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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 41518/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità risolvendosi, nella sostanza, nella sollecitazione, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, di una diversa valutazione delle condizioni di salute del condannato ai fini della concessione dell'invocato differimento della pena.

La tesi secondo cui la motivazione sarebbe illogica per l'omesso o comunque incompleto esame della documentazione sanitaria - attestante la gravità delle condizioni cliniche del condannato e la necessità della cura in ambiente extra carcerario - prodotta dalla difesa e già positivamente valutata dal giudice della cognizione è manifestamente infondata.

Il Tribunale, lungi dall'ignorarla, ha giustificatamente attribuito maggiore e giustificata rilevanza agli accertamenti e valutazioni compiuti in epoca successiva a queli citati dalla difesa, risalenti al febbraio 2022, di cui si da conto nella relazione del 14 febbraio 2023, che indica le condizioni di salute del detenuto come discrete, evidenziando che la positiva esecuzione dell'intervento di ernio plastica consentiva la gestibilità non problematica in ambiente carcerario.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo posto [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità risolvendosi, nella sostanza, nella sollecitazione, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, di una diversa valutazione delle condizioni di salute del condannato ai fini della concessione dell'invocato differimento della pena. La tesi secondo cui la motivazione sarebbe illogica per l'omesso o comunque incompleto esame della documentazione sanitaria - attestante la gravità delle condizioni cliniche del condannato e la necessità della cura in ambiente extra carcerario - prodotta dalla difesa e già positivamente valutata dal giudice della cognizione è manifestamente infondata. Il Tribunale, lungi dall'ignorarla, ha giustificatamente attribuito maggiore e giustificata rilevanza agli accertamenti e valutazioni compiuti in epoca successiva a queli citati dalla difesa, risalenti al febbraio 2022, di cui si da conto nella relazione del 14 febbraio 2023, che indica le condizioni di salute del detenuto come discrete, evidenziando che la positiva esecuzione dell'intervento di ernio plastica consentiva la gestibilità non problematica in ambiente carcerario. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.
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