CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 41070/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c,Q [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta l'omessa assunzione di prova decisiva, è manifestamente infondato, vertendo la richiesta di integrazione sull'acquisizione di un diverso fascicolo processuale dal quale trarre - in via puramente ipotetica ed esplorativa - elementi rilevanti sulla valutazione d'attendibilità degli operanti; Considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la motivazione resa in riferimento alle caratteristiche del sito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, evocando il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", è del tutto generico ed astrattizzante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente