto su cui si basano, rispettivamente, la decisione di primo grado e la sentenza di rigetto dell'appello (cfr. Cass. n. 5528 del 2014; n. 26774 del 2016; n. 5947 del 2023). 10. Non ricorre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e neppure quella dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte d’appello, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 11247 del 2016), addossato l’onere di prova della ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 2112 c.c. al lavoratore che aveva invocato tale fattispecie e fatto valere il diritto al passaggio alle dipendenze della cessionaria. 11. Neppure vi è spazio per dire integrata la violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. e del diritto di difesa avendo la Corte di merito motivato sul carattere generico e assertivo delle censure mosse dal lavoratore alla sentenza di primo grado, sulla inidoneità delle deposizioni testimoniali a supportare la tesi avanzata dal medesimo e sottolineato come “le argomentazioni difensive svolte dalla Cartiera del Lete in primo grado, invocate dall’appellate (ndr. e richiamate anche nel ricorso in cassazione, p. 19, 22-23) riguardano la diversa e successiva vicenda del fitto del ramo di azienda, collegata al concordato preventivo” (sentenza, p. 3, § 1, ultimo periodo). Al riguardo, appare evidente come il ricorrente reiteri anche in questa sede l’errore di prospettiva, già rilevato dai giudici di appello, di non distinguere la procedura di licenziamento collettivo attivata dalla Cartiera del Lete e la procedura ex art. 47 della legge 429 del 1990 sfociata nell’accordo tra la società Omniafiltra e la società Omniafibre s.r.l., nell’ambito del quale si colloca la cessione dei lavoratori attuata in deroga all’art. 2112 c.c. (v. sentenza p. 3, § 2). 12. Parimenti inammissibile si palesa la violazione degli artt. 4, 5 e 24 della legge 223 del 1991 non avendo parte ricorrente allegato in quali atti processuali e in che termini aveva dedotto, nei gradi di merito, la questione della mancata produzione della comunicazione di avvio della procedura di mobilità. Neppure è censurata, con i motivi in esame, la statuizione d’appello sulla omessa contestazione dei criteri di scelta rappresentati dalla “maturazione dei requisiti per il pensionamento di anzianità e vecchiaia nel periodo di permanenza in cigs e/o mobilità” e sul carattere “non determinante” del criterio rappresentato dalla “volontà di non opporsi alla collocazione in mobilità” (sentenza, p. 6). 13. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 14. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti delle altre parti rimaste intimate. 15. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'